Cass., Sez. un., c.c. 26 novembre 2020, Pres. Cassano, Rel. Boni
Con ordinanza 20988/2020, depositata lo scorso 15 luglio, la I Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché risolvessero alcune questioni inerenti alla portata e ai rapporti tra gli strumenti processuali – l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. e la rescissione ex art. 629-bis c.p.p. – con cui contestare la sentenza irrevocabile in caso di omessa citazione dell’imputato o del difensore.
Riportiamo di seguito i quesiti esaminati dalle Sezioni unite con la relativa decisione, come riportata nell’informazione provvisoria diffusa dal servizio novità della Suprema Corte.
Rispetto alla questione «se il condannato con sentenza pronunciata “in assenza” che intenda eccepire nullità assolute e insanabili derivanti dall’omessa citazione propria e/o del suo difensore nel procedimento di cognizione possa a tal fine adire il giudice dell’esecuzione, con richiesta ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., formulando questione sulla formazione del titolo esecutivo» è stata adottata soluzione «negativa».
Rispetto alla questione «se le nullità che abbiano riguardato la citazione dell’imputato e/o del difensore, coperte dal giudicato, pongano il condannato nella condizione di proporre richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che, da quelle, sia derivata» è stata adottata soluzione «affermativa».
Rispetto alla questione «se, in caso di risposta negativa al primo quesito, la richiesta formulata dal condannato, perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza (art. 670 cod. proc. pen.) in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, sia riqualificabile, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato» è stata adottata soluzione «negativa».
In attesa del deposito delle motivazioni, può leggersi in allegato l’ordinanza di rimessione.
(Francesco Lazzeri)