Premessa
Pubblichiamo si seguito la premessa della IX edizione di G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di Diritto penale. Parte generale, aggiornata al 2 giugno 2020.
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Questa edizione del Manuale è aggiornata alle novità legislative e giurisprudenziali che da giugno 2019 hanno in varia forma coinvolto la parte generale del diritto penale.
Tra le novità legislative, spicca per aver profondamente segnato la vita del Paese la normativa — adottata con decreto-legge (d.l. 6, 18, 19, 23, 28, 29, 33 e 34/2020) e con altri atti dell’esecutivo — volta a fronteggiare l’emergenza COVID-19: in primo piano, l’introduzione di misure di contenimento della diffusione del virus, la cui inosservanza è repressa con sanzioni penali o amministrative, e, quanto alla realtà del carcere, la previsione di una nuova forma di detenzione domiciliare e l’estensione delle licenze per i semiliberi. Importanti risvolti di questa normativa hanno interessato la riserva di legge in materia penale, la successione di leggi penali e la sospensione della prescrizione del reato. La trattazione di quest’ultimo istituto è stata aggiornata alla luce dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, della riforma Bonafede (l. 3/2019).
Ulteriori importanti riflessi sulla parte generale del diritto penale sono venuti da una riforma (cd. codice rosso: l. 69/2019) relativa a fenomeni che suscitano, oggi, un acuto allarme sociale: la violenza domestica e di genere. La riforma, ispirata ad istanze di inasprimento del trattamento sanzionatorio e di maggior tutela delle vittime, è intervenuta sulla sospensione condizionale della pena (art. 165 co. 5 c.p.) e su una serie di circostanze aggravanti speciali, previste, fra l’altro, negli artt. 572, 577, 609 ter e 609 quater c.p.; ha inoltre introdotto nuove ipotesi di reato, come la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cd. revenge porn: art. 612 ter c.p.) e la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (cd. sfregio permanente: art. 583 quater c.p.).
L’ennesimo intervento legislativo proposto sotto lo slogan della sicurezza (cd. ‘decreto sicurezza bis’: d.l. 53/2019), accanto a discutibili restrizioni in materia di soccorso in mare ai migranti, ha previsto una nuova circostanza aggravante comune per i fatti commessi in occasione di manifestazioni sportive (art. 61 n. 11 septies c.p.) e ha fortemente limitato l’applicabilità in questa sfera della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131 co. 2 bis c.p.).
Un’importante riforma del diritto penale tributario (cd. ‘decreto fiscale’: d.l. 124/2019), infine, ha esteso a questa materia l’ambito di applicabilità della ‘confisca allargata’, ora prevista all’art. 240 bis c.p., e ha finalmente inserito i reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti a norma del d.lgs. n. 231/2001.
Quanto alla giurisprudenza, nella convinzione che per chi studia il diritto penale sia sempre più importante una consapevolezza critica del diritto vivente, inquadrato in una trattazione sistematica, questa edizione del nostro Manuale riferisce di una gamma sempre più ampia di questioni affrontate, in particolare, dalla Corte di cassazione, a sezioni semplici e a sezioni unite. La vastità delle pronunce di cui si è tenuto conto, in tutti i capitoli del Manuale, è tale da non consentire qui una sintesi o una esemplificazione.
Una forte esigenza di aggiornamento è venuta anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che — come ha sottolineato la Presidente Marta Cartabia nella Relazione annuale 2019, pubblicata il 28 aprile 2020 — ha dedicato un’attenzione particolare alla giustizia penale. Dalla Corte, in effetti, sono venute nel secondo semestre del 2019 e nel primo scorcio del 2020 alcune decisioni di particolare rilievo. Tra l’altro, in materia di scelte di fine vita, la Corte (sent. 242/2019) ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della norma incriminatrice dell’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), confermando il carattere non più totalmente indisponibile del diritto alla vita. Un’altra sentenza (sent. 253/2019) ha avuto per oggetto l’art. 4 bis co. 1 ord. penit.: la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non prevede che al condannato per un delitto ivi contemplato possano essere concessi permessi-premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, rendendo solo relativa la presunzione di persistenza di legami del condannato con la criminalità organizzata. Ancora in relazione all’art. 4 bis co. 1 ord. penit., la Corte costituzionale (sent. 32/2020) si è pronunciata contro l’applicabilità retroattiva delle restrizioni all’accesso alle misure alternative introdotte dalla cd. legge ‘spazzacorrotti’ per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione. Il tema delle misure alternative alla detenzione è stato affrontato dalla Corte costituzionale (sent. 18/2020) anche in relazione alla detenzione domiciliare speciale (art. 47 quinquies ord. penit.), della quale la Corte ha esteso l’ambito applicativo per i casi in cui la condannata sia madre di un figlio affetto da grave disabilità. La Corte (sent. 73/2020) ha inoltre compiuto un altro passo nella demolizione dei divieti di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata (art. 69 co. 4 c.p.), dichiarando l’illegittimità del divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata dell’attenuante comune del vizio parziale di mente. I principi costituzionali su cui la Corte ha fatto leva nella sentenza ora citata sono il principio di colpevolezza e il principio di proporzione, quest’ultimo valorizzato anche in una decisione sulla cornice edittale di pena dell’oltraggio a pubblico ufficiale (sent. 284/2019).
Segnaliamo da ultimo due sentenze in tema di pena pecuniaria (sent. 279/2019 e sent. 15/2020), nelle quali la Corte costituzionale, nel dichiarare in un caso l’infondatezza, nell’altro l’inammissibilità delle questioni sottoposte al suo giudizio, ha rivolto un importante monito al legislatore perché intervenga sulla disciplina della riscossione e della conversione della pena pecuniaria, così da conferire a questa pena i connotati di effettività necessari perché possa finalmente assumere un ruolo significativo nel sistema sanzionatorio penale.
Quanto alla giurisprudenza sovranazionale, di particolare rilievo nell’ultimo anno è la sentenza Viola c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo, depositata nel giugno 2019: la Corte Edu, ritenendo che l’ergastolo ostativo non abbia i connotati di una pena perpetua ‘riducibile’, ha condannato l’Italia per violazione dl principio di umanità della pena ex art. 3 Cedu.
Il nostro Manuale, non da oggi, si caratterizza per una spiccata attenzione alla realtà che sta dietro le norme. Anche in questa nuova edizione abbiamo aggiornato i numerosi dati statistici presenti nell’edizione precedente, a proposito, tra l’altro, della pena di morte nel mondo e delle più svariate tipologie sanzionatorie italiane: pene detentive, pene pecuniarie, pene sostitutive, misure alternative alla detenzione, misure di sicurezza, etc.
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Il nostro impegno è volto a fornire uno strumento di lavoro costantemente aggiornato sia allo studente universitario, sia a chi, dopo la laurea, prepara concorsi ed esami: in particolare l’esame di abilitazione alla professione di avvocato e il concorso per la magistratura. Un obiettivo che non si concilia con ritocchi solo marginali, a fronte di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale sempre più rilevante e complessa.
Anche in questo senso, riteniamo di adempiere a un impegno ideale nei confronti del Maestro, Giorgio Marinucci, mancato nel 2013, alla cui memoria rendiamo un commosso omaggio.
Milano, 2 giugno 2020