GUP Palermo, sent. 4 maggio 2023 (dep. 2 agosto 2023), n. 640, giud. G. Castiglia
In attesa di ospitare contributi a commento, segnaliamo ai lettori una recente sentenza del GUP del Tribunale di Palermo che, a proposito della disciplina di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., in procedimenti diversi da quello nel quale le intercettazioni sono state disposte, discostandosi dalle recenti posizioni della Corte di cassazione (Cass. 37169/2022 e Cass. 37911/2022) ha affermato quanto segue:
«che la norma transitoria contenuta nell'art. 2, comma 8, del d.l. 161/19, la quale, ai fini dell'applicabilità delle novità contenute nei commi precedenti dello stesso articolo, tra cui la nuova formulazione dell'art. 270 c.p.p., stabilisce che le novità si applicano "ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020", va intesa nel senso che i "procedimenti iscritti" in questione sono quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte e non quelli diversi nei quali si pone la questione della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte aliunde;
- la nuova formulazione dell'art. 270, comma 1, c.p.p., secondo cui "i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1", va intesa nel senso che condizione dell’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale le intercettazioni sono state disposte è che detti risultati siano rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali sia previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e che, al contempo, rientrino nel catalogo dei reati per i quali l’art. 266, comma 1, c.p.p. consente il ricorso all’attività di intercettazione».