Cass., Sez. un., u.p. 15 luglio 2021, Pres. Cassano, rel. Beltrani, ric. Cardellini
Con ordinanza 10778/2021, la Sezione V della Cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero la questione, controversa nella giurisprudenza di legittimità, «Se la commissione del fatto in tempo di notte configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen.».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito dell’udienza del 15 luglio scorso, le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione: «Ai fini della integrazione della aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolarla, debbono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – in cui versava il soggetto passivo, non essendo sufficiente la idoneità astratta delle dette condizioni a favorire la commissione del reato. (Nella fattispecie si è affermato che la commissione del reato in tempo di notte può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia stata raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto)».
Pubblicheremo le motivazioni non appena depositate; nell'attesa, può leggersi in questa Rivista una nota all'ordinanza di rimessione a firma di Beatrice Fragasso.