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26 Novembre 2021


Le Sezioni unite sulla rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione in caso di connessione tra reati comuni e reati militari (informazione provvisoria)

Cass., Sez. un., u.p. 25 novembre 2021, Pres. Cassano, rel. Rocchi, ric. Blonda



Con ord. 29392/2021 la Sezione I della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero «se, in caso di connessione tra un reato militare e un reato comune più grave, la questione del riparto regolata dall’art. 13, comma 2, cod. proc. pen., soggiaccia alla disciplina, di cui all’art. 21, comma 3, cod. proc. pen., della rilevabilità o deducibilità a pena di decadenza soltanto prima dell’udienza preliminare o, in mancanza di questa, entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ovvero sia invece rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, in applicazione dell’art. 20 cod. proc. pen.».

Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal servizio novità della Suprema Corte, le Sezioni unite hanno adottato la seguente soluzione: «Posto che il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all’art. 103, comma terzo, Cost., anche il precetto integrativo concernente la connessione fra reati comuni e reati militari, di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. pen., si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. pen.».

In attesa del deposito della motivazione, può leggersi in allegato l’ordinanza di rimessione (Sez. I, 13 luglio 2021 – dep. 27 luglio 2021, n. 29392, Pres. Di Tomassi, est. Santalucia).