Scheda  
23 Aprile 2026


Dal “silenzio minacciosamente serbato” al cuscino-arma impropria: quando la tipicità annega nella offensività


Gabriele Civello

Cass. Pen., Sez. V, 26 settembre 2025 (dep. 13 gennaio 2026), n. 1322, Pres. Romano, Rel. Cananzi; Cass. Pen., Sez. V, 14 ottobre 2025 (dep. 29 gennaio 2026), n. 3832, Pres. Catena, Rel. Sessa


1. Una vittima di estorsione cede temporaneamente all’imputato la propria azienda di autotrasporti per la durata di quattro mesi; alla scadenza del termine, l’imputato cessionario non risponde più al telefono e rifiuta ogni contatto con il cedente (persona offesa), il quale viene così indotto a relazionarsi con il capo di una cosca al fine di ottenere la restituzione dei beni.

La condanna di merito viene confermata dalla Corte di Cassazione, la quale, nel rammentare che la condotta di minaccia è un illecito di pericolo e a forma libera, afferma che «correttamente la Corte di appello ritiene che il silenzio [dell’imputato] costituisca un comportamento che, in ragione del contesto, sia stato idoneo e funzionale ad accrescere il timore della vittima», conducendo quest’ultima a doversi relazionare non più con l’imputato stesso ma con il capo della cosca.

 

2. Una persona aggredisce fisicamente la vittima e, per farla smettere di gridare, le colloca sul volto un cuscino.

L’accusa è, fra le altre, quella di violenza privata ex art. 610 c.p., procedibile d’ufficio in quanto aggravata dall’uso di un’arma impropria ai sensi del comma 2° della medesima disposizione.

Ricorre per Cassazione l’imputato, sostenendo che il cuscino non possa essere qualificato come “oggetto atto ad offendere” ai sensi degli artt. 339-585 c.p..

La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando che il cuscino «è stato giustamente qualificato come arma impropria dal Tribunale per essere stato usato dall’imputato per zittire la vittima, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi ai sensi dell’art. 585 comma 2 cod. pen., quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona».

Così motiva il collegio: «Integra, quindi, gli estremi del delitto di violenza privata aggravato dall’uso di un’arma, di cui all’art. 610, comma secondo, cod. pen. in relazione all’art. 339, comma primo, cod. pen., la condotta di chi adoperi un cuscino per impedire ad una persona di parlare, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi ai sensi dell’art. 585, comma secondo, cod. pen. quando, in un contesto aggressivo, in determinate circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona. Offesa alla persona evidentemente da intendersi in senso lato».

 

3. Queste due sentenze di legittimità potrebbero apparire come eterogenee e slegate fra loro.

Esse, in realtà, possono essere citate come “figure” di un più ampio fenomeno prasseologico meritevole di attenzione: la ricorrente inversione logico-giuridica e metodologica tra il piano della offensività e quello della tipicità.

Come noto, nella dottrina penale tradizionale, prima viene l’accertamento della (astratta) tipicità legale del fatto, al fine di stabilire se la vicenda concreta presenti tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie astratta; solo in un secondo momento, è possibile escludere la punibilità affermando che il fatto, pur apparendo astrattamente tipico, risulta concretamente inoffensivo (si pensi, ad esempio, al c.d. “falso innocuo”, al “falso grossolano”, e così via).

Senz’altro, all’interno del perimetro letterale del fatto tipico, è possibile poi prendere in considerazione profili e aspetti connessi al piano dell’offensività sostanziale, ma ciò – ovviamente – senza mai poter eludere o “scavalcare” il principio di legalità-tipicità, quasi che un fatto potesse essere di per ciò solo “tipico in quanto offensivo”, a prescindere dalla sussistenza degli altri elementi legali richiesti dalla fattispecie.

Senonché, le decisioni sopra richiamate, come molte altre nell’attuale panorama giurisprudenziale, sembrano sottendere una tale inversione logico-giuridica: siccome un determinato comportamento materiale appare de facto idoneo a intimorire una persona, allora esso integra di per sé la condotta di minaccia; siccome l’imputato ha utilizzato un cuscino per aggredire la vittima, allora persino tale oggetto materiale è qualificabile penalmente come “strumento atto ad offendere”.

Una sorta di tipicità a ritroso, integralmente ricavata – induttivamente e a posteriori, quindi senza passare compiutamente attraverso l’a priori della fattispecie legale – per il sol fatto che una determinata condotta o una determinata res si sia rivelata, in concreto, offensiva o pericolosa.

Procedendo di questo passo, anche uno sguardo torvo e “minaccioso” potrebbe integrare il delitto ex art. 612 c.p. e persino il “frammento” di una estorsione, una concussione o una violenza sessuale; persino la risata sardonica di un noto mafioso potrebbe intimorire qualcuno e… farlo sentire minacciato. Ma il punto è che, in tali comportamenti, non vi è alcuna traccia estrinseca ed empiricamente afferrabile di quella prospettazione di un male ingiusto che, sola, può integrare la condotta ex art. 612 c.p., secondo quanto prescrive univocamente il dettato legislativo.

Quest’ultima disposizione, infatti, non punisce affatto «chiunque cagioni ad altri uno stato di timore», bensì – come fin troppo noto – «chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno».

Sostenere – con la Cassazione – che anche «il silenzio dell’imputato costituisca un comportamento che, in ragione del contesto, sia stato idoneo e funzionale ad accrescere il timore della vittima» implica il sostenere che il reato di minaccia sussista non già, come richiede la legge vigente, quando venga prospettato un male ingiusto la cui verificazione dipenda dal soggetto attivo, bensì quando una qualsivoglia condotta cagioni o sia in concreto capace di cagionare un qualche “stato di timore”.

Vi è, in tale ragionamento, una sorta di crasi tra offensività e tipicità, in cui però quest’ultima finisce per “annegare” nel mare della offensività, concetto notoriamente ampio e indeterminato, ove non rigorosamente ancorato ad una fattispecie legale determinata e tassativa.

Per richiamare una poco rassicurante nozione che, in un’occasione, venne paventata criticamente da Filippo Sgubbi, si assiste così a una sorta di “reato percepito”, che ad esempio sussiste in quanto – in via del tutto estemporanea, accidentale e contingente – una determinata persona si sia sentita minacciata, a prescindere dalla formale sussistenza dei requisiti legali richiesti dell’art. 612 c.p.; il tutto, passando attraverso la tralatizia enfatizzazione del reato “di pericolo” e del reato “causalmente orientato” o a forma libera.

Tornando al caso esaminato dalla Cassazione, non possiamo escludere che, oltre alla condotta “silente”, sussistessero altri comportamenti integranti un eventuale concorso – morale o materiale – nell’altrui fatto estorsivo, a fortiori trattandosi di fatti connessi alla criminalità organizzata; tuttavia, il punto è che, una volta “sdoganata” la problematica figura del silenzio minacciosamente serbato, vi è poi il rischio che il ius tralaticium giurisprudenziale adotti tale inedita nozione ben al fuori del peculiare ambito fenomenologico in cui essa è affiorata (per l’appunto, le estorsioni con metodo mafioso), in modo analogo a quanto avvenuto con il concetto di silenzio maliziosamente serbato ai fini della truffa.

 

4. Analoga deriva interpretativa ha riguardato il concetto di “arma impropria” negli ultimi anni: per la Cassazione, infatti, sono “armi improprie” anche una stampante fuori uso raccolta improvvisamente da un cassonetto delle immondizie[1], un casco da motociclista[2], una chiave per serratura blindata[3]...

Ebbene, per l’art. 585, co. 2, n. 2, c.p., «agli effetti della legge penale per armi s’intendono […] tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo».

Che una mazza da baseball, una bottiglia di vetro rotta o una siringa per uso sanitario possano eventualmente rientrare nel concetto di “strumenti atti a offendere” in senso lato non è difficile da argomentare e da condividere: si tratta, infatti, di oggetti fisici che, per il materiale con cui sono fatti e soprattutto per la loro forma e dimensione, possono essere potenzialmente impugnati, branditi e utilizzati a mo’ di arma, cioè in un modo analogo alle armi da sparo o alle armi bianche.

Che, invece, una stampante o un cuscino possano rientrare nella predetta categoria giuridica solo in quanto concretamente adoperati – in modo contingente ed estemporaneo – per fare del male a qualcuno appare una evidente forzatura, non solo del dato letterale – il sostantivo strumento è più ristretto di “oggetto” o di “cosa”, perché richiama una res che sia impugnabile come un utensile, come un prolungamento della mano – ma anche del dato logico-sistematico.

Si pensi solo che, se il cuscino fosse davvero un’arma impropria, commetterebbe il reato ex art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110, il soggetto che portasse con sé allo stadio un tale comodo “oggetto”, senza allegare l’esistenza di un giustificato motivo

Ora, il punto non è che la nozione di “offesa alla persona” possa o debba «evidentemente intendersi in senso lato», per richiamare testualmente le parole della Corte di cassazione (la controversa interpretazione estensiva ma non analogica); il punto è che un cuscino non è uno strumento atto ad offendere, non è un’arma impropria, perché nemmeno lontanamente è paragonabile a un’arma.

Infatti, per cercare di far tacere una persona e impedirle di urlare, ben può essere impiegato persino un fazzoletto di stoffa, un foglio di giornale o addirittura… un sorso di acqua: ma nessuno oserebbe qualificare tali oggetti come “armi improprie”. Eppure, in una sentenza della Suprema Corte possiamo leggere «che poi un fazzoletto possa diventare arma impropria, non stupisce, se si pensa che lo stesso può essere utilizzato come una frusta, ovvero a mo’ di cappio per strozzare una persona»[4].

 

5. Ma la tendenza ad una inammissibile inversione logico-giuridica e metodologica tra il piano della offensività e quello della tipicità affiora in numerosi altri ambiti della giurisprudenza.

Si pensi alla costante affermazione della Cassazione per la quale, «in tema di truffa, la valutazione dell’idoneità astratta dell’artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l’altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l’effetto raggiunto dimostra implicitamente l’effettiva idoneità della condotta»[5].

Evidente l’infondatezza tecnico-giuridica del ragionamento: se è ancora sub iudice la tipicità e l’offensività dell’intero fatto asseritamente fraudolento, non può ancora predicarsi la sussistenza di un evento-tipico di truffa consumata, da cui poi (in ipotesi) ricavare “a ritroso” la tipicità della condotta.

La petitio principii consiste esattamente in ciò, e cioè nel dare per dimostrato ciò che invece si aveva proprio l’onere di dimostrare: siccome una determinata persona querelante ha compiuto un atto di disposizione patrimoniale dannoso, allora vuol dire che il comportamento della controparte contrattuale è stato senz’altro idoneo a indurre in errore l’altro contraente, e dunque tale comportamento integra senz’altro gli artifici e raggiri ex art. 640 c.p.: in ciò si trascura che la fattispecie penale non è una giustapposizione di frammenti naturalistici disarticolati e che, dunque, l’evento della truffa non è semplicemente un qualsivoglia danno derivante da un atto dispositivo, ma solo quel danno – per l’appunto – derivante da una condotta intrinsecamente capace e dolosamente protesa a causarlo.

Per l’ennesima volta, si assiste a una forma di tipicità a ritroso, i cui – in realtà – il fatto tipico legale soccombe sotto il peso della offesa materiale; la giustizia formale cede il passo alla giustizia sostanziale, nonostante il secolare impegno della dottrina – e della giurisprudenza stessa – nel cercare di scolpire i concetti di “condotta tipica”, di “nesso di rischio”, di “disvalore d’azione”, ben al di là di un esangue e ipotetico disvalore di evento puramente naturalistico.

 

6. In altre ipotesi, infine, l’offensività prende persino il sopravvento su speciali cause di non punibilità univocamente previste dalla legge, delle quali viene così data una sorta di interpretatio abrogans.

È il caso, ad esempio, della causa di non punibilità dell’autoriciclaggio per “autoconsumo”, prevista dall’art. 648-ter.1, co. 5, c.p. in relazione alle «condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale».

A tal proposito, la Suprema Corte esclude costantemente il riconoscimento di detta ipotesi “esimente”, qualora si tratti di condotte comunque concretamente capaci di ostacolare la ricostruzione dell’origine illecita della res autoriciclata; «una diversa interpretazione» – afferma la Cassazione – «sarebbe in contrasto con la qui confermata esegesi del [quinto] comma dell’art. 648-ter.1 c.p., essendo evidente come il reimpiego, in qualunque forma, di elevate somme di denaro determini un concreto effetto decettivo e di alterazione dell’economia legale»[6].

Nelle motivazioni della sentenza, si legge: «se l’intenzione del legislatore è stata quella di perseguire, attraverso l’introduzione della figura criminosa dell’autoriciclaggio, azioni che si sostanziassero in un inquinamento dell’economia, poste in essere dal medesimo autore del reato presupposto e successivamente a questo, questa esigenza certamente si rinviene laddove tali operazioni abbiano ad oggetto beni dal valore significativo (tra i quali certamente non possono che rientrarvi somme di denaro per decine di migliaia di euro), allorché vengano reimmessi in circolazione, ostacolando così il rinvenimento della loro origine illecita»[7].

Volendo parafrasare la Corte: una condotta autoriciclatoria potrà anche essere perpetrata per fini di mera utilizzazione o godimento personale; ma se essa è stata comunque idonea a ledere o mettere in pericolo il bene giuridico o a tradire la intentio legislatoris, la causa di non punibilità non è più destinata a operare, perché la funzione politico-criminale dell’art. 648-ter.1 c.p. consiste proprio ed esattamente nel punire (anche) tali condotte di natura “occultante”.

Quasi a dire: il reo potrà autoconsumare impunemente il provento del proprio delitto, ma con moderazione e pur sempre “alla luce del sole”, senza occultare nulla; non importa se il 5° comma dell’art. 648-ter.1 c.p. non menziona fra i requisiti della esimente né il “modico valore”, né la trasparenza e tracciabilità dell’operazione (la quale, peraltro, dovrebbe eo ipso escludere la tipicità stessa della condotta a mente del 1° comma della medesima fattispecie, senza dovere “scomodare” la causa di non punibilità del comma 5°).

Anche in questo caso, non è arduo intravedere un’inammissibile inversione di profili logico-giuridici: il piano della offensività materiale e concreta della condotta o persino delle finalità politico-criminali finisce per infrangere il dato legale testuale del 5° comma dell’art. 648-ter.1 c.p., neutralizzando in malam partem l’efficacia esimente della relativa causa di non punibilità.

 

 

 

[1] Cass., Sez. VI, 19 luglio 2011, n. 42428.

[2] Cass., Sez. V, 18 luglio 2011, n. 30572.

[3] Cass., Sez. II, 16 gennaio 2014, n. 5537.

[4] Cass., Sez. I, 21 novembre 2013, n. 49517, § 4 delle motivazioni.

[5] Cass., Sez. II, 25 giugno 2019, n. 51166, Rv. 278011 - 01.

[6] Cass., Sez. II, 22 dicembre 2022, n. 4855.

[7] Ibidem, pag. 9 delle motivazioni.