Cass. Sez. II, sent. 13 maggio 2025 (dep. 10 giugno 2025), n. 21876, Pres. Verga, rel. Ariolli
1. Con la sentenza qui segnalata (n. 21876/2025), la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul tema della non punibilità delle vittime di tratta di esseri umani coinvolte in attività illecite in conseguenza della condizione di vulnerabilità nella quale esse versano.
La pronuncia assume particolare rilievo in quanto ribadisce l’applicabilità dell’art. 54 c.p. quale strumento di attuazione, nell’ordinamento interno, della clausola di non punibilità delle vittime di tratta prevista dalle fonti sovranazionali, confermando un orientamento giurisprudenziale ancora in fase di consolidamento.
2. La pronuncia in esame riguarda una donna, cittadina nigeriana, condannata in primo e secondo grado per un episodio di trasporto illecito di sostanze stupefacenti risalente al dicembre 2018. Nel corso del giudizio emergeva, tuttavia, un quadro fattuale connotato da una pregressa e protratta condizione di vulnerabilità della donna, che era stata vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale, violenze sistematiche e stupri reiterati, fin da quando aveva intrapreso il suo viaggio migratorio forzato lungo la rotta libica.
La sentenza in commento interviene all’esito di un articolato iter processuale, inaugurato da una prima pronuncia della Corte di cassazione (Sez. VI, n. 2319/2024), con la quale era stata censurata la decisione dei giudici di merito: questi ultimi, pur riconoscendo che l’imputata era vittima di tratta, avevano omesso di valutare in modo unitario la pregressa condizione alla quale ella era stata sottoposta, limitandosi ad un apprezzamento generico ed astratto riguardo la configurabilità della scriminate di cui all’art. 54 c.p. invocata dalla difesa, senza confrontarsi con gli obblighi derivanti dalle fonti sovranazionali.
Nonostante i principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di non punibilità delle vittime di tratta di esseri umani, la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, confermava nuovamente la condanna della donna, escludendo l’applicazione della clausola di non punibilità e disattendendo tout court le indicazioni contenute nella sentenza rescindente.
La Corte di cassazione, nuovamente investita della questione, annullava senza rinvio la sentenza impugnata, invocando, ancora una volta, il principio di non punibilità delle vittime di tratta di esseri umani per reati commessi in conseguenza diretta della loro condizione.
3. Le vittime di tratta di esseri umani sono talora costrette alla commissione di atti illeciti generalmente connessi al loro status di migranti o, per esempio, al mercato del sesso e/o delle sostanze stupefacenti e - nonostante la loro evidente condizione di vulnerabilità - nei Paesi di transito e destinazione vengono generalmente arrestate, detenute o comunque sottoposte a procedimenti giudiziari per tali atti. Ciò alimenta la loro vulnerabilità e facilita l’operato degli sfruttatori, per i quali è più agevole agire dietro le quinte con una maggiore probabilità di impunità.
Per interrompere questo ciclo di soggezione, a livello internazionale ed europeo è stato adottato un assetto normativo volto a garantire la non criminalizzazione delle vittime di tratta per i reati commessi durante il periodo di sfruttamento. L’obiettivo di tale assetto non è quello di conferire un’immunità totale alle vittime, ma di imporre ai giudici una valutazione più ampia e complessa, che passa necessariamente da un bilanciamento fra interessi contrapposti: da un lato, esigenze di giustizia, dall’altro, quelle di protezione delle vittime, affinché quest’ultime non siano penalizzate per la loro partecipazione in attività criminali, quando tale coinvolgimento deriva dall’assenza di una reale possibilità di scelta, essendo state costrette dai loro trafficanti.
Tra le fonti di rango sovranazionale che enunciano tale principio vi è la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (c.d. Convenzione di Varsavia) la quale introduce, all’art. 26, una clausola di non punibilità per i reati commessi dalla vittima in condizione di costrizione. Tale principio è stato recepito anche dalla Direttiva 2011/36/UE, poi modificata con la Direttiva 2024/1712/UE, la quale, all’art. 8, prevede che le autorità nazionali abbiano il “potere”[1] di non perseguire né punire[2] le vittime per le attività criminali che sono state costrette a commettere come conseguenza diretta della loro condizione[3].
4. Nonostante la crescente rilevanza del fenomeno[4], nel nostro ordinamento giuridico non si è ancora proceduto a inserire una disposizione ad hoc che dia attuazione al principio di non punibilità.
Prima che si affermasse l’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 2319/2024 della Cassazione, la giurisprudenza italiana tendeva a valorizzare la condizione delle vittime di tratta mediante l’applicazione di scriminanti comuni e attraverso valutazioni basate sulle categorie domestiche[5]. Soltanto con la sentenza summenzionata, la Corte di cassazione ha definitivamente affermato che l’art. 54 c.p. è l’unico strumento che può considerarsi attuativo del principio di non punibilità delle vittime di tratta, se interpretato alla luce dei dettami sovranazionali[6].
Ancora, la Suprema Corte ha delineato anche il doppio accertamento a cui sarebbe tenuta l’autorità giudiziaria, in presenza di reati commessi da potenziali vittime di tratta, per valutare l’applicazione della clausola di non punibilità.
Il primo accertamento riguarda l’effettiva sussistenza della condizione di vittima di tratta che deve fondarsi su una serie di indici sintomatici, contenuti, tra l’altro, in linee guida nazionali e internazionali[7]: si pensi, a titolo esemplificativo, alla provenienza da un Paese esposto al rischio di tratta, a viaggi lungo rotte utilizzate da organizzazioni criminali, all’esposizione a fenomeni di violenza o sfruttamento nei Paesi di transito, alla presenza di debiti contratti prima e durante il viaggio, tutti elementi che ricorrono anche nel caso oggetto di scrutinio.
Se questo primo accertamento si conclude con un esito positivo, il giudice dovrà sempre prospettare l’eventuale applicazione dell’art. 54 c.p., valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti richiesti dalla fattispecie, per comprendere se la vittima agisca senza alcun margine decisionale o, diversamente, se sussista un suo interesse personale alla commissione del reato e, conseguentemente, la consapevolezza e la volontà della sua realizzazione. Solo in quest’ultimo caso il giudice potrà escludere la configurabilità della scriminante, altrimenti, una volta accertata l’assenza di autodeterminazione nella commissione del reato, dovrà prospettare l’applicazione della disciplina sullo stato di necessità valutando quale dei commi tra il primo e il terzo dell’art. 54 sia più opportuno applicare, specialmente laddove la vittima non abbia subito un totale annichilimento della sua autodeterminazione, rimanendo in una situazione di coazione relativa[8].
La Corte di cassazione rileva anche che nell’iter di verifica della sussistenza dei presupposti per integrare la scriminante e, soprattutto, nel valutare il grado di costrizione alla quale è soggetta la vittima, si dovrà necessariamente attribuire rilievo alla sua condizione di vulnerabilità[9]; essa è regolata a livello nazionale dall’art. 90 quater c.p.p. che protegge proprio le vittime in stato di particolare vulnerabilità, imponendo allo Stato il dovere di predisporre strumenti adeguati per tutelare i loro diritti. A ciò si aggiunge l’articolo 2(2) della Direttiva 2011/36/UE, che definisce la “vulnerabilità” come una situazione in cui la vittima non ha altra scelta se non quella di cedere agli abusi subiti[10]. Una volta accertata la condizione di vulnerabilità, è poi necessario che vi sia un rapporto di causalità tra la vulnerabilità e la costrizione e che, quindi, il reato commesso dalla vittima sia conseguenza della condizione di vulnerabilità, presupposto della condotta approfittatrice dell’agente.
5. Sulla base delle indicazioni così brevemente tratteggiate, la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, annullava con rinvio la precedente decisione, demandando alla Corte di Appello di Roma un nuovo accertamento circa la specifica condizione in cui la ricorrente versava al momento del fatto e la configurabilità dei presupposti della scriminante invocata per escludere la sua punibilità. I giudici di legittimità evidenziavano che tale verifica non poteva essere condotta in modo atomistico, né ridotta alla ricerca di un vincolo coercitivo immediato, dovendo invece estendersi alla valutazione complessiva del contesto di vita della vittima, delle dinamiche di controllo e delle minacce – anche indirette – esercitate dalle organizzazioni criminali, valorizzando anche fatti pregressi che potessero incidere sul convincimento di continuare a trovarsi in una situazione di pericolo per sé o per i propri familiari e, quindi, di non avere alternative[11].
Tali indicazioni sono state disattese dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato la circostanza che la ricorrente fosse munita di denaro e di telefoni cellulari, omettendo di valutare il perdurante stato di vulnerabilità e assoggettamento in cui la stessa versava. Così facendo, hanno escluso qualsiasi incidenza causale di tale condizione sulla condotta contestata e hanno ritenuto che l’imputata avrebbe potuto sottrarsi alla commissione del reato ricorrendo alla protezione delle autorità competenti. Ne è derivata l’affermazione della sua responsabilità penale e l’esclusione dello stato di necessità ex art. 54 c.p., in aperto contrasto non solo con le indicazioni già formulate dalla Cassazione, ma anche con il principio di non punibilità delle vittime di tratta affermato a livello sovranazionale.
Ciò ha portato a un nuovo intervento della Suprema Corte, la quale censura l’impostazione frammentaria adottata dalla giurisprudenza di merito evidenziando come la condotta illecita non possa essere valutata ex se, ma debba essere considerata quale inevitabile epilogo di un contesto caratterizzato da un continuo stato di asservimento, sfruttamento e violenza, con le necessarie conseguenze sul piano della responsabilità penale.
Particolarmente incisiva è la confutazione degli argomenti utilizzati dalla Corte di appello per escludere lo stato di necessità. Infatti, una volta accertata la condizione di vittima di tratta, i giudici di merito hanno omesso di vagliare dovutamente la sussistenza dei presupposti costitutivi di cui all’art. 54 c.p. i quali sono a) la costrizione, b) l’attualità e non evitabilità altrimenti del pericolo, c) il giudizio di proporzionalità; né tantomeno hanno espressamente stabilito se la condotta fosse riferibile al primo o terzo comma della suddetta disposizione.
La Cassazione rileva, in primo luogo, l’irrilevanza del possesso di denaro e telefoni, trattandosi di strumenti funzionali all’esecuzione del trasporto di sostanze stupefacenti commissionato alla donna e non di indici di autonomia decisionale. Rileva inoltre che non assume valore decisivo l’asserita finalità economica della condotta, posto che la Corte territoriale non aveva indicato l’esistenza di un compenso tale da configurare un reale scopo lucrativo; peraltro, la Corte valorizza il riconoscimento della protezione internazionale, intervenuto nel 2020, quale indice della persistenza di una situazione di grave pericolo e della credibilità del racconto della vittima, smentendo la ricostruzione del giudice di merito fondata sul mero bisogno economico.
Parimenti, non significativa è la mancanza di una coercizione fisica immediata: infatti, nel contesto della tratta, la costrizione assume forme diverse, ad esempio, psicologiche e relazionali, tali comunque da comprimere in modo sostanziale la libertà di autodeterminazione della vittima. Nel caso specifico, occorreva anche valorizzare le peculiarità della tratta nigeriana. Normalmente, il traffico delle donne nigeriane si fonda sul debito che le stesse contraggono per finanziare il viaggio migratorio verso l’Europa. Il debito è frutto di un patto stipulato sulla base di credenze religiose locali (c.d. riti voodoo o juju) e il suo inadempimento è sanzionato con la morte. Ciò vincola indissolubilmente le vittime ai loro sfruttatori. Si tratta di un “ricatto spirituale” che genera una vera e propria forma di “schiavitù mentale” per queste donne, rafforzando il potere di controllo degli sfruttatori, percepiti dalle vittime come unici possessori del loro corpo. Pertanto, questi riti non sono riconducibili alla mera superstizione ma, al contrario, assumono i connotati di una vera e propria forma di dominazione fisica e psichica; si tratta infatti di una forma di strumentalizzazione delle credenze radicate nel background culturale nigeriano che, unito alla precarietà delle risorse economiche delle vittime, alla condizione di irregolarità e isolamento a cui le stesse sono generalmente esposte, si traduce in un vero e proprio ricatto[12].
Tale dinamica risulta chiaramente ravvisabile anche nel caso di specie. La ricorrente era infatti vincolata da un debito ingente e dalla minaccia derivante dai riti animisti nigeriani, priva di risorse economiche, nonché inserita in un contesto di forte isolamento e soggezione nei confronti dei trafficanti. In tali condizioni, ella non disponeva di una reale possibilità di sottrarsi al controllo degli sfruttatori – come, invece, sostenuto dalla Corte d’Appello – di conseguenza, il reato contestato doveva essere letto quale conseguenza della condizione di sfruttamento in cui la vittima versava.
Alla luce dello scenario sopra descritto, sussistendo un legame causale tra la vulnerabilità della donna e il reato dalla stessa commesso, la condizione di vulnerabilità integrerebbe anche l’ulteriore requisito richiesto dall’art. 54 c.p. della non evitabilità altrimenti del pericolo di un danno grave alla persona, non avendo la donna alcuna possibilità di sottrarsi concretamente al controllo dei trafficanti attraverso la denuncia del fatto all’autorità competente. Affermare che, in un caso come questo, la vittima avrebbe potuto evitare facilmente il pericolo rivolgendosi alle autorità statali, significa sottovalutare la gravità del fenomeno criminale, che compromette gravemente i diritti e le capacità cognitive della vittima violando inoltre i principi fondamentali relativi alla loro protezione. Infatti, la vulnerabilità di tali soggetti, derivante dal loro contesto sociale e personale, avrebbe dovuto condurre i giudici di merito ad escludere che il ricorso alla protezione delle autorità fosse una soluzione alternativa realmente praticabile ed efficace a neutralizzare la situazione di pericolo in cui la donna versava[13].
Con riferimento, poi, al requisito del pericolo, la Corte di cassazione chiarisce che non deve essere valutato in modo rigidamente ancorato al momento della condotta: anche eventi verificatisi in precedenza possono infatti assumere rilievo, sia sul piano causale, sia in relazione alla percezione della vittima di trovarsi ancora esposta al rischio di subire un danno grave alla propria persona. Nel caso di specie, le violenze psichiche e fisiche patite fin dal suo reclutamento in Nigeria, hanno verosimilmente contribuito a rafforzare nell’imputata il convincimento di essere ancora soggetta a forme sfruttamento da parte di ambienti criminali, pertanto, la condotta contestata risulta maturata sotto la pressione di circostanze esterne tali da incidere profondamente sulla sua capacità di autodeterminazione.
Alla luce di ciò, la Cassazione ha ribadito l’applicabilità del principio di non punibilità alla donna vittima di tratta autrice di reato, interpretando l’art. 54 c.p. in senso convenzionalmente conforme, ed ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello.
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6. Sebbene la sentenza in esame rimarchi con forza l’importanza del principio di non punibilità delle vittime di tratta e contribuisca a consolidare un orientamento giurisprudenziale che, allo stato attuale, non può dirsi ancora del tutto stabilizzato, permangono tuttavia profili che meritano ulteriore riflessione.
Un primo elemento non analizzato dalla suddetta pronuncia riguarda la valutazione della riconducibilità di fattispecie analoghe nell’ambito applicativo del terzo comma dell’art. 54 c.p.: l’operatività di tale disposizione consentirebbe, infatti, di imputare la responsabilità del fatto di reato agli organizzatori della tratta ovvero ai soggetti che esercitano il controllo sulle vittime e le costringono alla commissione dell’illecito, evitando così di lasciare impuniti i reali responsabili. Come emerge anche dal caso di specie, l’imputata ha posto in essere la propria condotta non già in presenza di una costrizione fisica derivante da una situazione di pericolo attuale, bensì in ragione di una minaccia di pericolo perdurante, anche di natura “trascendente”, consistente nel rischio di un danno grave alla persona nei suoi confronti e/o verso i suoi familiari. In tale prospettiva, l’inquadramento di simili situazioni nel terzo comma della suddetta disposizione risulterebbe coerente con la ratio sottostante il principio di non punibilità, in quanto consentirebbe di escludere la punibilità della vittima di tratta, facendo al contempo gravare la responsabilità penale sul trafficante[14].
Un ulteriore profilo problematico è rappresentato dalla individuazione del livello di costrizione, anche in relazione al test di proporzionalità rispetto alla gravità del reato commesso, richiesto dall’art. 54 c.p. Potenzialmente, l’applicabilità del principio di non punibilità ai reati gravi rimane aperta; si può ipotizzare che la giurisprudenza richiederà un livello di costrizione crescente a seconda del tipo di reato per il quale si invoca l’applicazione del suddetto principio: minore per le condotte meno gravi, ad esempio quelle in tema di stupefacenti, maggiore per i reati più gravi, tra cui può annoverarsi, a titolo esemplificativo, lo sfruttamento della prostituzione[15]. A tale fine è opportuno tener presente che è sempre più frequente il coinvolgimento delle vittime di tratta anche in reati più gravi. Soprattutto nell’ambito della criminalità nigeriana (ma non solo) è frequente il fenomeno per il quale le vittime sono costrette dai loro aguzzini ad assumere ruoli attivi nel trafficking, divenendo complici del sistema stesso[16]. Generalmente, nel caso di donne sfruttate in ambito sessuale, il loro passato da vittima di tratta costituisce il prerequisito per un processo di mobilità verticale all’interno della rete criminale, consentendo loro di trasformarsi da reclutate a reclutatrici (c.d. “madame”)[17]. È, pertanto, importante soffermarsi anche sulle dinamiche sottostanti tali fenomeni, evitando giudizi semplicistici e affrontando la posizione della vittima-imputato fin dalle radici del suo sfruttamento. In tali casi, infatti, il rischio è quello di arrestarsi a una lettura superficiale del comportamento, che finisca per occultare le minacce e i meccanismi di assoggettamento psicologico che continuano a operare anche quando la vittima assume ruoli apparentemente attivi all’interno del circuito criminale. È quindi indispensabile evitare che situazioni di grave coercizione vengano sottovalutate e che la vittima, coinvolta in forme più gravi di criminalità, perda l’accesso alle tutele che le fonti sovranazionali intendono garantirle.
Se l’art. 54 c.p. è, inoltre, applicabile ai reati commessi dalle vittime perché costrette dai propri sfruttatori, esso non sembra assicurare la non incriminazione della vittima di tratta per alcuni reati slegati dalle dinamiche illecite innescate dall’organizzazione, quali, ad esempio, reati commessi per la propria liberazione o per la propria sopravvivenza durante o in seguito allo sfruttamento. A prima vista, queste fattispecie criminose potrebbero essere qualificate come conseguenze non dirette della condizione di assoggettamento e quindi non essere coperte dall’operatività dell’art. 54 c.p. Ecco che l’introduzione di una causa generale di inesigibilità o di una condizione espressa di non punibilità per le vittime di tratta potrebbe risultare più facilmente applicabile anche rispetto ai reati minori[18].
Occorre evidenziare che, proprio al fine di evitare il permanere di profili di incertezza sull’applicabilità del principio di non punibilità, il Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa (GRETA), sin dal primo rapporto di valutazione sull’applicazione della Convenzione di Varsavia, ha sollecitato le autorità italiane a conformarsi con urgenza alla disposizione di cui all’art. 26 della Convenzione, adottando una specifica fattispecie e, parallelamente, assicurando un adeguato livello di formazione in materia per gli operatori giuridici, anche in considerazione della continua crescita del fenomeno migratorio e delle situazioni di sfruttamento a esso legate[19]
Tuttavia, viste le drammatiche dimensioni del fenomeno, una eventuale fattispecie ad hoc non può essere considerata risolutiva del problema. La soluzione va ricercata soprattutto nella corretta formazione degli operatori giuridici e nella tempestiva identificazione delle vittime, non potendosi applicare alcuna scriminante se la vittima di tratta non viene correttamente identificata tempestivamente. È, quindi, fondamentale che gli operatori giuridici sappiano dare rilevanza agli indicatori di tratta e al contesto socio culturale di provenienza delle vittime che siano indagate o imputate per reati comuni, al fine di individuarle e qualificarle prontamente, anche collaborando con gli enti specializzati. Solo la piena attuazione del principio di non punibilità consente di garantire la tutela di tali soggetti da forme di vittimizzazione secondaria. La punibilità delle vittime di tratta deve necessariamente considerare il grado di coercizione e sfruttamento subito, anche nei casi più gravi, laddove la vittima abbia apparentemente acconsentito all’attività criminale a cui è preposta, rimuovendo la rigida dicotomia vittima ideale-colpevole ideale e analizzando le “zone grigie” all’interno delle quali vittime e autori del reato si sovrappongono nella medesima persona[20]. È rilevante quindi considerare il loro background socioculturale di provenienza e le relative storie di vittimizzazione in modo da spiegare perché le vittime di tratta abbiano commesso quei reati e, di conseguenza, comprendere appieno le loro azioni. La domanda fondamentale da porsi è: sono realmente libere? È chiaro che non esiste un’unica risposta al quesito: la maggior parte delle vittime coinvolte nella rete della criminalità non ha alternative concrete; tuttavia, vi sono casi in cui possono essere considerate autonome e colpevoli. È essenziale quindi che gli operatori giuridici esaminino attentamente ciascun caso e indaghino sulle conoscenze, esperienze ed opportunità che permetterebbero alle persone trafficate di allontanarsi dal mondo dell’illegalità, non aspettandosi che questi soggetti abbraccino un modello di vita diverso senza che le autorità statali forniscano loro mezzi per uscire dal ciclo di sfruttamento e intraprendere la strada della legalità.
[1] Il testo originario della Direttiva stabilisce che “Member States shall, in accordance with the basic principles of their legal systems, take the necessary measures to ensure that competent national authorities are entitled not to prosecute or impose penalties on victims of trafficking in human beings for their involvement in criminal activities which they have been compelled to commit as a direct consequence of being subjected to any of the acts referred to in Article 2.” L’utilizzo di espressioni quali “shall” e “are entitled” suggerisce un margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri nella concreta attuazione del principio di non punibilità.
[2] È importante sottolineare che la Direttiva usa la disgiunzione “or” disponendo che “…national authorities are entitled not to prosecute or impose penalties on victims of trafficking in human beings …”; questo implica che gli Stati membri possano adempiere a tale disposizione scegliendo una delle due opzioni, limitandosi quindi, se lo ritengono più opportuno, a considerare solo la non punibilità. Alcuni Paesi dell’Unione Europea hanno introdotto clausole che prevedono di sospendere o concludere i procedimenti quando emergono prove di un reato legato alla tratta. Per esempio, a Cipro, se durante il processo emerge che il fatto di reato è collegato alla condizione di vittima, il procedimento può essere sempre sospeso o concluso; ugualmente in Lettonia può essere interrotto il procedimento penale se la persona ha commesso il reato durante il periodo in cui era sottoposta alla tratta di esseri umani. Altri Paesi hanno adottato linee guida specifiche per gli organi inquirenti senza modificare i loro codici di procedura penale. Tra questi, nel 2013 il Consiglio dei Procuratori generali dei Paesi Bassi ha adottato alcune linee guida sulla tratta di esseri umani disponendo che il pubblico ministero può decidere di non procedere per motivi “tecnici”, invocati quando vi è costrizione oppure qualora il reato sia ritenuto insignificante da non meritare una punizione. Tuttavia vi sono Paesi che ancora oggi non hanno dato attuazione a tale principio; alcuni di questi ritengono che le vittime di tratta sono sufficientemente protette dalla legislazione attuale che non richiede alcun tipo di modifica; per esempio l’Estonia, per giustificare la presenza nel suo ordinamento del principio di non perseguibilità delle vittime di tratta, richiama una fattispecie già contenuta nel Codice di Procedura Penale, per la quale possono essere interrotti i procedimenti penali se non vi è interesse pubblico a proseguire o se la persona accusata ha fornito un contributo significativo alle indagini. Quest’ultima clausola non è però accettabile poiché, come stabilito dall’art. 11.3 della Direttiva, l’assistenza e la protezione delle vittime non può mai essere subordinata alla loro volontà di collaborare con le autorità statali.
[3] Per una più ampia analisi del principio di non punibilità a livello europeo e sovranazionale cfr. J. M. Muraszkiewicz, Protecting victims of Human Trafficking from Liability. The European Approach, Palgrave Macmillian, 2019; M. Jovanovic, The principle of Non-Punishment of Victims of Trafficking in Human Beings: A Quest for Rationale and Practical Guidance, in Journal of Trafficking and Human Exploitation, 2017; E. Symeonidou-Kastanidou, Directive 2011/36/EU on combating trafficking in human beinhgs: fundamental choices and problems of implementation, in New Journal of European Criminal Law, 2016; V. Stoyanova, Human Trafficking and Slavery Reconsidered. Conceptual Limits and States’ Positive Obligations in European Law, Cambridge University Press, 2017; R. Piotrowicz, L. Sorrentino, Human Trafficking and the Emergence of the Non-punishment principle, in Human Rights Law Review, 2016; S. Rodriguez-Lopez, The non-punishment of human trafficking victims in Europe: A comparative perspective, 2024.
[4] Ricognizione effettuata dall’Osservatorio Interventi Tratta del Dipartimento per le Pari Opportunità, grazie all’ausilio del progetto N.A.V.I.G.A.RE della Regione Veneto per la Tavola Rotonda del 27 gennaio 2022 sulla Non punibilità delle persone sopravvissute a tratta o alla riduzione in schiavitù che commettono attività illecite promossa dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI). Le risultanze si basano su dati estrapolati dal Sistema Informatizzato per la Raccolta di Informazioni sulla Tratta (SIRIT) del Numero Verde Antitratta nazionale del 24 gennaio 2022 e da una consultazione ad hoc dei singoli enti antitratta che compongono le reti regionali. La rilevazione ha potuto prendere in considerazione solo un limitato numero di casi a causa del carattere sommerso del fenomeno e delle criticità relative all’identificazione delle persone che subiscono tratta. I dati raccolti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 indicano che le donne, vista la loro vulnerabilità, sono significatemene più esposte allo sfruttamento in attività illegali rappresentando oltre il 70% dei casi, di cui almeno il 50% proveniente dalla Nigeria e la maggior parte dei reati commessi riguarda il trasporto e/o lo spaccio di droga o reati connessi allo sfruttamento della prostituzione. Tale tendenza ad un doppio sfruttamento delle persone vittime di tratta, non solo nelle attività di prostituzione forzata ma anche in ulteriori attività illegali, è confermata anche dai rapporti di alcune ONG, per esempio in un recente rapporto di Save The Children emerge come “Molte vittime fanno le ‘ovulatrici’, ossia trasportano nel proprio corpo ovuli di droga, cosa illegale e anche molto pericolosa. Oppure si spostano sul territorio nazionale con pacchi di cui spesso non conoscono il contenuto” in S. Chiodo, V. Coppola (a cura di), Piccoli Schiavi Invisibili XI Edizione. Fuori dall’ombra: le vite sospese dei figli delle vittime di sfruttamento, Save The Children, 26 luglio 2021.
[5] La Corte di cassazione si era già pronunciata su questo aspetto nel 2015, ritenendo lo stato di necessità applicabile ad una donna rumena – riconosciuta, con sentenza passata in giudicato, come vittima del reato di riduzione in schiavitù a fini di sfruttamento sessuale (art. 600 c.p.) – condannata in primo e secondo grado per aver commesso atti osceni in luogo pubblico. In tal caso la Corte, richiamando la sua giurisprudenza, cassava il ragionamento dei giudici di merito ritenendo applicabile il principio di non punibilità derivante dall’art. 54 c.p. vista la condizione di sostanziale reificazione della donna, totalmente privata della sua possibilità di autodeterminarsi. (Cass., Sez. III, 7 ottobre 2015, n. 40270); inoltre tale disposizione era stata applicata anche in un caso di delitti di false generalità (art. 495 e 496 c.p.) per cui una donna straniera, ridotta in condizione di schiavitù e costretta a prostituirsi, era stata condannata dai giudici di merito per aver reso dati anagrafici mendaci alla pubblica autorità (Cass., Sez. III, 15 febbraio 2012, n. 19225).
[6] Per una ricostruzione sulla natura giuridica dello stato di necessità si rinvia a G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, X ed., Giuffrè, 2021, pp. 351 ss; F. Mantovani, G. Flora, Diritto Penale, CEDAM, 2023, pp. 268 ss; C.F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, Manuale di diritto penale. Parte generale, IV ed., Giuffrè, Milano, 2023, pp. 302 ss.; T. Padovani, Diritto Penale, XIII Edizione, Giuffrè, 2023, pp. 222 ss; A. Manna, A. Sereni, Diritto penale. Parte generale. Teoria e prassi, CEDAM, 2024, pp. 314 ss; F. Palazzo, R. Bartoli, Corso di diritto penale. Parte Generale, IX Edizione, Giappichelli, 2023, pp. 386 ss; F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, 2003, p. 305 ss; B. Romano, Diritto penale. Parte generale, IV ed., Giuffrè, 2020, pp. 288 ss.
[7] Linee guida per la rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento allegate al «Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento» ex art. 13 della L. n. 228 del 2003. Si tratta di Linee guida periodicamente aggiornate e recepite negli Allegati nn. 1-2 al Piano nazionale, volte a garantire la piena attuazione della Convenzione di Varsavia, laddove preveda la necessità di apportare un’adeguata protezione alle vittime di tratta.
[8] Cass. pen., sez. III, 2.2.2022, n. 15654 in motivazione al punto 5) ove emerge che “ai sensi dell'art. 54 c.p., comma 3, siccome lo stato di necessità si applica anche quando il pericolo deriva dall'altrui minaccia, quest'ultima deve risolversi in una coazione relativa, tale da frenare la libertà di autodeterminazione del soggetto coartato, e non deve produrre un totale annullamento delle facoltà volitive dell'ingiunto (coazione assoluta). Diversamente, sarebbe piuttosto applicabile l'art. 46 c.p., in cui il soggetto non agit, sed agitur. Quindi, al soggetto minacciato residua pur sempre, in astratto, una limitata facoltà di scelta tra la possibilità di subire il male minacciato o commettere un reato perché costrettovi dall'altrui minaccia (coactus, tamen voluit)”.
[9] La verifica dei presupposti della richiamata scriminante, qualora riguardino il comportamento complessivamente posto in essere da una vittima di tratta che abbia commesso un reato collegato alla propria situazione, deve necessariamente avvenire alla luce della sua posizione di vulnerabilità come già precedentemente sottolineato dalla Cass. pen, Sez. III, 16.7.2015, n. 40270.
[10] Normalmente il concetto di vittima vulnerabile è riferito alla persona offesa, tuttavia, in questo caso, è da considerare vulnerabile chi ha commesso un reato (ma è anche vittima di tratta o di riduzione in schiavitù), avendo subito gravi violazioni dei diritti fondamentali in passato, posto che da un processo penale ne potrebbe derivare un’ulteriore violazione di quei diritti.
[11] Per un commento a tale pronuncia e alle sue implicazioni, cfr. R. Bartoli, Reati commessi dalla vittima di tratta e stato di necessità, in Cass. pen., fasc. 4, 2024; A. Massaro, Stato di necessità per i reati commessi da vittime di tratta: l’art. 54 c.p. tra principi generali e interpretazione conforme, in Giustizia insieme, 2024; L. Masera, Il problema della non punibilità delle vittime di tratta: è sufficiente il ricorso all’art. 54 c.p.?, in Giurisprudenza italiana, fasc. 12, 2024;G. Fazzeri, Stato di necessità ed interpretazione convenzionalmente conforme: la Corte di cassazione si pronuncia sulla “vittima di tratta”, in Sistema Penale, 26 Marzo 2024; F. Di Muzio, Non punibilità delle vittime di tratta per reati commessi con abuso della posizione di vulnerabilità, in Diritto e Giustizia, 2024; A. Andronio, Lo stato di necessità della vittima di tratta, in Diritto, Giustizia e Costituzione, 2024; P. Sechi, Il principio di non punibilità delle vittime di tratta di esseri umani tra prescrizioni sovranazionali e lacune interne, in Cass. pen., fasc. 11, 2024.
[12] Per un approfondimento sulle modalità operative della tratta nigeriana, si veda, inter alia, N. Zammarchi, I “segret cults” nigeriani. Aspetti criminologici e penalistici di un fenomeno in espansione, in Leg. Pen., 1/2023, pp. 369-413; E. A. Gonzalez, Nigerian migrant women and human trafficking narratives: stereotypes, stigma and ethnographic knowledge, in Social Sciences, 2024, p. 207 ss; M. Mancuso, Not alla madams have a central role: Analysis of a Nigerian sex trafficking network, in Trends in Organized Crime, 2014, pp. 66 – 88; F. Cabras, Potere criminale e pratiche di assoggettamento violenze, coercizione e resistenza nel fenomeno della tratta delle donne nigeriane, in Sociologia del diritto, 2022, pp. 132 – 158; S. Taliani, Corpi, debiti feticci, in R. Beneduce (a cura di), La spiritualità in un’epoca di incertezza. L’intreccio tra religioso e rituali terapeutici, Torino, Gruppo Abele, pp. 53 – 70; A. Brivio, Assoggettamento da juju? Decostruire le categorie della dipendenza tra le giovani migranti della Nigeria, ANUAC, 2012, pp. 161 – 185;; M. van der Watt, B. Kruger, Exploring “juju” and human trafficking: towards a demystified perspective and response, in South African Review of Sociology, 2017, pp. 70 – 86; M. Ikeora, The Role of African traditional Religion and “juju” in Human Trafficking: Implications for Anti – trafficking, in Journal of International Women’s Studies, 2016, pp. 1 – 18.
[13] Un caso simile si è verificato sempre a Roma dove il Tribunale, con sentenza del 24 aprile 2022, n. 9874, ha condannato una donna nigeriana ad un anno e quattro mesi per traffico di sostanze stupefacenti ritenendo che non vi fosse prova dell’esistenza di un pericolo che l’avesse costretta a compiere quell’attività illecita e che il timore delle conseguenze derivanti dal rito voodoo non fosse una ragione valida per escludere la sua punibilità e “giustificare” il fatto commesso.
[14] In questo senso cfr. L. Pallante, Sull’interpretazione conforme dell’art. 54 c.p.: riflessioni a partire dalla sentenza della Cassazione penale, sez. VI, 18.1.2024 n. 2319, in Archivio Penale, fasc. 2, 2025.
[15] Sul tema della eventuale limitazione dell’applicabilità del principio di non punibilità nel caso di reati più gravi, come sottolineato da R. Piotrowicz “it is difficult to imagine a court accepting that a trafficked person could avoid being punished entirely for a serious offence on the basis that they had no real alternative but to commit the offence”. In realtà solo due Stati limitano espressamente l’applicazione del principio di non punibilità ad alcuni reati: la Germania e la Romania. La Germania, infatti, considera imperative perseguire le “serious offences”, mentre la Romania ritiene applicabile il principio di non punibilità solo a due reati (il passaggio illegale di frontiera o alla donazione illegale di organi), escludendo tutti gli altri. La maggior parte dei Paesi europei non limita apertamente l’applicazione della clausola di non punibilità a determinati reati, pertanto, potenzialmente, la possibilità di applicare i principio ai reati gravi rimane aperta. Tuttavia, per esempio, la Spagna limita indirettamente l’applicazione del principio di non punibilità prevedendo un livello di proporzionalità maggiore tra la situazione di costrizione subita dalla vittima e il reato commesso.
[16] Sul fenomeno delle c.d. “madame” e sulla loro posizione di vittime-autrici, si rimanda a E. Lo Iacono, Victims, sex workers and perpetrators: gray areas in the trafficking of nigerian women, in Trends in Organized Crime, 2014, pp. 110 – 128; D. Siegel, D. Blank, Women who traffic women: the role of women in human trafficking networks - Dutch cases, in Global Crime, 2010, pp. 436 – 447;
[17] Nella prospettiva di una donna vittima di tratta, il ruolo della madame e il rispetto del rito voodoo garantiscono sicurezza e protezione, mentre la polizia e il sistema normativo dei Paesi di destinazione sono visti come minacce. Questo fattore spinge spesso spinge le donne a diventare sostenitrici e complici del crimine, contribuendo alla crescita della rete criminale. Le motivazioni alla base di questa “scelta” sono molteplici e, nella maggior parte dei casi, evidenziano l’assenza di autonomia, rendendo pertanto improprio il termine usato. Queste ragazze crescono in contesti di forte degrado, private del diritto all’istruzione e delle risorse necessarie per integrarsi socialmente e, anche quando vengono identificate dalle autorità statali, spesso non ricevono i servizi di assistenza e supporto idonei per immaginare una vita al di fuori dell’industria della prostituzione, percependo la schiavitù sessuale, gli abusi e la violenza come comportamenti “normali”. L’esperienza come vittima di tratta può avere l’effetto di normalizzare il commercio sessuale a tal punto che le vittime/perpetratrici non riconoscono di essere state vittime e, conseguentemente, non percepiscono il danno causato dal loro stesso coinvolgimento in atti di tratta volti a reclutare altre donne per il mercato del sesso. In aggiunta, il ruolo di madame, offre a queste donne un mezzo per guadagnare denaro, rappresentando un’opportunità per ridurre il proprio debito e, di conseguenza, il proprio sfruttamento. Alcune testimoniane di ragazze che diventano madame sono raccolte in I. Aikpitanyi, 500 Storie Vere sulla Tratta delle Ragazze Africane in Italia, Ediesse, Roma. Nel libro l’autrice riporta la testimonianza di una ragazza di nome Debby (nome di fantasia) la quale racconta che “I had paid off my debts and gave a party. I made a gift to my maman, who had been very good to me. The following day, everything went back to normal: the rent, the food, the clothes, the family in Africa. I needed money, and I had no identity documents nor a job. I only had my clients, and I started prostituting myself again. Then, the maman suggested I use my income to finance the journey of a girl to Italy, who would then work for me… I became a maman”.
[18] Sull’opportunità di una disposizione ad hoc in materia di non punibilità delle vittime di tratta, si veda D. Mancini, Il principio di non punibilità delle vittime di tratta. Sfida per l’effettività dei diritti e logica dell’intervento penale, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. 2, 2022, pp. 295 - 304; S. Fachile, O. Lopez Curzi, Sulla non punibilità delle persone sopravvissute a tratta per le attività illecite commesse a causa e nell’ambito della vicenda di trafficking esperita: spunti e riflessioni sull’applicazione del principio nell’ordinamento italiano, in A. Brambilla, P. Degani, M. Paggi, N. Zorzella (a cura di), Donne straniere, diritti umani, questioni di genere. Riflessioni su legislazione e prassi, CLEUP, 2023, p. 286.
[19] Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), Evaluation Report – Italy. Third evaluation round. Access to justice and effective remedies for victims of trafficking in human beings, 23 febbraio 2024.
[20] J. Rumgay, Twice Punished: when women victims become offenders, in The centre for crime and justice studies, 2005, pp. 16 – 38; C. Hoyle, M. Bosworth, M. Dempsey, Labelling the Victims of Sex Trafficking: Exploring the Borderland between Rhetoric and Reality, in Social and Legal studies, 2011, pp. 313 – 329; M. A. Finn, L. R. Muftic, E. I. Marsh, Exploring the Overlap between Victimization and Offending among Women in Sex Work, in An International Journal of Evidence-based Research, Policy and Practice, 2014, pp. 74 – 94; H. Zaykowski, “The penal couple”: an examination of the relationship between victimization and offending and its implication for criminal justice, in Sociology Compass, 2015, pp. 336 – 347; M. Plummer, A. Cossins, The cycle of abuse: when victims become offenders, in Trauma, Violence & Abuse, 2018, pp. 286 – 304; K. M. Fernandez, Victims or Criminals? The intricacies of dealing with juvenile victims of sex trafficking and why the distinction matters, in Arizona State Law Journal, 2013, pp. 859 ss; C. Dettmeijer-Vermeulen, L. Esser, The victim of human trafficking as offender: A combination with grave consequences, in Journal of trafficking and Human exploitation, 2017, pp. 77 – 94.