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18 Maggio 2026


Una nuova dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 69, comma 4, c.p.: illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante della riparazione integrale del danno ex art. 62, n. 6, prima parte, c.p. sulla recidiva reiterata


Corte Cost. sent. 24 febbraio 2026 (dep. 12 maggio 2026), n. 72, Pres. Amoroso, Rel. Navarretta


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Segnaliamo ai lettori la sentenza n. 72/2026 della Corte costituzionale, depositata il 12 maggio scorso, con cui la Corte è tornata ad esaminare il meccanismo previsto dall’art. 69, comma 4, c.p., che preclude al giudice, nel bilanciamento tra circostanze eterogenee, di ritenere soccombente la recidiva reiterata rispetto ad attenuanti concorrenti. In tale occasione, la Corte – nel solco dell’ormai consolidato orientamento della Consulta volto a censurare i limiti automatici al bilanciamento tra attenuanti e recidiva reiterata – ha accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ragusa, ritenendo il divieto di prevalenza dell’attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata in contrasto con i principi di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena. È stata, così, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante della riparazione integrale del danno (art. 62, n. 6, prima parte, c.p.) sulla recidiva reiterata (art. 99, comma 4, c.p.).

Premessa la natura oggettiva dell’attenuante della riparazione integrale del danno –  la cui ratio risiede “in una condotta collaborativa dell'autore del reato che realizza o contribuisce a realizzare l'effetto della tempestiva  riparazione integrale del danno, sì da rendere «ex post meno grave la vulnerazione dell'ordine giuridico provocata dal reato» (sentenza n. 138 del 1998)”  – sono plurime, secondo la Corte, le ragioni che inducono a ritenere il divieto di prevalenza previsto, rispetto ad essa, dall'art. 69, quarto comma, c.p. lesivo dei principi sopra richiamati.

Anzitutto, la Consulta ha evidenziato come la riparazione integrale del danno, pur intervenendo ex post rispetto alla consumazione del reato, determini una significativa attenuazione dell’offensività concreta del fatto. Ne consegue che l’introduzione di un divieto assoluto e predeterminato di riconoscere la prevalenza della circostanza attenuante rispetto alla recidiva reiterata “comporta che il giudice non possa valorizzare adeguatamente la diminuente anche in quelle ipotesi nelle quali la rimozione degli effetti civili pregiudizievoli attenua grandemente il vulnus cagionato dal reato”. Una simile impostazione determina, a detta della Corte, una valorizzazione sproporzionata ed eccessiva della recidiva reiterata, in un sistema ordinamentale che non si ispira a logiche di “colpa d’autore” né alla mera neutralizzazione della pericolosità individuale.

Tale esito risulta altresì problematico sul piano della funzione rieducativa della pena, la quale impone di dare adeguato rilievo a condotte che, almeno in parte, esprimono un percorso di ricomposizione del rapporto con l’ordinamento giuridico.

La Corte ha, poi, sottolineato come l’inibizione al giudice della possibilità di accertare in concreto la prevalenza della circostanza di cui all’art. 62, n. 6, prima parte, c.p sulla recidiva reiterata finisca, di fatto, per disincentivare la scelta collaborativa del reo, con conseguente significativa compressione del favor legislativo riconosciuto alle condotte riparatorie.

Da ultimo, la Consulta ha evidenziato che, nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, il giudice può valorizzare la condotta riparatoria dell’imputato, soprattutto quando l’integrale risarcimento del danno riveli ravvedimento e minore pericolosità sociale. Anche per questo, secondo la Corte, va superato il divieto assoluto di prevalenza dell’attenuante sulla recidiva reiterata, così da consentire una valutazione realmente individualizzata del fatto. Se infatti la recidiva reiterata guarda al comportamento del reo anteriore all’illecito, quale indice di insensibilità alla deterrenza penale, non può escludersi a priori la prevalenza della diminuente che, valorizzando il comportamento successivo al fatto, evidenzi un ravvedimento e una minore pericolosità sociale.

Conclude la Corte evidenziando come “l'attenuante della riduzione integrale del danno mostra un volto composito: è finalizzata a incentivare una condotta collaborativa del reo diretta a rimuovere, prima del giudizio penale, ogni effetto civile pregiudizievole derivante dal reato allo scopo primario di ridurre il vulnus oggettivamente cagionato al bene giuridico protetto, senza in pari tempo escludere la possibilità che siano accertati in concreto eventuali indici di ravvedimento dell'autore del reato, suscettibili di essere valorizzati nella dosimetria sanzionatoria”.

 

(Patrizia Brambilla)