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03 Giugno 2020


Annullamento della sentenza di condanna ai soli effetti della responsabilità civile per violazione dell’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: quale giudice per il giudizio di rinvio?

Cass., Sez. V, sent. 18 febbraio 2020 (dep. 18 maggio 2020), n. 15259, Pres. Vessichelli, Est. Brancaccio



1. Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha ribadito il principio per cui il giudice di appello ha l’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa anche laddove la responsabilità dell’imputato, prosciolto in primo grado, debba essere dichiarata ai soli effetti civili.

Nella specie, il Tribunale di Chieti, quale giudice del gravame, aveva riformato la sentenza assolutoria del Giudice di Pace, condannando l’imputata al risarcimento del danno in favore della parte civile, unica appellante.

Avverso tale decisione l’imputata ricorreva per cassazione, dolendosi della violazione del duplice obbligo della rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa e della motivazione rafforzata, gravante sul giudice dell’impugnazione che intenda ribaltare l’esito favorevole del primo grado di giudizio. Il Tribunale, in particolare, «non ha tenuto conto della documentazione presentata dalla difesa ed ha ribaltato la sentenza del giudice di pace nonostante l'attuale persona offesa sia stata sottoposta a giudizio per calunnia nei confronti dell'imputata, avendola accusata ingiustamente dei fatti contestati nel presente processo».

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo la sentenza impugnata illegittima per vizio di motivazione. «Nessun dubbio – si legge – sussiste in ordine al fatto che le prove dichiarative costituite dalle testimonianze della persona offesa e di chi era informato sui fatti siano decisive ai fini delle determinazioni adottate, sia nella prospettiva assolutoria del primo giudice che in quella opposta del secondo; neppure può negarsi che sia stata proprio la distonica valutazione di tali testimonianze a costituire il nucleo centrale del ribaltamento da parte del giudice d'appello».

 

2. La vicenda confluisce insomma nella casistica, ormai vasta, di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata sulla mera rivalutazione delle stesse prove orali dapprima ritenute inidonee a giustificare una pronuncia di colpevolezza. Sulla necessità, in simili frangenti, di rinnovare l’istruttoria dibattimentale la giurisprudenza ha molto dibattuto, giungendo ad approdi malfermi e non sempre sicuri[1].

Del resto, può dirsi pacifico che la condanna dell’imputato prosciolto all’esito del primo grado di giudizio debba poggiare su una motivazione che superi, in modo convincente, i ragionevoli dubbi insinuati dalle dichiarazioni assunte e valorizzate dal primo giudice per l’esito liberatorio.

In proposito, la Corte ricorda come, già nel 2005[2], le Sezioni unite affermassero la sussistenza dell’obbligo di una motivazione c.d. rafforzata a carico del giudice della riforma in appello, in caso sia di condanna sia di proscioglimento. Nello specifico, al giudice dell’overturning è imposto un maggiore sforzo argomentativo, ossia di confutare gli argomenti più rilevanti della sentenza gravata attraverso un’approfondita verifica critica e l’esposizione dei diversi esiti ai quali giunge anche in ordine alla maggiore o diversa valenza conferita a ciascun elemento del compendio istruttorio.

Le Sezioni unite hanno rimarcato tale obbligo anche quando si sono occupate del tema, ad esso strettamente connesso, della necessità di rinnovare la prova dichiarativa decisiva.

La giurisprudenza nazionale formatasi al riguardo non è che il precipitato dell’evoluzione interpretativa dell’art. 6 Cedu, dal quale la Corte di Strasburgo ha enucleato il divieto di affermare nel giudizio di appello la responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative senza la previa riassunzione delle medesime prove[3].

Alla luce delle coordinate sovranazionali, la Suprema Corte, a partire dalle pronunce rese a sezioni unite nei casi “Dasgupta” e “Patalano”, considera affetto da vizio di motivazione il provvedimento con cui, in riforma della sentenza di assoluzione impugnata dal pubblico ministero per erronea valutazione delle prove dichiarative, il giudice di appello condanni l’imputato senza aver proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3, cod. proc. pen., ad un nuovo esame dei soggetti che nel giudizio di primo grado abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del proscioglimento[4]. In tal senso, si argomenta che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è imposta dalla presunzione costituzionale di non colpevolezza quale «metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa»[5], in quanto fondato sui canoni dell’oralità e dell’immediatezza.

 

3. Come noto, il legislatore ha codificato tale principio di diritto nel nuovo co. 3-bis, introdotto nell’art. 603 cod. proc. pen. con la legge n. 103 del 2017. In realtà, la norma prevede che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

A rigore, sembrerebbe che dalla mera impugnazione della parte pubblica, che deduca l’erroneità della valutazione della prova dichiarativa, debba necessariamente conseguire una riedizione generale dell’attività istruttoria svolta nel primo grado di giudizio. Le Sezioni unite hanno peraltro mitigato la perentorietà e genericità della disposizione, chiarendo che essa non prevede «un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria», bensì «una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità»[6].

Secondo le indicazioni desumibili già nella sentenza “Dasgupta” in ordine al concetto di “decisività”, la rinnovazione deve dunque riguardare le sole prove che hanno determinato o, quantomeno, contribuito a determinare il proscioglimento in primo grado e risultino idonee, nella prospettiva dell’appellante, a fondare una pronuncia di condanna, ove diversamente valutate.

 

4. D’altra parte, il riferimento al solo appello del pubblico ministero non esclude la sussistenza di un identico obbligo nel caso in cui ad impugnare sia la sola parte civile. Sul punto, nella sentenza in commento si legge che nel rinnovato contesto normativo «rimane valido il principio, già richiamato ed affermato dalle Sezioni Unite – sia nella sentenza Dasgupta che nella pronuncia Patalano – secondo cui deve procedersi alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva anche quando il ribaltamento e la condanna avvengano in seguito ad appello proposto soltanto dalla parte civile e ai fini esclusivamente civili».

Una diversa opinione – si osserva – sarebbe difficilmente conciliabile con l’art. 3 Cost., in quanto l’imputato godrebbe di garanzie irragionevolmente differenziate a seconda che la sentenza di assoluzione fosse impugnata agli effetti penali, ovvero ai soli fini civili; e, più in generale, con i principi del giusto processo, in ragione dei quali nel procedimento penale «i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica»[7].

In definitiva, la Corte conclude che, nonostante sia stato formulato con riguardo al solo caso dell’appello del pubblico ministero, l’art. 603, co. 3-bis, cod. proc. pen. esprime una regola generale relativa all’acquisizione e alla valutazione della prova ad opera del giudice dell’impugnazione che debba riformare – pur ai limitati fini civili – una sentenza di proscioglimento: invero, «una condanna inflitta nel processo penale soggiace ad un unico statuto probatorio, sia che vengano in rilievo profili penali, sia che si valutino profili civili».

 

5. La Suprema Corte ha, infine, cura di precisare che l’evocato orientamento non è stato sconfessato dalle Sezioni unite, come si potrebbe invece pensare leggendo la motivazione della recente sentenza “Pavan”, secondo cui l’obbligo prescritto dal co. 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. opererebbe nella sola ipotesi in cui «il soggetto impugnante sia il pubblico ministero (non, quindi, la parte civile)»[8]. Per i giudici della Quinta sezione, «il massimo collegio nomofilattico non ha inteso escludere l'obbligo di rinnovazione in appello della prova dichiarativa decisiva nel caso di impugnazione della sola parte civile, ma soltanto delimitare la portata innovativa della disciplina, magari in un'ottica rivolta al sindacato di legittimità ed agli eventuali vizi proponibili, sotto il profilo della violazione della specifica disposizione richiamata».

Detto altrimenti, l’omissione della riassunzione delle prove orali decisive ad opera del giudice investito dell’impugnazione della sola parte civile, integrerebbe non una violazione del co. 3-bis, bensì un vizio di motivazione determinato dal mancato esercizio, pur assolutamente necessario ai fini del decidere, del potere officioso di integrazione probatoria previsto dal co. 3 dell’art. 603 cod. proc. pen.[9].

 

6. Come accennato, nella specie, il Tribunale aveva riformato la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Giudice di pace senza riassumere le dichiarazioni della persona offesa cui, nondimeno, faceva ampio riferimento nella motivazione. La Cassazione ha dunque accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.

Il giudizio è stato peraltro rinviato dinanzi al competente giudice civile di appello. Si tratta, certo, di una decisione legittima; eppure, gravida di conseguenze pericolose.

È il caso di rimarcare che l’annullamento è stato disposto esclusivamente per l’omissione di una nuova escussione della fonte di prova orale diversamente valutata dai due giudici di merito: il rinvio al giudice civile compente dovrebbe dunque servire a reintegrare il diritto dell’imputata ad essere giudicata in base ad una valutazione della prova dichiarativa direttamente percepita[10].

Il giudizio risarcitorio civile non può però ospitare la (mancata) rinnovazione della prova dichiarativa: o, almeno, non con le garanzie del processo penale. Anche la Cassazione civile lo esclude, sull’assunto che l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si impone soltanto in ambito penalistico[11]. Sul punto le opinioni delle due articolazioni della Corte di cassazione sembrano concordare.

Maggiormente controversa risulta invece la questione dell’individuazione del giudice del rinvio[12]. In via di estrema sintesi, sono due gli orientamenti che si contendono. La Cassazione civile (in particolare, la Terza sezione) rivendica l’autonomia del giudizio dinanzi alla competente corte di appello civile, mentre la Cassazione penale lo considera un’appendice di quello penale.

L’adesione all’una o all’altra tesi non è indifferente. La soluzione “autonomistica” postula l’assoggettamento del giudizio di rinvio alle sole regole civilistiche e, di converso, l’impermeabilità a quelle di matrice penalistica. Ne deriva una menomazione dei diritti e delle prerogative non solo dell’imputato, ma anche, a ben vedere, della parte civile.

In tale ottica, basti osservare che la più recente giurisprudenza civile di legittimità ha escluso la possibilità di utilizzare nel procedimento di rinvio le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso del processo penale, poiché l’art. 246 cod. proc. civ. vieta di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio[13]. Come noto, invece, nel processo penale le dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile possono fondare, anche da sole, una pronuncia di condanna[14].

In concreto, l’annullamento del provvedimento di riforma della sentenza di proscioglimento con rinvio dinanzi al giudice civile competente in grado di appello rischia di pregiudicare la parte civile, soprattutto laddove la prova della responsabilità dell’autore del reato sia costituita – come spesso accade – soltanto dalle sue dichiarazioni. Lo stesso è a dirsi rispetto all’ipotesi speculare di impugnazione vittoriosa della sentenza di assoluzione, che per la vittima equivarrebbe a nient’altro che una “vittoria di Pirro”. Prospettive, queste, difficilmente contemperabili con il diritto della persona offesa «di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale» (art. 16, Direttiva 2012/29/UE[15]).

Del resto, non va trascurato il vantaggio che la parte civile ottiene, a forte discapito dell’imputato-danneggiante, dall’applicazione delle regole civilistiche. Essa, infatti, potrà avvantaggiarsi dei poteri istruttori del pubblico ministero, senza scontare i limiti connessi a tale beneficio, primo tra tutti l’efficacia extrapenale degli accertamenti contenuti nella sentenza cassata con rinvio: e ciò indipendentemente dalla circostanza che il ricorso sia stato proposto dall’imputato o dalla parte civile.

Parimenti, non può dubitarsi che l’applicazione dello statuto della responsabilità civile, il cui accertamento è regolato dal canone del “più probabile che non”, sia profittevole per la sola parte civile. Inoltre, per l’orientamento dominante nella giurisprudenza civile di legittimità, l’ordinamento processualcivilistico non conosce la categoria dell’inutilizzabilità, con la conseguenza che, in base al principio del libero convincimento, il giudice civile può trarre elementi di prova persino dalle dichiarazioni "auto-indizianti", oggetto del divieto probatorio di cui all'art. 63 cod. proc. pen.[16].

Le accennate criticità rendono francamente incomprensibili le ragioni che, nella vicenda in esame, hanno indotto i giudici della Quinta sezione penale a disporre il rinvio del giudizio dinanzi al giudice civile. Oltretutto, è una decisione isolata nell’attuale panorama giurisprudenziale, dove si staglia, in modo sempre più nitido, la diversa soluzione del rinvio al giudice penale.

A fronte della “dissidenza” della giurisprudenza civile, la Cassazione penale ha imboccato la strada dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 622 cod. proc. pen., escludendone l’applicabilità quando, all’esito del terzo grado di giudizio, sopravvivano interessi di rilevanza penale. E, certo, questo è il caso dell’annullamento disposto per violazione dell’obbligo convenzionale di rinnovazione in appello delle prove dichiarative decisive. In tal senso, in una pronuncia di poco precedente la sentenza in commento, la Terza sezione penale ha argomentato che «allorquando permanga - anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della vicenda - l'interesse penalistico alla (…) necessaria applicazione del "giusto processo", di rilievo costituzionale (…) con riguardo ai casi di reformatio in peius della sentenza di assoluzione, non si innesca la definitiva recisione tra la pretesa civilistica e l'accertamento del fatto - reato»[17].

Si tratta di una soluzione pragmatica e maggiormente coerente con la disciplina dell’azione civile esercitata nel processo penale. Sotto il primo profilo, in questo modo, i giudici penali di legittimità eludono il contrasto con gli omologhi civili sulla configurazione del giudizio di rinvio quale procedimento autonomo o come fase rescissoria dell'impugnazione della sentenza penale agli effetti civili.  La seconda alternativa ha sicuramente il pregio di condizionare l’accoglimento della pretesa risarcitoria della parte civile ai medesimi presupposti valevoli per l’affermazione della responsabilità penale (art. 538 cod. proc. pen.); ma, al contempo, implica l’applicazione delle regole processualpenalistiche anche nel giudizio risarcitorio. Di conseguenza, si consentirebbe alla Corte di cassazione civile di pronunciare in modo definitivo sull’interpretazione delle disposizioni dell’ordinamento penalistico, con inevitabile pregiudizio per la nomofilachia, giacché non esiste un organo deputato alla composizione dei contrasti insorti tra le due articolazioni della Suprema Corte[18].

Il rinvio al giudice penale, pertanto, assicura una maggiore uniformità dell’interpretazione delle disposizioni penalistiche, elidendo in radice i rischi di un “cortocircuito ermeneutico” gravemente pregiudizievole – come si è visto – tanto per l’imputato quanto per la parte civile.

Come evidenziato dagli stessi giudici della Terza sezione penale, tale soluzione è inoltre coerente con l’impianto del codice di rito penale, che relega l’azione civile ad una posizione ancillare rispetto all’interesse all’accertamento dei reati, in ragione della quale essa è destinata a soggiacere alle norme proprie del processo penale. Tanto è stato ribadito, di recente, anche dalla Corte costituzionale, la quale ha inoltre precisato che il disposto dell’art. 622 cod. proc. pen. «trova la sua giustificazione nella particolarità della fase processuale collocata all’esito del giudizio di cassazione, dopo i gradi (o l’unico grado) di merito, senza che da ciò possa desumersi l’esigenza di un più ampio ricorso alla giurisdizione civile per definire le pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile che abbia, fin dall’inizio, optato per la giurisdizione penale»[19].

Per la Terza sezione penale, «l’inevitabile corollario» è una limitazione della portata applicativa della norma «a quei soli casi in cui l'accertamento del fatto-reato possa dirsi definitivamente concluso davanti al giudice penale, in ragione del venir meno della persistenza dello statuto garantistico dell'imputato rispetto alla vicenda da esaminare»[20].

La questione relativa all’individuazione del giudice del rinvio è ben lungi dall’essere definita, ma la soluzione in favore della giurisdizione penale appare l’unica in grado di scongiurare i paradossi generati dal “pastiche[21] dell’art. 622 cod. proc. pen.

 

[1] La letteratura sull’evoluzione della giurisprudenza sulla questione è sterminata. Per un excursus, basti il riferimento a Belluta – Lupària, La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale fra leggi e giurisprudenza: punti fermi…e non, in questa Rivista, 20 novembre 2019.

[2] Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, in C.E.D. Cass., rv. 231679.

[3] Per tutte, Corte EDU, 5 novembre 2011, Dan c. Moldavia, preceduta da molte altre pronunce, a cominciare dalla sentenza resa il 7 luglio 1989 nel caso Bricmont c. Belgio.

[4] Sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta, in C.E.D. Cass., rv. 267492; Sez. un., 19 gennaio 2017, n. 18620, Patalano, in C.E.D. Cass., rv. 269785.

[5] Così la sent. in commento, nella motivazione, § 3.2.

[6] Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800, Troise, in C.E.D. Cass., rv. 272430.

[7] Così, in motivazione, § 4.

[8] Sez. un., 28 gennaio 2019, n. 14426, Pavan, in C.E.D. Cass., rv. 275112.

[9] Cfr. Cass., 22 marzo 2019, n. 12811, in C.E.D. Cass., rv. 278053: «ove l'appello della parte civile indichi puntualmente le ragioni, in diritto ed in fatto, per le quali le prove dichiarative poste a fondamento della impugnata assoluzione siano da diversamente valutare in funzione della condanna dell'imputato, sia pure ai soli effetti civili, il giudice di appello, sempre che le ritenga decisive, ne debba disporre la riassunzione in forza dei poteri officiosi ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., tanto essendo assolutamente necessario ai fini del decidere».

[10] Cfr. Galantini, La riassunzione della prova dichiarativa in appello: note a margine di Sezioni unite Troise, in Dir. pen. cont., 16 aprile 2018, p. 3.

[11] Cfr. Cass. civ., 30 settembre 2016, n. 19430, in C.E.D. Cass., rv. 642595, secondo cui nei giudizi risarcitori civili l’accertamento del nesso causale tra condotta illecita è governato «dalla diversa regola probatoria del "più probabile che non", e ciò tanto più ove venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante negata dal giudice di primo grado». Analogamente argomenta, da ultimo, Cass. civ., 12 giugno 2019, n. 15859, in C.E.D. Cass., rv. 654290.

[12] Per una approfondita disamina del dibattito, v. P. Proto Pisani, Note in tema di annullamento della sentenza ai soli effetti civili, in Foro it., 2020, I, 620. In argomento, v. altresì Canzio – Iadecola, Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili: quale giudice e quali regole di giudizio in sede di rinvio, in questa Rivista, 20 aprile 2020.

[13] Cfr., Cass. civ., 12 giugno 2019, n. 15859, cit.; negli stessi termini, Id., 26 giugno 2019, n. 16916, in C.E.D. Cass., rv. 654433.

[14] Cfr., Sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461, in C.E.D. Cass., rv. 253214. In senso conforme, più di recente, Cass., 16 ottobre 2019, n. 5512, in questa Rivista, 28 Aprile 2020, con nota di Fedorczyk, Attendibilità della vittima e accertamento del consenso nel reato di violenza sessuale.

[15] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, in G.U. dell’Unione europea, 14 novembre 2012, L 315/57.

[16] Cass. civ., 4 giugno 2014, n. 12577, in C.E.D. Cass., rv. 630956; in senso conforme, da ultimo, Id., ord., 13 dicembre 2019, n. 32784, in C.E.D. Cass., rv. 656143.

[17] Così Cass., 9 gennaio 2020, n. 14229, non massimata. La medesima soluzione è stata praticata nelle sentenze n. 11958 del 13 febbraio 2020, non massimata, e n. 9542 del 19 febbraio 2020, in C.E.D. Cass., rv. 278589 (relativa a una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, con affermazione della responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen). Diversamente, Cass., 6 giugno 2019, n. 31921, in C.E.D. Cass., rv. 277285 ha concluso per l’annullamento senza rinvio e la revoca delle statuizioni civili, «in quanto le stesse potranno essere fatte valere dall'interessato in un nuovo autonomo giudizio nella sua sede propria, quella civile, senza che le determinazioni della relativa autorità giudiziaria possano essere in alcun modo pregiudicate dalla presente sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione dei reati, che non rientra tra quelle per le quali, ai sensi degli artt. 651 e segg. c.p.p., trovano applicazione le norme sulla efficacia del giudicato penale nel giudizio civile».

[18] Cfr. P. Proto Pisani, Note in tema di annullamento della sentenza ai soli effetti civili, cit., § 4. Canzio - Iadecola, Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, cit., § 6, propongono di costituire «per via tabellare (ad esempio mediante il modulo ordinamentale della “coassegnazione”) di un Collegio in composizione “mista”, formato da giudici civili e penali di legittimità in pari numero di quattro, i quali, con cadenza semestrale, venga convocato dal Primo Presidente per risolvere le eventuali questioni controverse, nei casi in cui la soluzione offerta ab externo, seppure nell’ambito della propria competenza ratione materiae, dalla Corte di cassazione civile possa incidere sull’indirizzo giurisprudenziale di quella penale e viceversa».

[19] Corte cost.,12 luglio 2019, n. 176, § 7 del Considerato in diritto, in Dir. pen. cont., 24 settembre 2019, con nota di Monzillo, La corte costituzionale “salva” l’art. 576 c.p.p.: legittima la facoltà per la parte civile di impugnare il proscioglimento ai soli effetti civili.

[20] Cass., 9 gennaio 2020, n. 14229, § 4 del Considerato in diritto. «Né – ha aggiunto la Corte – la prospettata soluzione contrasta con quanto disposto dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza del 18 luglio 2013, n. 40109, Sciortino (Rv. 256087), la quale, esaminando una questione diversa da quella attuale, ha ritenuto che, una volta rilevata e dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non possa residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale (…). Infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, atteso che il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 35490 del 2009, Tettamanti, cit., Rv. 244275). Con la conseguenza per cui non potrà rinvenirsi quella espansione dello statuto dell'imputato che giustifica il permanere della cognizione del fatto-reato davanti al giudice penale, stante il suo obbligo di verificare solo l'evidenza della insussistenza del fatto o della sua non riconducibilità all'imputato e, per il giudice di legittimità, la non manifesta infondatezza del motivo che ha consentito la corretta instaurazione del contraddittorio in quella sede».

[21] L’espressione è utilizzata da Cordero, Procedura penale, Milano, 2012, p. 1166 con riferimento al «lapsus normativo» nel quale «incappa l’art. 622 equiparando due ipotesi eterogenee: annullamento dei capi civili (ad esempio, perché i danni risultano male liquidati) ed esito positivo su ricorso della parte civile contro un proscioglimento (…)».