ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Notizie  
30 Settembre 2022


Le Sezioni unite sulla ricorribilità da parte del PM della sentenza che abbia omesso l'applicazione di una pena accessoria

Cass., Sez. un., ud. 29 settembre 2022, Pres. Cassano, Rel. Zaza, ric. P.G. c/Galdini (informazione provvisoria)



Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione comunica che, all’esito della pubblica udienza del 29 settembre 2022, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se il pubblico ministero possa ricorrere per cassazione avverso la sentenza che, all'esito di giudizio ordinario, abbia omesso l'applicazione di una pena accessoria, ovvero debba investire il giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.».

 

Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data la seguente soluzione «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen.

La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata.

Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. cod. proc. pen., nei casi di pena accessoria predeterminata nella durata, il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell'art. 676 cod. proc. pen., non trovando applicazione l'art. 130 cod. proc. pen.»

La decisione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale.

Pubblicheremo la sentenza delle Sezioni Unite immediatamente dopo il deposito. 

 

(G.M.)