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02 Maggio 2022


Sezioni unite: è abnorme il provvedimento del GUP che restituisce gli atti al PM sul presupposto che si debba procedere con citazione diretta a giudizio (informazione provvisoria)

Cass., Sez. un., c.c. 28 aprile 2022, Pres. Cassano, rel. Ricciarelli, proc. Scarlini e altro



Con ord. 46033 /2021, la III Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero «se sia abnorme il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare che, ai sensi dell’art. 33-sexies cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che per il reato per il quale è stato richiesto il rinvio a giudizio l’azione penale debba essere esercitata con citazione diretta a giudizio».

Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della camera di consiglio del 28 ottobre scorso, le Sezioni unite – su conclusioni difformi del Procuratore generale – hanno dato al quesito soluzione «affermativa. È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell’art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem ed in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento».

In attesa del deposito delle motivazioni, può leggersi in questa Rivista l’ordinanza di rimessione con scheda di Marco Maria Alma.