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  Scheda  
01 Agosto 2020


Un’ordinanza interlocutoria della Consulta sul “decreto antiscarcerazioni”

Corte cost., ord. 22 luglio 2020 (dep. 30 luglio 2020), n. 185, Pres. Cartabia, Rel. Viganò



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Segnaliamo il deposito dell’ordinanza n. 185/2020, con la quale la Corte costituzionale interloquisce sui dubbi di legittimità costituzionale che il Magistrato di sorveglianza di Spoleto – primo tra diversi altri – aveva sollevato sulla disciplina introdotta dal Governo, con il d.l. 10 maggio 2020, n. 29 (c.d. “antiscarcerazioni”), in reazione ai molti provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare e di differimento della pena adottati dalla magistratura di sorveglianza durante il picco della pandemia da COVID-19.

In particolare, il giudice rimettente aveva censurato – in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione – l’art. 2 del d.l. 29/2020: la norma prevedeva, nella sua originaria versione, che il magistrato o il tribunale di sorveglianza, quando avessero ammesso alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi legati alla pandemia i condannati e gli internati per una serie di gravi reati, dovessero procedere alla valutazione della permanenza di tali motivi entro il termine di 15 giorni dall’adozione del provvedimento, e successivamente a cadenza mensile, previa acquisizione del parere delle competenti procure antimafia e di una serie di informazioni da parte dell’amministrazione penitenziaria e dell’amministrazione sanitaria; in esito alla valutazione relativa alla permanenza dei motivi, il giudice avrebbe potuto revocare la misura già concessa, con provvedimento immediatamente esecutivo.

Le doglianze del rimettente si erano incentrate, soprattutto, sull’asserita compressione del diritto di difesa, notando come la norma censurata configurasse «un procedimento senza spazi di adeguato formale coinvolgimento della difesa tecnica dell’interessato, senza alcuna comunicazione formale dell’apertura del procedimento e con una conseguente carenza assoluta di contraddittorio, rispetto alla parte pubblica, qui rappresentata in modo inedito dal Procuratore Distrettuale antimafia individuato in relazione al luogo del commesso reato, che deve fornire un obbligatorio, seppur non vincolante, parere sulla permanenza dei presupposti di concessione della misura». Si notava, inoltre, come la difesa restasse comunque «all’oscuro degli elementi essenziali, acquisiti mediante l’istruttoria», ciò che avrebbe reso impossibile confrontarsi con i contenuti delle note pervenute al giudice e poste a fondamento della sua decisione.

Sennonché, la legge 25 giugno 2020, n. 70 – nel convertire in legge un diverso provvedimento governativo (il d.l. 28/2020) – ha abrogato la norma censurata, riproducendola integralmente nel nuovo articolo 2-bis del (convertito) d.l. 28/2020; la norma riprodotta, per altro, è stata integrata con un nuovo comma 4, il quale ha dichiaratamente inteso creare una nuova disciplina processuale volta a tutelare maggiormente proprio quel diritto di difesa che il giudice rimettente aveva ritenuto essere stato leso dal legislatore governativo. È disposto, in particolare,  che «quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione del provvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all’esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unirli a quelli già inviati ai sensi degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale e 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sull’ammissione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine previsto dall’articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Se la decisione del tribunale non interviene nel termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia».

Di fronte al novum, la Consulta ha ritenuto che – ferma restando la rilevanza della questione sollevata in precedenza – debba invece rivalutarsene la non manifesta infondatezza. Infatti, le modifiche in parola «appaiono […] orientate “nella stessa direzione dell’ordinanza di rimessione” […] con un effetto che potrebbe essere ritenuto suscettibile di ridimensionare, o al limite di emendare, i vizi denunciati dal rimettente».

Di qui la decisione, comunque significativa, di restituire gli atti al giudice rimettente.