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20 Luglio 2020


Per le Sezioni unite è affetto da nullità ex art. 178 lett. a) il decreto che dispone il giudizio emesso in pendenza dell’istanza di ricusazione del g.u.p., poi accolta (informazione provvisoria)


Con ordinanza 26 febbraio 2020 (dep. 30 marzo 2020), n. 10818, la I Sezione della Cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché risolvessero il contrasto interpretativo circa la questione «se, in caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione del g.u.p., il decreto che dispone il giudizio, emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione, conservi o non efficacia».

In base a quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito dell’udienza del 16 luglio scorso le Sezioni unite hanno dato al quesito la soluzione: «negativa; in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del g.u.p., il decreto che dispone il giudizio – emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione – non conserva efficacia ed è affetto da nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.».

In attesa delle motivazioni, può leggersi in allegato l’ordinanza di rimessione.

(F.L.)