Scheda  
01 Luglio 2026


Revisione della condanna per conflitto teorico di giudicati: la Suprema Corte sui confini applicativi dell’art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p.


Stefano Ciampi

Cass., Sez. V, sent. 29 gennaio 2026 (dep. 5 maggio 2026), n. 16159, Pres. Pistorelli, Rel. Brancaccio


1. È fondato il ricorso esperito contro l’ordinanza della corte d’appello che – illegittimamente – ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione di una condanna a quattro mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all’art. 2636 c.c.

La sentenza in epigrafe, il cui decisum è asetticamente riassumibile ut supra, si segnala perché l’annullamento con rinvio dell’ordinanza gravata e la correlata reviviscenza della richiesta di revisione si fondano su un costrutto motivazionale non privo di originalità, con il quale la Cassazione, intrattenendosi sui presupposti del rimedio straordinario de quo, ove afferenti alla casistica compendiata sub art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p., si candida ad alimentare il dibattito in materia, giusta un approccio duttile alla norma da ultimo citata, suscettibile di ampliare i varchi di accesso alla rimozione postuma del giudicato di condanna.

Per verificare la fondatezza di tale prognosi, converrà muovere dai tratti essenziali della vicenda giudiziaria che, in ultima istanza, ha varcato le soglie della Suprema Corte.

 

2. Il processo di merito, celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, si era concluso, in primo e in secondo grado, con l’affermazione della responsabilità del (futuro) ricorrente: egli, in concorso con due soggetti, giudicati in altra sede con rito ordinario, avrebbe commesso il delitto d’«illecita influenza sull’assemblea» di una società cooperativa a responsabilità limitata. In particolare, sarebbe stato falsificato il libro-soci mediante atti fraudolenti, determinando così un’artificiosa maggioranza qualificata che, nel corso di una specifica adunanza assemblare, avrebbe deliberato l’esclusione di altri soci (poi costituitisi parti civili nel processo), al fine di procurare ai responsabili un profitto, consistente nel pieno controllo della società.

L’ubi consistam della richiesta di revisione giaceva sull’asserito contrasto fra il giudicato di condanna, formatosi nell’evocato rito a prova contratta, e quello che aveva suggellato la fine della parallela vicenda giudiziaria, celebrata nelle forme ordinarie e relativa agli altri soci, colà assolti con la più ampia tra le formule, id estperché il fatto non sussiste”.

L’iniziativa, tuttavia, veniva fermata sul nascere dalla corte d’appello, che la dichiarava inammissibile: determinazione contro la quale il condannato insorgeva, lamentando sia una violazione di legge, sia la manifesta illogicità della motivazione.

Sul primo versante, il condannato rimarcava come l’assoluzione dei soci “perché il fatto non sussiste” palesasse un’incompatibilità oggettiva tra accadimenti storici, per come accertati nelle diverse sedi meritali.

Sul secondo fronte, lamentava la manifesta illogicità della motivazione, poiché l’ordinanza gravata assumeva che l’eterogeneità degli esiti dipendesse anche dalla differente “piattaforma probatoria” utilizzata nei due processi, con particolare riguardo a una consulenza tecnica del pubblico ministero, che sarebbe stata valutata solo nel giudizio abbreviato. Considerazione fermamente avversata dal ricorrente, secondo cui anche la decisione assolutoria che chiudeva il processo di primo grado celebrato nelle forme ordinarie avrebbe fatto, di quella consulenza, esplicita menzione in motivazione.

All’interno di questa cornice dialettica, si collocava, poi, la suggestiva posizione del Sostituto Procuratore Generale, il quale, con requisitoria scritta, prendeva le parti del condannato e concludeva per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

 

3. Dell’esito della vicenda si è detto in apertura; in questa sede, preme, invece, soffermarsi sul complesso itinerario logico-argomentativo percorso dalla Cassazione, dal quale sembra lecito estrapolare spunti esegetici d’interesse e portata generali.

Se la prima movenza dell’apparato motivazionale, intesa a ribadire il solido ancoraggio metaprimario dell’istituto della revisione, non brilla per originalità[1], essa, al contempo, lascia fin da subito trapelare l’intenzione della Corte di propugnare un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’istituto, d’inequivocabile (considerate le norme evocate) ispirazione garantista.

Facendo leva su noti precedenti delle Sezioni Unite[2], i cardini vengono individuati nell’art. 24 comma 4° Cost.[3], nell’art. 27 comma 3° Cost.[4], nell’art. 4 par. 2 Protocollo n. 7 alla C.e.d.u.[5], nell’art. 14 par. 6 P.i.d.c.p., nonché, in termini solennemente declamatori, nella «garanzia […] accordata ai diritti inviolabili della personalità».

 

4. Siffatte premesse assiologiche preludono al secondo movimento dell’apparato motivazionale, ove la Suprema Corte modifica il registro dell’analisi, per focalizzarla sull’esegesi minuta dell’art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p. e riprenderne il lietmotiv[6]: l’inconciliabilità fra decisioni irrevocabili deve intendersi come «oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze»; non, dunque, come «contraddittorietà logica tra le valutazioni operate, in base alla stessa piattaforma di prova, nelle due decisioni», dato che tali «valutazioni […] costituiscono l’essenza stessa della giurisdizione» e nulla hanno a che spartire con il «deplorevole inconveniente»[7] del contrasto teorico fra giudicati.

Con specifico riguardo all’ipotesi del concorso di persone nel medesimo reato, ai fini della revisione si richiede «che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti», poiché, ai fini che qui interessano, d’inconciliabilità potrà discutersi soltanto ove emerga «una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui [le sentenze] si fondano»[8]. Esempio classico, la condanna di un imputato per associazione per delinquere e l’assoluzione, in altro processo, di tutti gli asseriti compartecipi[9], con l’effetto di far venir meno il numero legale stabilito dall’art. 416 c.p. («tre o più persone»): tale affresco non immortala un mero contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei diversi imputati, bensì ritrae il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato per cui è stata emessa condanna[10].

Per converso, se un medesimo fatto storico, seppure ricostruito in modo identico, fosse ritenuto utile a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti di uno dei correi, mentre, in separato giudizio, quello stesso fatto storico venisse giudicato privo di rilevanza penale, così da portare all’assoluzione del coimputato, il contrasto tra le due decisioni, costituendo il prodotto di difformi valutazioni della medesima vicenda storica, non si presterebbe ad essere superato attraverso l’istituto della revisione. Infatti, il vaglio di logicità delle sentenze passate in giudicato non può riproporsi attraverso il rimedio straordinario de quo, il quale, altrimenti, si trasformerebbe, surrettiziamente e indebitamente, in un duplicato del ricorso per cassazione[11].

Del pari, non sarebbe ammissibile l’istanza di revisione con la quale si adducesse che il medesimo compendio probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannarne un altro, concorrente nello stesso reato, in due diversi procedimenti[12].

Quanto al tema[13] della sopravvenuta individuazione di un diverso responsabile per il reato oggetto di precedente condanna, la Cassazione[14] ha reiteratamente affermato che il rimedio straordinario ex art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p. è inammissibile fino a che la responsabilità del terzo non sia accertata con sentenza irrevocabile[15], salvo che l’accertamento non sia precluso da una declaratoria di estinzione del reato o da improcedibilità dell’azione penale.

 

5. Le linee di demarcazione appena tratteggiate possono rivelare un’aura di astrattezza, difficile da dissipare quando, dalle enunciazioni teoriche, si passi alla dissezione dei casi concreti, soprattutto ove questi ultimi si caratterizzino (al pari della vicenda scrutinata dalla Corte con la sentenza in epigrafe) non solo per mettere a confronto giudicati derivanti, l’uno, da un rito speciale a prova contratta, l’altro, da un processo ordinario[16]; ma, anche, da imputazioni incentrate su norme incriminatrici contemplanti elementi normativi della fattispecie.

Invero, l’impatto degli elementi in discorso nel perimetro operativo della revisione ha alimentato almeno due filoni interpretativi dissonanti: consapevole di ciò, la Cassazione, con la decisione in commento, ha intrapreso l’arduo tentativo di armonizzarli.

 

6. Procedendo con ordine, gioverà ricordare che, in subiecta materia, l’approccio più stringente afferma che, se il concetto d’inconciliabilità deve essere polarizzato sui «fatti», allora non possono valorizzarsi in questa sede eventuali valutazioni divergenti in ordine agli elementi normativi della fattispecie, ove fondate sulla medesima ricostruzione in punto di fatto[17].

Più duttile, invece, l’esegesi propensa ad ammettere che i «fatti» posti alla base del giudizio d’inconciliabilità, non s’identifichino, necessariamente, con i meri accadimenti storici, intesi nella loro dimensione prettamente naturalistica, potendosi, al contrario, valorizzare in parte qua gli elementi normativi della fattispecie[18]. Detto altrimenti, nel giudizio di revisione ex art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p., l’individuazione della species facti forgiata dal legislatore e, quindi, dei «fatti» rilevanti ai fini della valutazione d’inconciliabilità implica, non solo la verifica degli accadimenti storici, apprezzati nella loro connotazione naturalistica ed empirica, ma anche l’accertamento degli elementi normativi che concorrano a integrare la condotta tipica. In quest’ottica, ai fini della revisione, il giudizio d’inconciliabilità non si esaurisce, allora, nella verifica di un mero accadimento storico, bensì implica un’analisi condotta alla stregua degli elementi normativi che concorrono a delinearne la tipicità.

 

7. Come anticipato, distinguishing feature della sentenza in epigrafe è il tentativo di ridurre il divario fra i due filoni ermeneutici appena evocati, muovendo dall’assunto che entrambi condividerebbero l’esigenza di tenere ben distinte l’inconciliabilità dei fatti, da un lato, e la divergenza delle valutazioni giuridiche, dall’altro, escludendo la seconda dal perimetro operativo della revisione.

Soccorrerebbe, in proposito, un noto arresto della Corte costituzionale[19], la quale, trattando dell’istituto del ne bis in idem, ha mostrato d’intendere il «medesimo fatto» ex art. 649 c.p.p. quale «accadimento materiale frutto di un’addizione di elementi, la cui selezione è condotta secondo criteri normativi»: ad avviso della Cassazione, ne deriverebbe che, adottando la visuale prospettica del Giudice delle leggi, «gli elementi normativi della fattispecie [dovrebbero] comunque individua[rsi] come concorrenti a delineare la nozione di ‘fatto storico’».

Da qui, il pittoresco spunto secondo cui, «quando gli elementi normativi “colorano” significativamente il fatto, disegnando il cono d’ombra entro il quale esso viene definito nella sua sussistenza oggettiva, allora in gioco vi è la stessa compiuta dimensione storica del fatto».

Altrimenti detto: «i fatti da porre a base del giudizio di inconciliabilità di cui all’art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p. non si identificano con i meri fatti storici intesi nella loro dimensione naturalistica, ma includono gli aspetti normativi […] quando questi concorrono a definirne la materialità»[20].

A tali condizioni, «la revisione può trovare spazio applicativo», fermo restando, com’è ovvio, che l’ammissibilità della relativa richiesta non equivale ancora all’accoglimento nel merito della stessa[21].

 

8. Si svelano, così, i presupposti teorici che, nella vicenda giudiziaria che qui interessa, hanno fatto da retroscena all’annullamento dell’ordinanza gravata, la quale – come anticipato – aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna.

Come accennato in apertura, agli imputati era stato contestato il reato di cui all’art. 2636 c.c., che contempla una fattispecie incentrata su «atti simulati e fraudolenti», funzionali a esercitare un’illecita influenza sulle determinazioni assembleari, e necessitanti, per essere identificati, di un’integrazione tra condotta materiale ed elementi normativi che concorrono a tratteggiare il profilo dell’illecito nel caso concreto: segnatamente, per ascrivere una capacità decettiva all’iscrizione e all’ammissione dei nuovi soci, è necessario procedere a un’analisi dei comportamenti materiali tenuti dagli imputati alla luce delle disposizioni del codice civile e dello statuto societario.

Ciò premesso, i soggetti giudicati con rito ordinario venivano assolti “perché il fatto non sussiste”: esito liberatorio che non dipendeva da un giudizio sulla loro condotta intesa in senso prettamente naturalistico (di per sé, sostanzialmente identica a quella ascritta al soggetto condannato), quanto dalla collocazione del comportamento nel prisma della disciplina normativa primaria e statutaria di riferimento, la quale attestava l’assenza di qualsivoglia attitudine decettiva, perché conforme alle disposizioni del codice civile e dello statuto.

In ragione di quanto premesso, la Cassazione ha ritenuto siffatto approdo giurisdizionale rilevante e decisivo ai fini dell’ammissibilità della domanda di revisione, esperita dal condannato ex art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p., e, per l’effetto, ha annullato con rinvio l’ordinanza gravata. La declaratoria d’inammissibilità, infatti, si rivelava irrispettosa della corretta interpretazione della locuzione «fatti stabiliti a fondamento della sentenza», ove vengano in gioco elementi normativi della fattispecie.

 

9. In epoca coeva, i rimedi straordinari, operanti pro reo e in bonam partem, godono di particolare fortuna. Da questo punto di vista, la sentenza in epigrafe si rivela in sintonia con il macro-contesto storico-giuridico che la ospita.

Del resto, in un ordinamento che intenda professarsi autenticamente garantista, un istituto, come la revisione, che la Suprema Corte ricovera sotto un affollato firmamento metaprimario che annovera gli artt. 24 comma 4° e art. 27 comma 3° Cost., l’art. 4 par. 2 Protocollo n. 7 alla C.e.d.u., l’art. 14 par. 6 P.i.d.c.p., nonché la «garanzia […] accordata ai diritti inviolabili della personalità», non può che accogliersi favorevolmente un’interpretazione duttile dei requisiti di accesso a un rimedio che, in potenza, consente di revocare una sentenza di condanna che incubi i germi dell’ingiustizia.

Va detto, però, che la corretta esegesi dell’art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p. rappresenta, per certi aspetti, uno scrigno del giudicato, tutelandone il valore assiologico anche grazie al fondamentale distinguo fra l’«oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze» e la «contraddittorietà logica tra le valutazioni operate» nelle decisioni messe a confronto, valutazioni che «costituiscono l’essenza stessa della giurisdizione». Parole, queste, mutuate dalla sentenza che qui si commenta, la quale, dunque, mostra di non voler revocare in discussione quel fondamentale binomio, al cui interno, tuttavia, decide di muoversi, per fornire una direttrice ermeneutica relativa agli elementi normativi della fattispecie incriminatrice. I quali, però, si avvicinano pericolosamente, complice la loro ontogenesi anfibia, al crinale che separa i due versanti appena evocati, rischiando d’ingenerare incertezze, confusione concettuale e disparità di trattamento.

Così, se, per un verso e in termini generali, la soluzione offerta dalla Cassazione merita apprezzamento, poiché gli elementi normativi partecipano alla species facti forgiata dalla norma incriminatrice e perché «l’ambizione di riuscire a isolare un nudo elemento fattuale non è […] perseguibile»[22]; per altro verso, ingenera qualche perplessità il criterio selettivo adottato dalla Suprema Corte, sub specie di «elementi normativi [che] ‘color[i]no’ significativamente il fatto, disegnando il cono d’ombra entro il quale esso viene definito nella sua sussistenza oggettiva». Invero, poiché si discute di componenti che necessitano di etero-integrazione e tenuto conto che gli elementi normativi possono essere sia giuridici che extra-giuridici, l’auspicio è che la rotta intrapresa dal giudice di legittimità vanga mantenuta, ma incontri un tempestivo perfezionamento, inteso a ridurre la componente valutativa insita nella pericope «‘color[i]no’ significativamente il fatto», che non sembra funzionale a cogliere il quid proprium degli elementi normativi della fattispecie, ma che, al contempo, finisce per offuscare la linea di confine fra ciò che, fisiologicamente, può innescare il giudizio di revisione e ciò che, invece, ne è avulso e deve restarne estraneo, onde non attentare, perniciosamente, al baluardo del giudicato.

 

 

 

 

[1] In dottrina, con diversità di vedute e di accenti, il tema è già stato affrontato, tra gli altri, da D. Bellantoni, La revisione dei giudicati penali, Milano, 2000, p. 15; F. Callari, La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza, Torino, 2012, p. 60; R. Casiraghi, La revisione, Milano, 2020, p. 17; G. Dean, La revisione, in Le impugnazioni penali, a cura di A. Gaito, vol. II, Torino, 1998, p. 19; M. D’Orazi, La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità, Padova, 2003, p. 188; M. Gialuz, Il giudizio di revisione, in L’errore giudiziario, a cura di L. Lupária Donati, Milano, 2021, p. 568; Id., Il ricorso straordinario per cassazione, Milano, 2005, p. 82; E. Jannelli, La revisione, in Le impugnazioni, coordinato da M.G. Aimonetto, Torino, 2005, p. 663; P. Moscarini, L’omessa valutazione della prova favorevole all’imputato, Padova, 2005, p. 86; A. Presutti, Revisione del processo penale, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, Roma, 1991, p. 3; A. Scalfati, L’esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione, Padova, 1995, p. 34; P. Troisi, L’errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, Padova, 2011, p. 101; R. Vanni, Revisione del giudicato penale, in Enc. dir., vol. XL, Milano, 1989, p. 161.

[2] Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2019, n. 6141, Milanesi, in C.E.D. Cass., n. 274627; Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2002, n. 624, Pisano, in Foro it., 2002, II, c. 475.

[3] Art. 24 comma 4° Cost. che (si cita testualmente) «nell’«impo[rre] al legislatore ordinario di determinare ‘le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari’, […] ineludibilmente, costituzionalizz[erebbe] anche lo strumento processuale finalizzato alla revoca delle sentenze di condanna frutto dei predetti errori».

[4] L’argomentazione, al limite del tautologico, è la seguente: «la ‘rieducazione del condannato’, cui le pene devono tendere, non deve aver luogo nei confronti di un soggetto invece ‘innocente’».

[5] In tema, cfr., quantomeno, M.R. Marchetti, Commento all’art. 4 Protocollo n. 7 alla C.e.d.u., in Leg. pen., 1991, p. 250; G. Spangher, Commento all’art. 4 Protocollo n. 7 alla C.e.d.u., in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky, Milano, 2012, p. 960, cui adde A.H. Robertson-J.G. Merrills, Human Rights in Europe. A Study of the European Convention on Human Rights, Manchester e New York, 1993, p. 243.

[6] Elaborato da Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2022, n. 16477, Frisullo, in C.E.D. Cass., n. 283317; Cass., Sez. II, 26 febbraio 2020, n. 18209, Popescu, ivi, n. 279446; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 633, Boschetti, ivi, n. 271928; Cass., Sez. I, 14 ottobre 2016, n. 8419, Mortola, ivi, n. 269757.

[7] Parole di G. De Luca, voce Giudicato. II) Diritto processuale penale, in Enc. giur. Treccani, vol. XV, Roma, 1989, p. 2.

[8] Cass., Sez. VI, 27 febbraio 2014, n. 20029, Corrado, in C.E.D. Cass., n. 259449. In tema di corruzione, cfr. Cass., Sez. VI, 3 giugno 2015, R.G., ivi, n. 263842. Per una valorizzazione di profili afferenti all’elemento psicologico del reato, v. Cass., Sez. V, 6 maggio 2020, S.P., ivi, n. 278989

[9] Cass., Sez. II, 26 aprile 2022, n. 24324, De Matteis, in C.E.D. Cass., n. 283536; Cass., Sez. I, 6 maggio 2014, n. 43516, Cavallari, ivi, n. 260702; Cass., Sez. II, 15 ottobre 2009, n. 48613, Platania, ivi, n. 246043; Cass., Sez. V, 27 febbraio 2006, p.m. in c. Iosano, ivi, n. 233635. Per una valorizzazione della sentenza di patteggiamento, v. Cass., Sez. I, 14 ottobre 2010, n. 40815, Ferorelli, ivi, n. 248464.

[10] Cfr. Cass., Sez. I, 6 maggio 2014, n. 43516, cit.

[11] Cfr. Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2022, n. 16477, cit.

[12] Cfr. Cass., Sez. II, 6 maggio 2008, n. 21556, Carafasso, in C.E.D. Cass., n. 240111, nonché, Cass., Sez. IV, 7 novembre 2019, n. 46885, Lapadula, ivi, n. 277902 (fattispecie in tema di reati urbanistici, in cui il contrasto tra giudicati non dipendeva da una incompatibilità della ricostruzione dei fatti storici, ma da una diversa interpretazione della normativa urbanistica).

[13] Rispetto al quale si profila una possibile sovrapposizione tra la lettera a) e la lettera c) dell’art. 630 c.p.p. In argomento, per un’efficace sintesi, M. Gialuz, Il giudizio di revisione, cit., p. 587.

[14] Cfr. Cass., Sez. I, 9 settembre 2004, Tabellini, in C.E.D. Cass., n. 229583; Cass., Sez. I, 30 giugno 2004, Bova, in Giur. it., 2005, c. 802; Cass., Sez. I, 15 settembre 1995, Pace, in C.E.D. Cass., n. 202411; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 1993, Santolla, ivi, n. 196027; Cass., Sez. I, 27 luglio 1992, Modeo, ivi, n. 191481.

[15] Anche per il corredo bibliografico, si rinvia a R. Casiraghi, La revisione, cit., p. 165.

[16] Cfr., ex multis, Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2022, n. 16477, Frisullo, in C.E.D. Cass., n. 283317, in tema di turbata libertà degli incanti, con istigatore condannato e istigati assolti, ove si è esclusa la revisione, tenuto conto che la diversità del rito prescelto nei separati giudizi aveva determinato un diverso regime di utilizzabilità delle prove.

[17] In tema di abuso di ufficio, cfr. Cass., Sez. VI, 17 aprile 2018, n. 34927, Delbono, in C.E.D. Cass., n. 273749.

[18] Ancora in tema di abuso di ufficio, v. Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2024, n. 22283, Zappini, in C.E.D. Cass., n. 28661, che ha annullato con rinvio l’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento, cui era seguita una sentenza assolutoria, emessa nei confronti dei coimputati per il medesimo fatto, fondata sul presupposto dell’assenza della violazione di legge e dell’obbligo di astensione.

[19] Corte cost. n. 200 del 2016.

[20] Concetto, quest’ultimo, che la Cassazione identifica con l’ipotesi in cui essi «color[i]no significativamente il fatto, unitariamente inteso alla stregua del dettato normativo e della fattispecie, disegnando il cono d’ombra entro il quale esso viene definito nella sua dimensione storico-naturalistica, ferma restando l’irrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche».

[21] È, invero, pacifico che l’esistenza di una sentenza che affermi fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna di cui si chieda la revisione costituisce condizione necessaria e sufficiente per l’ammissibilità del giudizio di revisione, mentre, ai fini dell’accoglimento della richiesta, è necessario accertare che, sulla base della diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata la condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso. Tra le altre, cfr. Cass., Sez. I, 16 luglio 2014, Broccoli e altri, in C.E.D. Cass., n. 260238. In dottrina, anche per l’apparato bibliografico e giurisprudenziale, R. Casiraghi, La revisione, cit., p. 326.

[22] R. Casiraghi, La revisione, cit., p. 175.