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  Scheda  
25 Maggio 2020


Misure di contenimento del COVID-19 e sanzioni: convertito in legge (n. 35/2020), con modificazioni, il d.l. 19/2020

Legge 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. del 23 maggio 2020, n. 132)



1. Segnaliamo ai lettori che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio 2020, n. 35, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il d.l. n. 19/2020 ha introdotto sull'intero territorio nazionale, nella c.d. fase 1 dell'emergenza, la disciplina delle misure di contenimento e delle relative sanzioni, comminate configurando un illecito amministrativo, per l'inosservanza della generalità delle misure di contenimento, e una contravvenzione, per la violazione della quarantena da parte del soggetto positivo al virus. Un commento del provvedimento può leggersi, nella nostra Rivista, cliccando qui.

La legge di conversione apporta ora alcune modifiche, le più rilevanti delle quali attengono alla misura della quarantena del positivo (art. 1, co. 2, lett e), al cui violazione è penalmente sanzionata dall'art. 4, co. 6, nonché alla disciplina sanzionatoria dell'illecito amministrativo per l'inosservanza delle altre misure di contenimento, di cui all'art. 4, co. 1.

Va subito precisato, peraltro, che le modifiche normative introdotte in sede di conversione del d.l.n. 19/2020 devono essere coordinate (operazione non sempre lineare, anche rispetto ai profili di diritto intertemporale) con il nuovo assetto della disciplina delle misure di contenimento e delle relative sanzioni, introdotto per la c.d. fase 2 dal d.l. 16 maggio 2020, n. 33. Per un commento in proposito, che tiene conto delle novità ora introdotte dalla legge di conversione del d.l. n. 19/2020, si rinvia al commento pubblicato su questa Rivista e accessibile cliccando qui.

 

2. Quanto alla quarantena penalmente rilevante, si individua il soggetto competente ad applicare la misura nel "sindaco, quale autorità sanitaria locale". L'art. 1, co. 6 d.l. n. 33/2020 disciplina autonomamente (senza richiamare l'art. 1, co. 2, lett e) d.l. n. 19/2020) la misura e individua come competente ad applicare la stessa l'autorità sanitaria. L'inosservanza di tale ultima misura è autonomamente punita dall'art. 2, co. 3 d.l. n. 33/2020, con le stesse pene comminate dall'art. 4, co. 6 d.l. n. 19/2020. Si prospettano due problemi diversi:

a) se debbano considerarsi legittimi – agli effetti della valutazione che il giudice penale è chiamato a compiere rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 4, co. 6 d.l. n. 19/2020 – i provvedimenti con i quali, durante la "fase 1", la misura della quarantena è stata applicata senza alcun provvedimento formale o, comunque, con provvedimento da parte di autorità diversa dal sindaco. La risposta sembra dover essere negativa;

b) se attualmente, durante la "fase 2", la quarantena debba essere o meno disposta dal sindaco, ai sensi dell'art. 2, co. 3 d.l. n. 33/2020. La risposta sembrerebbe qui dover essere positiva.

 

3. La novità più rilevante, quanto all'illecito amministrativo di cui all'art. 4, co. 1 d.l. n. 19/2020 riguarda l'abbassamento da 3.000 a 1.000 euro del massimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria, che si riferisce peraltro anche – per effetto di un rinvio mobile – all'illecito amministrativo configurato, per la "fase 2", dall'art. 2, co. 1 d.l. n. 33/2020. A questo proposito, anche per i profili di diritto intertemporale, si rinvia al § 8.1. del commento al d.l. n. 33/2020 pubblicato su questa Rivista (cliccare qui).

 

4.  Ulteriori modifiche rintrodotte dalla legge di conversione riguardano, tra l'altro: la disciplina dell'accertamento dell'illecito amministrativo (art. 4, co. 4); la disciplina della reiterazione, che rileva anche se non riguarda la medesima misura di contenimento (art. 4, co. 5): non si tratta cioè di una "recidiva specifica". 

(Gian Luigi Gatta)