Pubblichiamo in allegato il testo del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, approvato dal Governo Meloni nel Consiglio dei Ministri di ieri. Il decreto, che consta di sei articoli, reca nel titolo "Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali".
I primi quattro articoli intervengono su alcune disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario (artt. 4-bis, 21 e 30-ter) e di leggi complementari (d.l. n. 152/1981 e l. n. 646/1982) in materia di concessione di benefici a detenuti e internati non collaboranti.
L'articolo 5 introduce nel codice penale, tra i delitti contro l'incolumità pubblica, in un nuovo art. 434-bis c.p., il delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Da segnalare che per il nuovo reato si prevede l'entrata in vigore da domani, senza pertanto la garanzia di un periodo di vacatio legis e pertanto della conoscibilità della legge penale, presupposto indefettibile per la colpevolezza dell'agente (la G.U. è stata pubblicata circa un'ora prima del giorno di entrata in vigore del decreto-legge). Il testo del nuovo art. 434-bis c.p., che con discutibile tecnica legislativa esordisce con una norma definitoria che precede il precetto, è il seguente: "L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. È sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione". Una modifica al codice antimafia rende infine applicabili le misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434 -bis c.p.
L'articolo 6 del decreto-legge differisce al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore della riforma della giustizia penale (riforma Cartabia). A tal proposito si rinvia al contributo del prof. Gatta, pubblicato su questa Rivista.
L'articolo 7, infine riguarda la disciplina degli obblighi di vaccinazione.