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04 Aprile 2022


Illegittima, ma non illegale, la pena risultante dall’erronea applicazione della diminuente per il rito abbreviato: le Sezioni unite escludono l’ammissibilità del ricorso per cassazione se la questione non è stata già dedotta in appello (informazione provvisoria)

Cass., Sez. un., u.p. 31 marzo 2022, Pres. Cassano, rel. Dovere, ric. Savini



Con ordinanza 46024/2021 la IV Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle sezioni unite affinché chiarissero se «se, in tema di reati contravvenzionali, la Corte di cassazione possa applicare la corretta diminuzione della metà prevista per un reato contravvenzionale, giudicato con rito abbreviato, non disposta dal giudice di merito, pur se la questione non sia stata prospettata con l’atto di appello, ma unicamente con il ricorso per cassazione».

Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal Servizio novità della Suprema Corte, le Sezioni unite hanno dato al quesito soluzione «negativa. Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato integra un’ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta con l’appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso».

In attesa delle motivazioni, che pubblicheremo non appena depositate, può leggersi in questa Rivista una nota all’ordinanza di rimessione a firma di Greta Accatino.

(F.L.)