Cass., Sez. III, sent. 3 giugno 2022 (dep. 30 giugno 2022), n. 25005, Pres. Tardio, Rel. Talerico
Diamo notizia ai lettori che con ordinanza n. 25005/2022, la I Sezione penale ha deciso di rimettere il ricorso alle Sezioni unite affinché chiariscano la seguente questione: "Se, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo vada considerata nella sua entità originaria, senza operare alcuna riduzione in conseguenza dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione, ovvero se, nella predetta circostanza, il giudice debba individuare il titolo di reato effettivamente in espiazione, valutando mediante un’operazione algebrica in quale proporzione il criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. abbia inciso sulla pena complessiva risultante dal cumulo materiale, così da applicare la percentuale ottenuta su ciascun reato e imputando la frazione già espiata all’esecuzione dei reati ostativi".
La discussione è stata fissata per l'udienza camerale del 24 novembre 2022.
(Giulia Mentasti)