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1. L’articolo 1, commi 629 e ss. della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) contiene un’articolata disciplina volta a dare una risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio, a seguito della lettera di costituzione in mora inviata in data 15 luglio 2021, con la quale viene preannunciato l’avvio di una procedura d’infrazione contro l’Italia.
In particolare, la Commissione europea, sulla scorta di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza C-658/18 UX, ha contestato allo Stato italiano la non conformità della disciplina prevista dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” (c.d. Legge Orlando), a diverse direttive, formulando le censure che di seguito brevemente si sintetizzano:
(1) Violazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.
Detta clausola vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di svolgere un'attività in forza di un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Ciò posto, la Commissione ha stabilito sulla base di otto indici sintomatici (punti di somiglianza delle relative discipline) che i magistrati onorari e quelli togati sono lavoratori comparabili ai fini dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, individuando come discriminatorie le seguenti condizioni di impiego:
(2) Violazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 97/81 CE sul lavoro a tempo parziale.
La censura in esame è analoga alla precedente: le ragioni di contrasto con direttiva 97/81 CE sul lavoro a tempo parziale sono le medesime descritte con riferimento alla direttiva alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.
(3) Violazione della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 199/70 CE sul lavoro a tempo determinato.
Ad avviso della Commissione costituisce una violazione della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato la normativa nazionale che ammette tre rinnovi, ciascuno dei quali della durata di quattro anni, con conseguente durata totale di 16 anni consecutivi del rapporto di lavoro nel caso dei magistrati onorari che abbiano assunto le loro funzioni prima del 16 agosto 2017. Ciò alla luce dei principi affermati dalla CGUE con la sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo e altri, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401).
Osserva ancora la Commissione che per quanto concerne quei magistrati onorari che abbiano in passato subito la reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato e intendano chiedere un risarcimento per gli abusi pregressi, non è chiaro se possano farlo e, in caso positivo, quale risarcimento possano richiedere: ossia se il magistrato onorario abbia diritto a un’indennità forfettaria e/o a un risarcimento del danno collegato alla “perdita di chance” a norma dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, richiamato dalla CGUE nella sentenza Santoro (sentenza del 7 marzo 2018, Santoro, C-494/16, EU:C:2018:166). Domanda pertanto al Governo italiano di chiarire se esistano misure per il risarcimento del danno subito dai magistrati onorari per la reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato per 16 anni e quale sia la portata di tali misure.
(4) Violazione degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88 CE sull'orario di lavoro.
Ad avviso della Commissione il decreto legislativo n. 116/2017 ha notevolmente ampliato il novero delle controversie che i magistrati onorari possono trattare, senza un parallelo aumento della retribuzione o dell'orario di lavoro: il compenso si riferisce a un impegno di due giorni a settimana, indipendentemente dal carico di lavoro.
Alla luce delle denunce ricevute che evidenziano differenze tra la durata del lavoro dei magistrati onorari e il numero dei giorni per i quali sono in effetti retribuiti, la Commissione ritiene che l'assenza di un sistema che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto dai magistrati onorari non sia conforme agli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro, che stabilisce periodi minimi di riposo giornaliero e di riposo settimanale e la durata massima settimanale del lavoro.
(5) Violazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 CE sull'orario di lavoro.
La Commissione ritiene che violino l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sull'orario di lavoro le disposizioni del decreto legislativo n. 116/2017 in base alle quali i magistrati onorari che abbiano assunto le loro funzioni prima del 16 agosto 2017 non hanno diritto a ferie annuali retribuite.
(6) Violazione dell'articolo 8 e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/85/CEE sulla maternità.
L'articolo 25 del decreto legislativo n. 116/2017 stabilisce che in caso di malattia e infortunio e in caso di gravidanza non sia dovuta l'indennità prevista dall'articolo 23.
La Commissione ha ricevuto denunce secondo le quali, in ragione dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 116/2017, ai magistrati onorari di sesso femminile non sarebbe corrisposta alcuna retribuzione o indennità durante il congedo di maternità. Ciò viola l'articolo 8 e l'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva sulla maternità.
2. La posizione della Commissione europea presenta dei profili di netta frizione con alcuni capisaldi dell’ordinamento interno ed in particolare con l’inquadramento giuridico che fino ad ora è stato conferito alla magistratura onoraria.
La figura del giudice onorario è espressamente prevista dalla Costituzione.
L’art. 106 della Costituzione, infatti, dopo aver fissato il principio per cui le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso (comma 1) stabilisce, al comma 2, che la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli.
Lo scopo di una simile previsione è duplice: da un lato, ammettere la partecipazione a titolo onorifico di alcuni cittadini all'esercizio della funzione giurisdizionale, con riferimento alle attività minori, in conformità all'apertura alla partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia che è affermata anche nell'art. 102, comma 3, della Costituzione; dall'altro, prevedere la possibilità che un contributo all'esercizio della funzione giurisdizionale provenga anche da soggetti estranei alla magistratura di carriera, per far più agevolmente fronte all'importante carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari.
Questi elementi mettono in evidenza almeno due aspetti che sono imprescindibili per comprendere la collocazione ordinamentale dei magistrati onorari nel sistema giuridico italiano: il primo è che essi restano estranei alla carriera dei magistrati e trovano la loro disciplina nelle concrete disposizioni dettate nella legge sull'ordinamento giudiziario che li preveda; il secondo è che sono attribuibili ai magistrati onorari le sole funzioni giurisdizionali minori.
Per il primo aspetto, infatti, se l'assunzione della qualifica di magistrato onorario implicasse un ingresso tout court nella magistratura, non avrebbe alcun senso precisare che la nomina avvenga per lo svolgimento delle funzioni dei giudici singoli, perché ciò sarebbe in re ipsa.
Per il secondo aspetto, è noto come il riferimento ai “giudici singoli” esprimesse nel linguaggio dell'epoca dei costituenti la volontà di fare riferimento alle funzioni giurisdizionali minori (esercitate in via monocratica e non collegiale), in ragione dell'assunto che si trattasse, per l'appunto, di uffici “minori”, sia in termini di materie trattate, ma, soprattutto, in termini di collocazione ordinamentale, tenendo conto anche del fatto che la progressione nell'ordine giudiziario era in quel momento improntata ad una rigida gerarchia, alla cui base, in relazione alla magistratura togata, vi erano, per l'appunto, il vice-pretore e il pretore, come giudici singoli.
Infine, l’onorarietà dell'incarico postula evidentemente un regime speciale, diverso rispetto all'incarico conferito in forza di un concorso, tradizionalmente elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella figura del "funzionario onorario", nella quale la specificità è che l'attribuzione dell'incarico pubblico porta con sé un elemento di prestigio a favore di chi ne è beneficiato e non è, per questa ragione, remunerato: ferma la possibilità di prevedere indennità o rimborsi.
Pertanto, già questa ricostruzione del tessuto costituzionale evidenzia come l'equiparazione, assunta dalla Commissione, nella legislazione nazionale, della magistratura onoraria alla magistratura di carriera sia frutto di un errore metodologico.
Proprio l'art. 107, comma 3, della Costituzione, per il quale "i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni", è conferma di questa osservazione, perché i magistrati onorari sono, invece, per l'appunto, "distinti" proprio dall'art. 106 della stessa Costituzione, che ne differenzia la modalità di nomina, le modalità di attribuzione delle funzioni e la qualificazione.
Dunque, se una legge avesse davvero realizzato quella piena equiparazione tra giudice di pace e magistrati di carriera essa sarebbe in contrasto con la Costituzione, prima ancora di valutare se i suoi dettami realizzino una qualche violazione del diritto comunitario.
Fermi tali principi, il fatto, invece, che la legge di ordinamento giudiziario possa correttamente prevedere o estendere anche ai magistrati onorari doveri e guarentigie previsti per i magistrati di carriera, non comporta che le due figure vengano ad equivalere sul piano della collocazione istituzionale, organica o, anche solo lavorativa.
3. Peraltro, questi capisaldi costituzionali trovano piena conferma nella legislazione ordinaria che disciplina i magistrati onorari e, specificamente, i giudici di pace.
Per i giudici di pace, infatti, già la legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), abrogata per la parte ordinamentale dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si informava ai seguenti principi:
– la nomina avviene ad opera del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;
– la nomina è riservata a persone qualificate in termini di onorabilità e con minima qualificazione professionale;
– non esistono disposizioni normative che impongano ai giudici di pace il rispetto orari e periodi di servizio;
– la nomina non dà luogo ad un rapporto di lavoro esclusivo, tanto che è espressamente regolata la compatibilità con lo svolgimento dell'attività professionale di avvocato;
– la durata dell'ufficio prevista per legge è di quattro anni, suscettibile di conferma per due volte;
– la procedura di conferma ha luogo, a domanda dell'interessato, alla scadenza di ciascun mandato e non è automatica, ma consegue ad una verifica di idoneità a continuare nello svolgimento delle funzioni;
– la mancata conferma comporta la cessazione dell'incarico;
– non esiste alcun percorso "di carriera" per i giudici di pace, ma esclusivamente un rapporto di servizio prestato volontariamente;
– il giudice di pace può cessare dalle funzioni in ogni momento.
Questo schema trova conferma nelle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con il quale, più ancora della citata legge n. 374/1991, il legislatore è stato assolutamente accorto nel delineare la figura del “giudice onorario di pace”, che ora ingloba tutti i magistrati onorari, compresi quelli che in precedenza erano giudici di pace.
Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, infatti, all'art. 1, ha precisato che "l'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea" e che esso "si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali".
Inoltre, proprio "al fine di assicurare tale compatibilità" con altre attività lavorative, la stessa norma prevede che "a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana" e che "sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto" circa l'impegno massimo settimanale.
Previsioni che, è opportuno chiarirlo, in forza dell'art. 32 del medesimo decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si applicano anche ai giudici di pace già in servizio.
Fermo, quindi, che è esclusa in radice, per collocazione ordinamentale, la possibilità di parificare il giudice di pace ad un magistrato di carriera, le previsioni appena riportate confermano altresì che il rapporto che si instaura tra il magistrato onorario e l'amministrazione pubblica che gli conferisce quell'incarico è del tutto diverso dal rapporto di lavoro subordinato che riguarda i magistrati togati.
Tale ultimo rapporto, peraltro, non pare assimilabile ad alcun impiego pubblico per le sue peculiarità e di conseguenza non può costituire elemento di utile comparazione con la figura del magistrato onorario.
L'ulteriore conseguenza di tale ragionamento è che il rapporto onorario fisiologicamente difforme da quello del magistrato di carriera, non si caratterizza per un'atipicità o asistematicità, tale da determinare la necessità di inquadramento in categorie giuslavoristiche totalmente incompatibili, bensì si inquadra nell'ambito della figura dell'onorarietà.
Essa consiste nella possibilità riconosciuta dall'ordinamento ad alcuni soggetti, in presenza del verificarsi di alcuni specifici presupposti, di svolgere un'attività o di partecipare allo svolgimento di un'attività di natura pubblica, di estremo rilievo sociale (qual è nel caso che ci occupa la giurisdizione).
La natura intrinsecamente non professionale dell’attività onoraria spiega l'altro aspetto peculiare e caratterizzante del rapporto, che vale a distinguerlo in modo assoluto dal magistrato togato, ossia l'assoluta assenza di incompatibilità a svolgere ulteriori attività lavorative, ed in particolare la professione di avvocato (rispetto alla quale valgono solo alcuni presidi per scongiurare conflitti di interesse).
Così ricostruito sotto il profilo sistematico l’inquadramento giuridico-ordinamentale della magistratura onoraria, non può non osservarsi che nella prassi applicativa i principi sopra esposti sono stati ampliamente disattesi.
Ed infatti le reiterate proroghe degli incarichi hanno di fatto svuotato il requisito dell’occasionalità del rapporto onorario, ed addirittura, ai giudici di pace è stata affidata in via esclusiva una fetta di giurisdizione. Quanto agli impegni settimanali, infine, fino alla disciplina della legge Orlando (peraltro sul punto mai entrata in vigore), non era previsto alcun limite.
4. Nel contesto sopra descritto si inseriscono le disposizioni introdotte con l’articolo 1, comma 629 e ss. della legge di bilancio per il 2022 che accordano ai magistrati onorari in servizio al momento dell’entrata in vigore della legge Orlando tutte le garanzie proprie di un lavoratore subordinato, prevedendo la possibilità di una permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, previo superamento di una procedura valutativa, volta ad accertare la persistenza dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali ai fini della conferma dell’onorario nel ruolo rivestito.
Più nel dettaglio il comma 629 sostituisce l’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/17 introducendo un nuovo articolo rubricato «Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio».
In particolare, il nuovo primo comma dell’articolo 29 stabilisce che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge Orlando (dunque la disposizione si applica ai soli magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017) possano essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età e dunque sino al raggiungimento dell’età pensionabile.
In tal modo si determina di fatto la conferma dei magistrati onorari di lungo corso nei ruoli rivestiti, con la creazione della nuova categoria, ad esaurimento, dei magistrati onorari confermati.
Ai fini della conferma, peraltro, è richiesto il positivo superamento di una procedura valutativa consistente in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie.
Il comma 3 dell’articolo 29 stabilisce che con delibera del Consiglio superiore della magistratura siano indette tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024, riguardanti i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio.
Il comma 4 disciplina invece la procedura valutativa, che si terrà su base circondariale e la composizione della commissione di valutazione.
Il comma 5 prevede che la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso mancata conferma.
In particolare, ai sensi del predetto comma, ai magistrati onorari che decidano di non partecipare al concorso per la conferma o che per qualsivoglia ragione non lo superino viene riconosciuta, ferma la facoltà di rifiuto, una indennità determinata in misura forfettaria a titolo di ristoro integrale delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario. Detta indennità è parametrata alla durata e quantità del servizio prestato, e la percezione della medesima comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.
Il comma 6 dispone che i magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ad essi è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato, per le sole voci relative allo stipendio e alla tredicesima mensilità a quello spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al comparto funzioni centrali. È inoltre corrisposta un’indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell’indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui sopra e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Viene infine precisato che il trattamento economico sopra descritto non è cumulabile con gli eventuali redditi di pensione o da lavoro autonomo e dipendente.
Il comma 7 regola il rapporto di impiego dei magistrati onorari confermati che non esercitano l’opzione di cui al comma 6: in particolare a questi ultimi è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali (non è dunque corrisposto il raddoppio dell’indennità giudiziaria). Non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate.
Inoltre, ai magistrati onorari che optino per la non esclusività trova applicazione, in quanto compatibile, l’articolo 1, comma 3, della legge Orlando nella parte in cui prevede che l’incarico onorario si svolga in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e che dunque all’onorario non possa essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana.
Il comma 8, ancora, riconosce ai magistrati onorari il buono pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell’ufficio giudiziario.
Il comma 9, da ultimo, stabilisce che i magistrati onorari di lungo corso che non presentano domanda di partecipazione al concorso per la conferma cessano dal servizio; ciò in ragione della illegittimità di ulteriori proroghe del regime attuale sancito a chiare lettere dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora.
La lettera b) del predetto comma 629, così come la lettera d), contengono mere disposizioni di coordinamento conseguenti alla conferma nell’incarico dei magistrati onorari confermati, mentre la lettera c) dispone che per i magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 – stante la mancata entrata in vigore delle disposizioni della legge Orlando in punto di trattamento economico, in ragione del rinvio al 31 dicembre 2021 operato dall’articolo 8-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 – continui ad applicarsi il regime del cottimo fino alla conferma.
L’articolo 1, comma 630, della legge di bilancio interviene invece sulla dotazione organica, stabilendo che, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 629, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2018, emanato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (disposizioni che portavano la dotazione organica complessiva della magistratura onoraria ad 8000 unità) e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in complessive 6000 unità (rispetto alle 5.300 attualmente in servizio). Sarà pertanto possibile sin da subito attivare procedure di reclutamento di 700 nuovi magistrati onorari. Si prevede infine che all’esito delle procedure concorsuali, la predetta dotazione organica venga rideterminata, con le medesime modalità di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Da ultimo i commi 631, 632 e 633 contengono disposizioni previdenziali e finanziarie.
5. Sotto il profilo costituzionale, deve evidenziarsi la piena legittimità della conferma a tempo indeterminato (c.d. ‘stabilizzazione’) dei magistrati onorari di lungo corso in considerazione delle peculiarità del caso concreto.
La Corte costituzionale ha reiteratamente affermato che «la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sentenze nn. 40 del 2018, 110 del 2017, 7 del 2015 e 134 del 2014) e, comunque, «sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare (…) che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico» (sentenza n. 225 del 2010).
Particolare interesse con riguardo alla fattispecie che ci occupa sono peraltro i principi affermati dalla sentenza n. 187/2016 che affronta nel dettaglio la questione delle misure applicabili quando si sia verificato il ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, in contrasto con la disciplina comunitaria.
Ad avviso della Consulta, che riprende sul punto le considerazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, le misure prospettabili possono essere plurime e alternative tra loro, purché presentino garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione.
Tale efficacia, osserva la Corte Costituzionale «è indubbiamente tipica della sanzione generale del risarcimento, desunta dai principi della normativa comunitaria e non richiede approfondimenti; non diversa, tuttavia, è l’efficacia dell’altra misura, che sostanzialmente costituisce anch’essa un risarcimento, ma in forma specifica. Ciò sarebbe ancor più evidente se la sanzione alternativa consistesse nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ma la Corte di giustizia dell’Unione europea, prendendo atto del principio del concorso pubblico, ricordato anche nell’ordinanza n. 207 del 2013, ritiene sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto».
Sulla scorta di tali princìpi di ordine generale, la Consulta ha riconosciuto la piena legittimità della scelta operata per i docenti di una stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto».
Tale piano, volto a garantire all’intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati), ha attribuito serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia. Tale scelta, puntualizza la Consulta, «è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell’attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne; una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un’attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l’accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l’imparzialità ma anche l’efficienza dell’amministrazione (art. 97 Cost.)».
La vicenda della magistratura onoraria che viene qui in rilievo presenta numerosi profili di somiglianza con le problematiche dei precari della scuola: anche nell’ipotesi dei magistrati onorari vi sono state reiterate conferme del rapporto (anche ultraventennali) con conseguente creazione di aspettative di consolidamento del rapporto precario; d’altra parte l’ingresso originario nella magistratura onoraria era avvenuto sulla base della valutazione comparativa di titoli che aveva portato alla formazione di una graduatoria, e comunque, la persistenza del requisito di idoneità allo svolgimento delle delicate funzioni giurisdizionali, nel rispetto del generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 Costituzione), è nella fattispecie concreta garantita dalla procedura valutativa che viene richiesta ai fini della conferma.
A ciò si aggiunga che l’articolo 106, comma 2, della Costituzione ammette la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli, così derogando per questa particolare categoria di magistrati alla regola del pubblico concorso (consacrata invece dal primo comma del medesimo articolo 106 per la magistratura professionale).