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29 Aprile 2024


Sull'inizio della vigenza del novellato art. 601 c.p.p.: la questione rimessa alle Sezioni unite

Cass., Sez. II, 5 aprile 2024 (dep. 16 aprile 2024), n. 16365, Pres. Rago, est. Recchione



 

Pubblichiamo qui in allegato il testo dell’ordinanza n. 16365 del 5 aprile 2024 con la quale la Seconda sezione della Corte di cassazione – rilevando un contrasto interpretativo relativo alla durata del termine di comparizione indicato nel decreto di citazione a giudizio in appello nella vigenza del regime transitorio di cui all’art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022 – ha rimesso alle Sezioni unite le seguenti questione controverse:

1) «da quando deve considerarsi vigente l’art. 601 c.p.p., come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, tenuto conto di quanto prevede l’art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022, nella formulazione introdotta dall’art. 5-duodecies l. 199 del 2022 (se dal 30 dicembre 2022 o, piuttosto, dal 30 giugno 2024)»;

2) «se il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto “autonomo”, o solo “esecutivo” e se, pertanto, per individuare la legge che lo regola, debba farsi riferimento alla data della sua emissione o a quella della pronuncia della sentenza impugnata».

 

L'udienza per la trattazione del ricorso da parte delle Sezioni unite è stata fissata per il 27 giugno 2024.