ISSN 2704-8098
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  Opinioni  
12 Luglio 2021


Costituzionalmente illegittimo non è il d.d.l. Zan ma alcuni comportamenti incriminati dall’art. 604-bis c.p.


Abstract. Il dibattito sul d.d.l. Zan mostra tutta la differenza e la distanza che intercorre tra la prospettiva politica e quella giuridica, soprattutto quando in ambito politico approdano argomenti giuridici basati sui principi e le garanzie costituzionali, e ciò perché tali argomenti finiscono per essere politicamente strumentalizzati. Dice bene, infatti, chi avanza dubbi di legittimità costituzionale sulle nuove incriminazioni, ma i problemi non sono posti dal d.d.l. Zan, quanto piuttosto dall’art. 604-bis, che già oggi, prima del d.d.l. Zan, incrimina alcune ipotesi che sono riconducibili alla libertà di manifestazione del pensiero. Vero tema è che si devono ripensare il prima possibile i reati di opinione, affinché si passi dalla incriminazione delle manifestazioni di idee discriminatorie alla incriminazione della diffusione dell’odio basato sulla intolleranza delle differenze.

SOMMARIO: 1. I reati problemi di legittimità costituzionale. – 2. I reati di opinione: le tipologie e la contraddittoria giurisprudenza costituzionale. – 3. Le ipotesi dell’art. 604-bis c.p. tra legittimità, illegittimità e legittimità “condizionata”. – 4. Considerazioni conclusive: dai reati di opinione ai discorsi di odio.