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13 Dicembre 2019


La Corte di giustizia esclude l’estensione della presunzione di innocenza al procedimento cautelare

Corte di giustizia UE, Sez. I, sent. 28 novembre 2019, C-653/19, PPU



Per leggere il testo della sentenza, clicca qui.

 

1. La Corte di Giustizia ha recentemente depositato una interessante pronuncia che traccia i confini dell’applicazione delle norme contenute nella direttiva UE 2016/343[1] sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (non ancora recepita dall’Italia[2]), nonché dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Più in particolare, con la recente pronuncia, la Corte del Lussemburgo ha chiarito che la ripartizione dell’onere della prova, nell’ambito della procedura che porta alla decisione sul mantenimento della custodia cautelare, è di esclusiva competenza del diritto nazionale.

Nella sentenza de qua la Corte di Giustizia si è, infatti, spinta ad affermare che «l’articolo 6 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non sono applicabili a una normativa nazionale che subordina la rimessione in libertà di una persona sottoposta a custodia cautelare alla prova, da parte di tale persona, di nuove circostanze che giustifichino tale rimessione in libertà».

 

2. L’occasione alla Corte di Lussemburgo è stata fornita dal rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE azionato dal Tribunale Speciale per i procedimenti penali della Bulgaria (Spetsializiran nakazatelen sad), non nuovo all’utilizzo di tale strumento in relazione all’interpretazione della direttiva (UE) 2016/343.

Dinanzi al Tribunale bulgaro, invero, era stato rinviato a giudizio un soggetto - DK - accusato di appartenenza a un gruppo criminale organizzato e di omicidio, e sottoposto alla misura della custodia cautelare.

L’accusato, prima della fissazione dell’udienza, aveva presentato sette domande di rimessione in libertà, le cui motivazioni a sostegno erano state sempre ritenute non sufficientemente convincenti ai sensi del diritto nazionale, così determinando il loro respingimento. Un’ulteriore domanda di rimessione in libertà è stata poi presentata durante l’udienza celebrata dal Tribunale Speciale per i procedimenti penali lo scorso 4 settembre.

Così il Tribunale bulgaro si è trovato a fronteggiare la questione che lo ha portato a utilizzare lo strumento del ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La normativa bulgara prevede, invero, che, a seguito del rinvio a giudizio dinanzi a un tribunale di una persona sottoposta a custodia cautelare, il tribunale debba controllare, in via preliminare, la fondatezza della misura detentiva. Secondo la disciplina nazionale, inoltre, se il tribunale constata la legittimità del mantenimento della cautela, la detenzione si protrae indefinitamente e non è più soggetta a controllo d’ufficio: la rimessione in libertà, infatti, può essere autorizzata solo a seguito di specifica richiesta del soggetto sottoposto alla misura, il quale deve motivarla adducendo l’esistenza di nuove circostanze che giustificano la sua liberazione. Quest’ultima situazione, però, viene considerata dal Tribunale bulgaro di improbabile verificazione nel caso in esame.

Il Tribunale Speciale ha, quindi, considerato potessero sussistere dubbi di conformità della normativa bulgara che si trovava ad applicare con l’articolo 6 e il considerando 22 della direttiva 2016/343. In particolare, lo Spetsializiran nakazatelen sad ha ritenuto che si potessero interpretare le due disposizioni europee anche nel senso che è sull’accusa che graverebbe l’onere di provare la fondatezza del mantenimento della persona interessata in custodia cautelare e che quindi sarebbero ammissibili presunzioni a favore di detta fondatezza solo se ragionevolmente proporzionate allo scopo perseguito e tenendo conto dei diritti della difesa.

Non solo. Il Tribunale Speciale ha altresì ravvisato possibili profili di non conformità della normativa nazionale con gli articoli 6 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 47 (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Con riguardo, in special modo, all’articolo 6 della Carta di Nizza, il giudice nazionale ha evidenziato come, ad alimentare i dubbi di non conformità della normativa bulgara, concorra anche l’interpretazione dell’articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (diritto alla libertà e alla sicurezza) fornita, da ultimo, dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Magnitskiy e altri contro Russia[3] secondo cui l’affermazione di una presunzione a favore della legittimità del mantenimento di un imputato in detenzione sarebbe contraria all’articolo 5, paragrafo 3, della convenzione.

Con queste premesse, lo Spetsializiran nakazatelen sad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Lussemburgo la seguente questione pregiudiziale: «Se una normativa nazionale che, nell’ambito della fase del giudizio del procedimento penale, condiziona l’accoglimento della domanda della difesa volta alla revoca della detenzione dell’imputato al verificarsi di un mutamento delle circostanze, sia conforme all’articolo 6 e al considerando 22 della direttiva 2016/343, nonché agli articoli 6 e 47 della [Carta]».

 

3. Di fronte alla questione interpretativa propostale, la Corte di Lussemburgo, come anticipato, ha escluso che l’art. 6 e il considerando 22 della direttiva n. 343/2016 e gli art. 6 e 47 della Carta di Nizza ostino a una normativa nazionale che subordina la rimessione in libertà di una persona sottoposta a custodia cautelare alla prova, da parte di tale persona, dell’esistenza di circostanze nuove che giustifichino tale rimessione in libertà.

Particolarmente interessante è il percorso argomentativo che segue la Corte; un percorso, che, passo dopo passo, facendo leva sulla precedente pronuncia resa sempre a seguito di un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale Speciale per i procedimenti penali della Bulgaria in relazione all’applicazione della custodia cautelare[4], si mostra particolarmente attento – e timoroso – nel delimitare l’ambito di intervento dell’Unione Europea rispetto ai poteri dei legislatori nazionali.

 

4. Il ragionamento della Corte di Lussemburgo prende avvio dall’art. 2 della direttiva 343/2016 che, come noto, chiarisce e circoscrive l’ambito di applicazione della stessa direttiva europea spiegando che «si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale (…) a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato».

La Corte riconosce, richiamando anche la sua precedente pronuncia nel caso Milev[5], che, sulla base di quanto previsto dall’art. 2, la direttiva troverebbe applicazione «in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un giudice nazionale deve statuire sulla legittimità del mantenimento in custodia cautelare dell’imputato di un reato».

Tuttavia, già nella riga seguente, si percepisce l’atteggiamento di “cauta” interpretazione della direttiva europea adottato dalla Corte. Viene, infatti, chiarito – sempre richiamando la sentenza Milev, oltre che una recente ordinanza emanata in un’altra procedura ex art. 267 TFUE avviata dalla Bulgaria[6] – che l’armonizzazione perseguita dalla direttiva è minima e che, pertanto, non può essere considerata uno strumento completo ed esaustivo volto a stabilire tutte le condizioni per l’adozione di una decisione sulla custodia cautelare.

 

5. Fatta questa premessa, la Corte di giustizia inizia l’articolato ragionamento che, tramite l’analisi degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 343/2016, la porterà ad escludere l’applicazione dell’art. 6 della stessa al procedimento culminante con la decisione sul mantenimento della misura custodiale, non essendo questa qualificabile come una decisione sulla colpevolezza dell’accusato.

In primo luogo, sempre sulla scia della sentenza Milev e della più recente ordinanza, la Corte rileva che gli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 343/2016 impongono che una decisione di mantenimento di una persona in custodia cautelare, adottata da un’autorità giudiziaria, non presenti tale persona come colpevole[7].

Ancora citando la precedente pronuncia nel caso Milev, la Corte aggiunge un ulteriore passaggio al proprio percorso di delimitazione dell’ambito di applicazione della direttiva chiarendo che «il grado di convincimento che il giudice chiamato ad adottare una siffatta decisione deve nutrire circa l’autore del reato, le modalità di esame dei diversi elementi di prova e la portata della motivazione che tale giudice è tenuto a fornire in risposta agli argomenti sottopostigli non sono disciplinati dalla direttiva 2016/343, ma ricadono esclusivamente nell’ambito del diritto nazionale».

La Corte si addentra quindi nell’esame dell’art. 6, oggetto del rinvio pregiudiziale del Tribunale bulgaro.

Come ricordano anche i Giudici di Lussemburgo, l’articolo, sotto la rubrica di «onere della prova», al primo paragrafo, disciplina la ripartizione di tale onere, specificamente prevedendo che «gli Stati membri assicurano che l'onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l'eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile»; mentre, al secondo, chiarisce che «ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato».

Ma è tramite l’interpretazione dell’art. 4 della direttiva che la Corte arriva a confinare l’ambito di applicazione dell’art. 6.

In primo luogo, i Giudici dell’Unione Europea leggono nella previsione dell’art. 4 della direttiva una distinzione tra le decisioni giudiziarie sulla colpevolezza, che necessariamente intervengono al termine del procedimento penale e gli atti procedurali diversi, come gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale. 

Il passaggio successivo della Corte è di ritenere che il riferimento alla prova della «colpevolezza», contenuto nell’art. 6, «deve quindi essere inteso nel senso che tale disposizione è volta a disciplinare la ripartizione dell’onere della prova solo in sede di adozione di decisioni giudiziarie sulla colpevolezza».

A sostegno di questa lettura dell’art. 6, secondo la Corte di Giustizia, interverrebbero anche i considerando 16 e 22 della direttiva 2016/343. Da un lato, infatti, secondo la lettura della Corte, il primo[8] farebbe specifico riferimento al regime applicabile alle decisioni preliminari di natura procedurale riguardando la salvaguardia della presunzione d’innocenza nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e negli atti procedurali adottati prima che la colpevolezza dell’indagato sia legalmente accertata (cui fa riferimento l’art. 4 della direttiva). Il considerando 22, invece, sostiene la Corte, atterrebbe alla ripartizione dell’onere della prova disciplinato dall’articolo 6 della direttiva e, pertanto, farebbe riferimento esclusivamente al processo di accertamento della colpevolezza dell’indagato e non anche alle decisioni procedurali che intervengono prima dell’accertamento della colpevolezza.

La Corte passa quindi all’inquadramento dello specifico caso del procedimento principale.

Chiarisce che una decisione giudiziaria, il cui unico scopo è l’eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare, è esclusivamente volta ad accertare se tale persona debba o meno essere rimessa in libertà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, senza determinare se detta persona sia colpevole del reato di cui è accusata.

Pertanto, rientrerebbe nelle decisioni procedurali di cui all’art. 4, e, quindi, il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/343 osterebbe a che una tale decisione presenti l’imputato come colpevole.

Da ciò la Corte fa discendere che la decisione sul mantenimento della custodia cautelare non possa, quindi, essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato, ai sensi di tale direttiva.

La Corte, infine, ne trae che l’articolo 6 della direttiva non sia applicabile alla procedura che porta all’adozione di tale decisione, cosicché la ripartizione dell’onere della prova nell’ambito di tale procedura è di esclusiva competenza del diritto nazionale.

La Corte, conscia che un passaggio di una recente ordinanza sempre emessa in ambito di rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale bulgaro, avrebbe potuto essere letto come contrastante con il ragionamento seguito, spende qualche parola in quella che potrebbe suonare come una excusatio non petita.

In particolare, spiega che il riferimento all’art. 6 in relazione al procedimento cautelare fatto nella ordinanza del febbraio scorso, come emergerebbe dal prosieguo del provvedimento, sarebbe esclusivamente volto a delineare il contesto in cui si colloca, invece, l’articolo 4 di tale direttiva, «al fine di stabilire che il tipo di motivazione imposta dal diritto nazionale nella causa che ha dato origine a tale ordinanza non può equivalere a presentare l’indagato o imputato come colpevole, ai sensi di tale articolo 4» e non constaterebbe invece l’applicabilità dell’articolo 6 di tale direttiva in un procedimento che porta all’adozione di una decisione di sottoposizione a custodia cautelare.

 

6. È in due sintetici paragrafi conclusivi che poi il provvedimento in commento esclude anche l’applicazione degli articoli 6 e 47 della Carta di Nizza. Il ragionamento della Corte, in questo caso, è ancorato sull’articolo 51, paragrafo 1, ove è previsto che la Carta si applica agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.

La Corte di Giustizia, ritenendo che la procedura controversa nel procedimento principale non sia disciplinata dal diritto dell’Unione, ritiene quindi che non si possano applicare gli articoli 6 e 47 della Carta di Nizza alla ripartizione dell’onere della prova nella stessa[9].

***

 

7. Riservando ad altra sede un più compiuto esame critico della decisione, già una prima lettura del provvedimento induce a qualche riflessione.

Sembra incontestabile l’assunto cui perviene la Corte secondo cui la decisione relativa al mantenimento in custodia cautelare di un soggetto non sia un provvedimento relativo alla colpevolezza dell’individuo[10]. Tuttavia, qualche dubbio suscita la salda affermazione secondo cui non si estenderebbe comunque al procedimento che porta a tale decisione la garanzia della presunzione di innocenza.

Tra i presupposti di applicazione delle misure cautelari che incidono sulla libertà personale, anche alla luce del disposto dell’art. 5 par. 1, lett. c della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, dovrebbero esservi anche quelli che nell’ordinamento italiano vengono definiti i “gravi indizi di colpevolezza”. In altre parole, la decisione di sottoporre una persona a una restrizione della propria libertà personale, seppure non rappresentando una pronuncia sulla colpevolezza, è comunque fondata anche sulla dimostrazione di un consistente fumus che il destinatario della cautela abbia commesso il reato.

Di conseguenza, non sembra del tutto ingiustificato pervenire a una conclusione opposta a quella cui è giunta la Corte di Giustizia nel caso in esame e ritenere estensibile la regola dell’onere della prova contenuta nell’art. 6 della direttiva anche alla procedura che porta al mantenimento, fondato su gravi indizi di colpevolezza, di una misura cautelare personale. Seguendo questa linea interpretativa, allora, striderebbe con la suddetta garanzia lasciare che la decisione che verte tra l’altro sull’accertamento della permanenza di fondati motivi di colpevolezza, possa avvenire esclusivamente su istanza del soggetto sottoposto alla misura con adduzione di elementi nuovi.

Tra l’altro, questa lettura della presunzione di innocenza e delle garanzie da essa derivanti, sembra compatibile con il recente arresto della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo citato dal Tribunale Speciale per i procedimenti penali della Bulgaria e del tutto tralasciato, nel proprio percorso argomentativo dalla Corte di Giustizia[11].

La Corte di Strasburgo, infatti, in quella decisione aveva ravvisato, citando ulteriori suoi precedenti[12], una violazione dell’art. 5, par. 3, della Convenzione che, come noto, prevede che ogni persona arrestata o detenuta per ragioni cautelari deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. E la ragione della ravvisata violazione sarebbe stata proprio individuata nell’attribuzione in capo all’accusato dell’onere di provare la sussistenza di elementi nuovi rispetto al contesto che ha determinato l’applicazione della misura.

Alla luce anche della previsione dell’art. 6, par. 3, TUE, che, come noto, sancisce che «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali» e dell’art. 52, par. 3 della Carta di Nizza che prevede di interpretare i diritti riconosciuti dalla stessa Carta conformemente alla Convenzione E.D.U., la Corte di Giustizia avrebbe potuto forse osare, forte dell’interpretazione che dei principi della Convenzione ha dato la Corte di Strasburgo, una soluzione più garantista[13].

 

[1] Per un commento alla direttiva, v., tra gli altri, N. Canestrini, La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Un’introduzione, in Cass. pen., 2016, p. 2224; S. Cras – A. Erbežnik, The Directive on the Presumption of Innocence and the Right to Be Present at Trial. Genesis and Description of the New EU-Measure, in Eucrim, 2016, n. 1, p. 25; J. Della Torre, Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziale al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1835; S. Lamberigts, The Presumption of Innocence (and the Right to be Present at Trial) Directive, in European Law Blog, 3 maggio 2016; C. Valentini, La presunzione d’innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE: per aspera ad astra, in Proc. pen. giust., 2016, fasc. 6, p. 193.

[2] Nonostante la delega contenuta nella legge 25 ottobre 2017, n. 163, il termine del 1° aprile 2018, fissato dalla direttiva per il recepimento della stessa da parte degli Stati membri, è, infatti, decorso senza l’adozione da parte del governo italiano di alcun decreto legislativo di attuazione.

[3] Corte eur., Sez. III, 27 agosto 2019, Magnitskiy e altri contro Russia, ricorso n. 32631/09 e n. 53799/12.

[4] Corte di Giustizia, Sez. I, sentenza 19 settembre 2018, causa C-310/2018.

[5] Si tratta sempre di Corte di Giustizia, Sez. I, sentenza 19 settembre 2018, causa C-310/2018.

[6] Corte di Giustizia, Sez. I, ord. 12 febbraio 2019, causa C-8/2019.

[7] Segnatamente, come noto, l’art. 3, rubricato «presunzione di innocenza», prevede che «gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza». L’art. 4, invece, rubricato «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza» prescrive agli Stati membri di adottare «le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole» precisando che «ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità».

[8] Il considerando 16 afferma che «la presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l'idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato, come l'imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l'indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l'autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell'indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi».

[9] La Corte, per rafforzare il proprio ragionamento, cita un ulteriore suo precedente, Corte di Giustizia, sentenza del 7 marzo 2017, X e X, C‑638/16 PPU, punto 45.

[10] Per un primo inquadramento del principio e delle sue articolazioni, v., tra gli altri, F.R. Dinacci, voce Regole di giudizio (dir. proc. pen.), in Dig. disc. pen., Aggiornamento VIII, 2014, pp. 644 ss.; P. Ferrua, voce Regole di giudizio, in Enc. dir., Annali X, 2017, pp. 725 ss.; G. Illuminati, voce Presunzione di non colpevolezza, in Enc. giur. Treccani, XXVII, 1991; Id., La presunzione d’innocenza dell’imputato, Zanichelli, Bologna, 1979, passim; P.P. Paulesu, voce Presunzione di non colpevolezza, in Dig. disc. pen., vol. IX, 1995, pp. 679 ss.; Id., La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, 2a ed., Giappichelli, Torino, 2009, passim; per la sua affermazione in ambito europeo, cfr., ex aliis, S. Buzzelli, voce Processo penale europeo, in Enc. dir., Annali II, tomo 2, 2008, pp. 701 ss.

[11] V. Corte eur., Sez. III, 27 agosto 2019, Magnitskiy e altri contro Russia, cit. §§222 e 223.

[12] Corte eur., Sez. I, 24 marzo 2016, Zherebin contro Russia, ricorso n. 51445/09 § 60; Corte eur., Sez. I, 19 December 2013, Pastukhov e Yelagin contro Russia, ricorso n. 55299/07, § 49; Corte eur., Sez. IV, Ilijkov contro Bulgaria, 26 luglio 2001, ricorso n. 33977/96, §§ 84-85; Corte eur., Sez. I, 7 aprile 2005, Rokhlina contro Russia, ricorso n. 54071/00.

[13] È vero che la Corte di Giustizia ha già avuto occasione di mostrare un atteggiamento particolarmente cauto anche con riguardo all’applicazione di queste disposizioni (v. Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza 24 aprile 2012, causa C-571/10, Klamberaj e Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza 23 febbraio 2013, causa C-617/10, Åkerberg Fransson) precisando che «anche se, come conferma l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e anche se l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta impone di dare ai diritti in essa contemplati corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU lo stesso significato e la stessa portata di quelli loro conferiti dalla suddetta convenzione, quest’ultima non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Di conseguenza, il diritto dell’Unione non disciplina i rapporti tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale». Tuttavia, in questo caso, si sarebbe trattato esclusivamente di uniformarsi all’approccio della Corte Europea dei diritti dell’Uomo nella lettura di principi che già sono riconosciuti anche dal diritto dell’Unione.