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28 Giugno 2021


La Corte costituzionale conferma l’attualità del sistema di sindacato, introdotto con la sentenza n. 169 del 2003, sui provvedimenti di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato (a proposito della recente modifica dell’art. 438, comma 6, c.p.p.)

Corte cost., sent. 21 giugno 2021, n. 127, Pres. Coraggio, Red. Viganò



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1. La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, riguardo al comma 6 dell’art. 438 ed al comma 2 dell’art. 458 c.p.p., «nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui il Gip rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l’imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari, riproporre la richiesta di rito alternativo al Giudice del dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione del Gip ed ammettere il rito chiesto dall’imputato».

Secondo la Corte, il giudice rimettente ha errato nel postulare, quale presupposto interpretativo delle questioni sollevate, che l’ordinamento non consentisse più il sindacato pre-dibattimentale sulle decisioni negative assunte, nel corso dell’udienza preliminare (o dopo la notifica del decreto di giudizio immediato), in merito alla richiesta instaurazione del rito abbreviato condizionato.

Non si dubitava naturalmente, dal Tribunale di Lecce, che la Corte costituzionale, con la propria sentenza n. 169 del 2003, avesse assicurato la possibilità di reiterare la domanda difensiva in fase d’apertura del dibattimento, e dunque di ottenere la definizione del giudizio mediante il rito speciale, a cura dello stesso giudice dibattimentale, qualora quest’ultimo ritenesse infondato il provvedimento negativo del giudice per le indagini o per l’udienza preliminare. Tuttavia, sempre secondo il Tribunale di Lecce, la modifica del comma 6 dell’art. 438 c.p.p., attuata mediante l'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 12 aprile 2019, n. 33, avrebbe rimosso la disciplina additiva a suo tempo introdotta dalla Corte costituzionale.

Poiché le esigenze di garanzia che avevano indotto la decisione ormai risalente della Consulta sono ancora attuali, sarebbe stato quindi necessario un nuovo ed analogo intervento additivo.

 

2. Prima di seguire con qualche maggior dettaglio il percorso del Tribunale rimettente, è forse opportuno ricordare con molta sintesi la storia – travagliata ed ancora incompiuta – dei meccanismi per il controllo sulle ordinanze reiettive della richiesta di accesso al rito abbreviato.

La questione era stata completamente trascurata dai compilatori del codice, finanche con riguardo alla possibilità di sindacare la negazione del consenso da parte del pubblico ministero, che pure era indispensabile per l’instaurazione del procedimento speciale. Da allora, la storia del controllo sui provvedimenti reiettivi ha iniziato il suo lungo e complesso percorso, parallelamente all’idea, ben presto accreditata dalla Consulta, che l’imputato vanti un diritto ad accedere al giudizio abbreviato, quando ne ricorrono le condizioni, e che tale diritto costituisce specificazione del più ampio (e costituzionalmente garantito) diritto di difesa.

Basti qui ricordare la prima “timida” manipolazione della Corte costituzionale, con la quale era stato introdotto per il pubblico ministero l’obbligo di motivare la negazione del proprio consenso (Corte cost., 9 febbraio 1990, n. 66), e la più decisa sentenza con la quale, per la prima volta, era stato introdotto un sindacato giudiziale sul provvedimento negativo della parte pubblica (Corte cost., 12 aprile 1990, n. 183)

Gli sviluppi successivi furono articolati. In breve, la Corte introdusse un sindacato dibattimentale esteso anche alle decisioni giudiziali, e tuttavia – nella convinzione che il giudizio dovesse comunque essere definito in forma ordinaria – la stessa Corte aveva per lungo tempo limitato gli effetti del sindacato negativo ad una diminuzione della pena post-dibattimentale, ex art. 442 c.p.p.

Ovviamente, il sistema era divenuto irrazionale: nessun risparmio di risorse processuali, nessun “sacrificio” effettivo dell’accusato riguardo agli atti utilizzabili per la decisione (e neppure in termini di sanatoria delle nullità), eppure una pena ridotta con la sentenza di rito ordinario; certo, si trattava di rendere effettivo un diritto dell’imputato, ingiustamente vulnerato, ma le critiche dottrinali ed il disagio degli operatori della giurisdizione si erano moltiplicati con il trascorrere del tempo (nell’inerzia, ormai spettacolarmente prolungata, del legislatore).

La svolta era giunta con la legge n. 479 del 1999 (la cd. “legge Carotti”), e poi attraverso le leggi n. 144 del 2000 (di conversione del d.l. n. 82 del 2000), e n. 4 del 2001 (di conversione del d.l. n. 341 del 2001). Va considerato che, fino alla novella, la valutazione discrezionale rimessa al giudice delle indagini preliminari riguardava la possibilità di definire il procedimento sullo stato degli atti, anche data l’assenza di strumenti per l’integrazione probatoria.  Con l’introduzione di tali strumenti, e con la connessa previsione della richiesta condizionata di accesso al rito, la discrezionalità giudiziale aveva sostanzialmente cambiato oggetto, trasferendosi (al netto delle questioni di ammissibilità) sulla necessità delle prove aggiuntive e sul misterioso requisito della loro compatibilità con le caratteristiche di economia del rito speciale.

Anche su questa svolta la Consulta aveva giustificato un radicale mutamento di rotta, giungendo a stabilire che il giudizio abbreviato (anche quello per fatti transitati a giudizio con rito immediato o per l’udienza preliminare) può svolgersi innanzi al giudice dibattimentale, anche quale strumento di emenda della decisione negativa opposta in prima istanza alla richiesta difensiva. Questa la portata essenziale della celebre sentenza n. 169 del 2003, che aveva chiuso una sofferta evoluzione in tal senso della giurisprudenza costituzionale.

In sostanza, era stato istituito un controllo antecedente alla fase dibattimentale, tale da condurre, in caso di accoglimento delle censure difensive, alla celebrazione effettiva di un rito nelle forme abbreviate: «non vi è alcun ostacolo a che, qualora l’imputato riproponga prima dell’apertura del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato condizionata, sia lo stesso giudice del dibattimento, ove ritenga ingiustificato il rigetto della precedente richiesta, a disporre e celebrare il giudizio abbreviato». Di qui, la dichiarazione della illegittimità costituzionale degli artt. 438, comma 6, 458, comma 2, e 464, comma 1, del codice di rito, nel testo in allora vigente.

Naturalmente l’introduzione “pretoria” del sindacato dibattimentale aveva comportato l’apertura di numerose questioni problematiche, alcune delle quali ancor oggi irrisolte, o comunque trattate in modo asistematico (ad esempio, se vi siano modalità particolari di sindacato sulle decisioni di inammissibilità, o di rigetto delle richieste incondizionate).

Per i fini di questa sintesi, e soprattutto per dimostrare quanto opportuna risulti la decisione odierna della Consulta, basterà ricordare che il nuovo meccanismo non assicurava diretta tutela contro le decisioni negative assunte dal giudice dibattimentale, fatto ancor più rimarchevole per i casi in cui si trattasse delle prime e sole decisioni sul ricorso al giudizio abbreviato (come nei casi di citazione diretta o di rito direttissimo). Una nuova fase pretoria aveva quindi dovuto svilupparsi, questa volta presso la giurisprudenza di legittimità, il cui faticoso assestamento aveva infine prodotto un delicato equilibrio.

Il controllo antecedente non si sostituisce ma si cumula alla più risalente forma di sindacato, centrata sulla riduzione post-dibattimentale della pena. In sostanza, il giudice dibattimentale può rimeditare il tema dell’accesso al rito dopo il giudizio in forma ordinaria, sia che abbia ricevuto e rigettato una richiesta concernente la decisione negativa antecedente del giudice per le indagini preliminari, sia che abbia valutato una domanda in via primaria, alla sola condizione, nel primo caso, che l’imputato abbia reiterato la propria domanda prima delle formalità di apertura del dibattimento. Ove il corso del giudizio in forma ordinaria abbia mostrato l’erroneità delle decisioni negative, può ancor oggi procedere alla diminuzione della pena ex art. 442 c.p.p. E la sua decisione di applicare o non applicare detta riduzione potrà essere oggetto di impugnazione, unitamente alla sentenza, secondo le regole ordinarie.

Molte decisioni di “avvicinamento” erano state necessarie per disegnare un sistema coerente. Il perno dell'evoluzione della giurisprudenza consiste ancor oggi in una notissima sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione (27 ottobre 2004, n. 44711, ric. Wajib), cui hanno dovuto far seguito molte pronunce di “assestamento”. Ma può dirsi – per sintesi estrema, come fin qui si è fatto – che la costruzione del diritto vivente si è ormai affermata, anche, di recente, nelle riflessioni della dottrina.

 

3. Quanto appena si è detto non esclude il fatto che si fossero posti ed ancor oggi si pongano numerosi e rilevanti problemi applicativi. Per questo è risultata tanto più sorprendente, nel corso degli anni, la pervicace inerzia del legislatore, cui sarebbe spettato (e ancora spetterebbe) un intervento organico e per larga parte discrezionale sulla materia. La sorpresa cresce considerando che l’intervento non era maturato neppure con la cd. legge Orlando (n. 103 del 2017), pure intervenuta, per altri aspetti, sul giudizio abbreviato, e pure (stando almeno alla dottrina più critica) caratterizzata proprio per una “pedissequa” vestizione, in termini di normazione positiva, delle tendenze giurisprudenziali consolidatesi negli anni su vari argomenti.

Le novità normative sono giunte solo di recente, con la legge n. 33 del 2019, concepita ed introdotta per escludere dalla possibilità di rito abbreviato i delitti puniti con la pena dell’ergastolo (opzione che la Consulta ha giudicato compatibile con la Costituzione: sentenza n. 260 del 2020).

Per la prima volta il legislatore si è preoccupato tra l’altro, di fronte ad una preclusione di accesso fondata sul titolo del reato ipotizzato dalla pubblica accusa, di garantire un recupero del rito, o quanto meno la connessa diminuzione di pena, per il caso di errori od arbitri nella formulazione del capo di imputazione.

Lo scopo è stato perseguito anzitutto con il nuovo testo del comma 6 dell’art. 438 (modificato mediante l’art. 1, lett. b, della citata legge n. 33 del 2019), che disciplina il caso di un provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità deliberato prima (o in apertura) della udienza preliminare: la domanda di accesso al rito può essere «riproposta» fino a quando non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 del codice di rito. In secondo luogo, e per tutti i provvedimenti negativi assunti nell’ambito della stessa udienza preliminare, è stato disciplinato un meccanismo post-dibattimentale di sindacato, in forza del quale il giudice, quando «all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 comma 2» (nuovo comma 6-ter dell’art. 438, introdotto ex art. 1, lett. c, della più volte citata legge n. 33 del 2019).

Tutti i primi commentatori della riforma, anche per l’assenza di segnali contrari nel contesto dei lavori preparatori, hanno espresso l’opinione che la nuova disciplina si sia aggiunta, con speciale riguardo ai delitti sanzionabili con pena perpetua, al precedente meccanismo pretorio. Con la conseguenza che la decisione assunta dal giudice della udienza preliminare sulla richiesta «riproposta» in applicazione del nuovo comma 6 dell’art. 438 può essere censurata anche in apertura del dibattimento, dando luogo eventualmente ad una celebrazione del giudice con le forme del rito abbreviato.  

Si è visto sopra – tra l’altro – come il diritto vivente avesse già ampiamente giustificato la coesistenza di un duplice sindacato del giudice dibattimentale, in apertura ed anche in chiusura del processo di primo grado. E del resto ancor oggi, se non si ammettesse una richiesta pre-dibattimentale per tutti i procedimenti che non transitano per l’udienza preliminare (direttissimo o citazione diretta), lo stesso meccanismo di garanzia di nuova introduzione (comma 6-ter dell’art. 438) non potrebbe operare, con il connesso ed insuperabile problema di compatibilità costituzionale della nuova disciplina.

Quanto poi alla previsione di uno specifico sindacato post-dibattimentale, mediante la previsione appena citata, non pare se ne possa dedurre la volontà di eliminare tutte le analoghe e più generali previsioni introdotte dal diritto vivente (supra): semplicemente, il legislatore ha voluto proteggere l’accusato nell’ipotesi in cui, pur non essendo arbitraria l’originaria imputazione preclusiva, il fatto accertato in dibattimento risulti alla fine astrattamente compatibile con l’accesso al rito abbreviato, perché non sanzionabile con l’ergastolo.

Ovviamente, la novella ha riproposto, aggravandoli, tutti i problemi applicativi che già si erano manifestati all’epoca della sentenza n. 169 del 2003 (basti dire che il comma 6 cumula questioni attinenti alla ammissibilità del rito, e dunque al fondamento prima facie della contestazione, e questioni relative alla necessità dell’integrazione probatoria nel giudizio richiesto in forma condizionata).

Francamente, e però, l’ipotesi proposta dall’odierno giudice rimettente, secondo cui l’intervento legislativo del 2019 avrebbe cancellato il sindacato pre-dibattimentale sulle decisioni negative del giudice per le indagini e per l’udienza preliminare, non aveva trovato, nel dibattito antecedente, precedenti di ampia risonanza.

Sorprende dunque, a maggior ragione, l’esiguità dello spazio che il Tribunale di Lecce ha dedicato al fondamento giuridico della propria tesi. La principale norma censurata prevede attualmente che, «in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2» e, dunque, sino alla formulazione delle conclusioni in udienza preliminare. Dal silenzio sul seguito della vicenda, qualora la richiesta reiterata sia respinta, dovrebbe appunto dedursi che il legislatore non abbia voluto includere, nella nuova ed ormai formale disciplina del sindacato, il contenuto additivo che, sul testo precedente della norma modificata, era stato introdotto mediante la sentenza n. 169 del 2003.

Più spazio risulta dedicato addirittura, nell’ordinanza di rimessione, ad un aspetto non particolarmente controvertibile della questione, e cioè che il rinvio del comma 2 dell’art. 458 c.p.p. all’art. 438 precedente (rinvio che pure non comprende in modo esplicito il comma 6) implica l’estensione delle garanzie contro l’ingiusto rigetto della domanda di abbreviato al caso in cui l’azione penale venga promossa con rito immediato (caso per altro ricorrente nella specie).

Comunque sia, la novella avrebbe escluso il sindacato pre-dibattimentale con riguardo a tutte le ipotesi di rigetto della richiesta di accesso al rito, comprese quelle concernenti una domanda condizionata all’integrazione probatoria in assenza di questioni concernenti l’ammissibilità per titolo di reato.

Il Tribunale di Salerno sostiene, a ragione, che una disciplina siffatta confliggerebbe con alcuni fondamentali parametri della Costituzione.

 

4. La Corte costituzionale ha dato una risposta severa e piana alla tesi del giudice rimettente (non a caso il giudizio di erroneità del presupposto interpretativo ha implicato una dichiarazione di inammissibilità della questione, e non di infondatezza, eventualmente manifesta, come invece accade sempre più di frequente).

Il silenzio delle norme novellate sulla reiterazione pre-dibattimentale della richiesta difensiva non può «essere interpretato come espressivo di una presunta volontà del legislatore di derogare al decisum della sentenza n. 169 del 2003. E ciò in quanto la legge modificatrice – nonostante la proclamata volontà di “sostituire” la disposizione previgente – non ha in effetti abrogato la norma espressa da tale disposizione, ma si è limitata ad integrarla, aggiungendo alla fattispecie processuale già prevista dal vecchio testo dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen. e rimasta inalterata nella nuova formulazione» la nuova (ed eterogenea) ipotesi della dichiarazione di inammissibilità fondata sul titolo del reato. V’è una chiara «continuità normativa», non essendovi stata una abrogazione della norma antecedente, ma una sua estensione (una modificazione aggiuntiva, o subrogatio), tale da lasciare inalterato il contenuto precettivo relativamente alla parte non modificata.

In tal senso milita anche il criterio della interpretazione costituzionalmente compatibile, non solo per la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (come illustrata nella sentenza n. 169), ma finanche per il contrasto con il giudicato costituzionale (dato appunto dalla sentenza appena citata), rilevante ex art. 136 Cost.

Le stesse considerazioni la Corte ha esteso alla questione concernente il comma 2 dell’art. 458 c.p.p., non modificato dalla legge 33 del 2019 ma, in precedenza, novellato ex art. 1, comma 47, della legge n. 103 del 2017. La disposizione ha «mantenuto inalterato, rispetto al testo previgente, il suo periodo finale (da «Nel giudizio si osservano» sino a «giudizio immediato»), che contiene il rinvio alla disciplina del giudizio abbreviato: periodo sul quale logicamente si innesta il dispositivo della sentenza n. 169 del 2003, che sancisce la possibilità di riproporre anche innanzi al giudice del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato condizionata, già rigettata dal GIP. Pure in questo caso, dunque, deve apprezzarsi la piena continuità normativa, prima e dopo la legge n. 103 del 2017, relativa alla parte di disposizione rimasta inalterata: con conseguente persistente efficacia del dispositivo della sentenza n. 169 del 2003».

Ovviamente la Corte si è concentrata sulla questione sollevata dal rimettente, l’unica del resto rilevante nel giudizio a quo, ma sembra di poter aggiungere che, in base al ragionamento condotto, la novella abbia lasciato inalterata anche la disciplina pretoria innestata sulla sentenza n. 169 del 2003 e relativa ad un generale sindacato post-dibattimentale delle decisioni antecedenti in merito al rito.

 

5. Merita segnalazione infine, non foss’altro che per le sue implicazioni in tema di processo costituzionale, un insolito incidente.

Il Tribunale di Lecce aveva ovviamente disposto la sospensione del procedimento principale, necessaria com’è noto anche quando quest’ultimo riguardi una persona soggetta a restrizioni cautelari della libertà.

L’ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale era stata deliberata il 9 settembre 2020. Il 16 febbraio successivo, prima che potesse seriamente discutersi di una esorbitanza del periodo trascorso rispetto ai tempi prevedibili del giudizio incidentale, lo stesso Tribunale di Lecce ha compiuto una doppia operazione: ha di fatto revocato la sospensione del procedimento principale, in considerazione della misura restrittiva personale in corso di applicazione, ed ha per giunta ritenuto di contestare il fondamento della questione sollevata, argomentando che, tutto sommato, il disposto della sentenza n. 169 del 2003 dovrebbe considerarsi tuttora operante. L’imputato, in fase di apertura della nuova udienza fissata dopo la revoca della sospensione, è stato quindi ammesso a reiterare la domanda di accesso al rito abbreviato; ed il Tribunale, dopo aver effettivamente disposto che il giudizio proseguisse mediante il giudizio speciale, ha definito il procedimento, con sentenza di condanna (a pena ovviamente diminuita) del 28 aprile 2021.

A parte ogni rilievo sulla «tenuta» della tesi originaria alla luce della successiva presa di posizione del rimettente, va ricordato che il giudizio incidentale prescinde dalle vicende del giudizio principale, una volta proposta la questione di legittimità costituzionale (art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: da ultimo, Corte cost., sentenza n. 270 del 2020). D’altra parte, come appena si è accennato, il secondo comma dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953 testualmente dispone: «l’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso».

Nessun riferimento, com’è ovvio, ad una sorta di revoca dell’atto propulsivo dell’incidente di costituzionalità, qualunque cosa accada del giudizio principale. Tanto che la Corte ha qualificato come «ipotesi patologica» il caso di specie, «in cui il giudice procedente – revocando l’ordinanza di sospensione del processo a quo durante lo svolgimento dell’incidente di costituzionalità – [ha] successivamente ritenuto di poter decidere a prescindere dalla decisione della Corte».

Una violazione di legge, secondo la Consulta, che rende conto della decisione di investire direttamente il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in ragione presumibilmente degli eventuali risvolti di rilievo disciplinare della vicenda.