Cass., Sez. I, u.p. 21 settembre 2021, Pres. Tardio, rel. Liuni, ric. Mannucci
Segnaliamo ai lettori che, secondo quando si apprende dall'informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte il 9 dicembre scorso, la I Sezione penale della Corte di cassazione, rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, ha deliberato la rimessione del ricorso alle Sezioni unite affinché risolvano la seguente questione: «se e in quali termini sia applicabile il principio di diritto, affermato nella sentenza Corte EDU 08/07/2021 Maestri c. Italia, al caso esaminato di condanna con sentenza resa in esito al processo di secondo grado, a seguito di assoluzione in primo grado, senza che l’imputato – contumace – sia stato citato specificamente nel giudizio di appello per rendere l’esame, salvo il diritto di quest’ultimo alla rinuncia espressa e inequivocabile alle proprie garanzie difensive».
Pubblicheremo l’ordinanza di rimessione non appena depositata.