Scheda  
30 Aprile 2026


Stato di necessità, diritto alla salute e diritto all'abitazione: quando l’occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non è reato


Maria Dellagiacoma

Tribunale di Milano, 16 giugno 2025, n. 6775


1. Il caso oggetto della pronuncia in commento riguarda un procedimento penale per il reato di invasione arbitraria di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p., contestato a una donna che, a partire dal 2014, ha occupato senza titolo un appartamento di edilizia residenziale pubblica.

L’occupazione era stata rilevata nell’ambito di un sopralluogo dell’ente gestore dell’immobile, a marzo 2014, durante il quale, considerate le condizioni di salute della donna – invalida al 100% – e l’esigua durata dell’occupazione abusiva – quattro settimane –, non era stato disposto l’allontanamento[1].

All’epoca, infatti, la donna soffriva ormai da anni di sclerosi multipla secondariamente progressiva[2], malattia che, a partire dal 1999, aveva avuto un costante peggioramento, fino a imporle un’assistenza domiciliare continua e a impedirle, negli ultimi anni, di mantenere autonomamente la posizione eretta o utilizzare da sola la carrozzina elettrica[3].

Nel 2016, proprio in ragione dell’aggravarsi della propria condizione di salute e delle conseguenti necessità di assistenza continuativa, aveva presentato domanda di assegnazione di un alloggio in via d’urgenza in deroga ai sensi dell’art. 15 R.R. 1/2004[4], domanda che tuttavia non ha mai avuto alcun esito[5].    

 

2. La pronuncia del Tribunale di Milano. In relazione a tale vicenda, il Tribunale di Milano, pur dando atto dell’integrazione sia dell’elemento oggettivo, sia dell’elemento soggettivo del reato, ritiene la condotta “scriminata in forza della causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p.”, e dunque assolve l’imputata perché il fatto non costituisce reato.

I giudici affermano infatti che, nel caso concreto, il comportamento della donna indubbiamente integra l’elemento materiale del reato, avendo posto in essere la condotta di invasione, che si identifica nel comportamento di colui che si introduce arbitrariamente ossia contra ius in quanto privo del diritto d'accesso, in un immobile altrui[6]. Secondo il Tribunale, tale comportamento le è anche soggettivamente rimproverabile, stante la sussistenza della coscienza e volontà di invadere arbitrariamente l’appartamento e dell’ulteriore finalità di occupazione, desumibile dal fatto che quest’ultima abbia abitato per anni all’interno di un immobile che sapeva non esserle stato assegnato[7].

Si tratta di conclusioni che non stupiscono, poiché del tutto coerenti non solo con la formulazione della fattispecie incriminatrice ma anche con l’interpretazione di dottrina e giurisprudenza, secondo cui l’invasione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 633 c.p. consiste nel comportamento doloso di chi si introduce nell’altrui proprietà contra ius[8], compromettendo il potere di godimento del bene da parte di chi ne ha titolo[9].

 

3. L’applicazione dell’art. 54 c.p. Se non può considerarsi originale nella parte in cui riconosce l’integrazione del reato di cui all’art. 633 c.p., la sentenza è invece degna di nota laddove afferma che “la condotta risulta scriminata in forza della causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p.”.

Il Tribunale ritiene infatti che le condizioni di salute della donna abbiano inciso sull’illiceità del fatto, escludendola.

Tale conclusione non si segnala tanto per la presa di posizione sulla natura – di causa di giustificazione o di scusante – dello stato di necessità. Infatti, benché la questione della qualificazione dell’art. 54 c.p. sia da tempo oggetto di un ampio dibattito dottrinale, il Tribunale si colloca nel solco della tesi che la riconduce alle scriminanti senza tuttavia trarre da tale inquadramento alcuna rilevante conseguenza.

Ben più significativo è invece il profilo concernente il riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 54 c.p. a fatti di invasione di terreni o edifici, nonché il rilievo attribuito al diritto alla salute e al diritto all’abitazione ai fini dell’individuazione delle condizioni di operatività dello stato di necessità.

 

3.1. L’applicazione al reato di invasione di terreni o edifici.  Il Tribunale si sofferma, in particolare, sull’accertamento della sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti dello stato di necessità: situazione necessitante e azione di salvataggio.      

Più precisamente, la sentenza dà atto del fatto che la donna abbia agito costretta dalla necessità di salvare se stessa dal pericolo di danno grave alla persona[10], attuale, da lei non volontariamente causato e non altrimenti evitabile, nonché del fatto che tale azione fosse necessaria e proporzionata al pericolo stesso[11].

Secondo il giudice “le complesse condizioni di salute dell’imputata e il loro progressivo aggravamento, puntualmente certificato dalla documentazione clinico medica agli atti, debbono ritenersi fonte del pericolo di grave danno alla persona richiesto dall’art 54 c.p.; pericolo da ritenersi altresì munito dei requisiti di non volontaria causazione e di attualità, in considerazione del naturale e prevedibile decorso della patologia.”

A causa del deteriorarsi delle proprie condizioni di salute, proprio in concomitanza con la condotta di invasione, la donna “si è vista costretta a trovare una soluzione abitativa di fortuna onde evitare un’ulteriore compromissione al proprio diritto alla salute (tutelato dall’art. 32 Cost.) e assicurare il proprio diritto all’abitazione”.

Quanto, infine, all’assenza di alternative lecite o meno lesive egualmente efficaci per neutralizzare il pericolo, la stessa pronuncia dà atto di come la donna avesse “avanzato richiesta per l’assegnazione di un immobile […], presentendo anche istanza in deroga ai sensi dell’art 15 D.P.R. 1/2004, alla luce delle proprie serie condizioni di salute (debitamente certificate), al fine di regolare la propria posizione, pur senza successo”. 

Infine, il fatto che la donna abbia commesso un delitto contro il patrimonio offendendo un bene giuridico di rango sotto-ordinato rispetto al diritto alla salute che, con la propria condotta, mirava a salvaguardare è considerato elemento idoneo a dimostrare la sussistenza del requisito della proporzionalità richiesto dall’art. 54 c.p.[12].

Tale ricostruzione, che conduce il Tribunale ad escludere il rimprovero della donna ai sensi dell’art. 54 c.p., si segnala per due aspetti di particolare interesse: per il riferimento al diritto alla salute e al diritto all’abitazione, e per la nozione di pericolo attuale accolta.      

 

3.2. I beni giuridici minacciati: diritto alla salute e diritto all’abitazione. Innanzitutto, la sentenza adotta una concezione ampia di “pericolo di danno grave alla persona”, tenuto conto che secondo il Tribunale tale presupposto ricorre in presenza della potenziale compromissione del diritto alla salute e del diritto all’abitazione della donna.

In altri termini, ad avviso del giudice, costituisce un “danno alla persona” rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 54 c.p. anche quello che comporta la minaccia dei diritti alla salute e all'abitazione.

Quasi scontato – e certamente non contestabile – appare il riferimento al pericolo per il diritto alla salute, dal momento che la nozione di “danno grave alla persona” si riferisce alla vita e all’integrità fisica e che la salute “altro non rappresenta se non la denominazione costituzionale (ex art. 32) del tradizionale bene dell’integrità fisica”[13].

Tanto è vero che – come rilevato in dottrina – il richiamo a tale bene, è nella giurisprudenza di merito il topos più frequente con cui vengono motivate decisioni assolutorie nei casi di occupazioni di immobili da parte di persone in condizioni di grave indigenza, onde sottrarsi a situazioni abitative malsane o comunque caratterizzate da precarie condizioni igieniche[14].

Tutt’altro che ovvio, invece, è il riferimento alla necessità di salvare se stessa dal pericolo per il proprio diritto all’abitazione.

Ciò innanzitutto perché il riconoscimento del rango costituzionale di tale diritto, anche da parte della stessa Corte costituzionale, è avvenuto tramite un percorso complesso, tanto da essere accolto fra i diritti della personalità solo alla fine degli anni ’80[15].

E inoltre perchè, benché la rilevanza del diritto all’abitazione sia stata riconosciuta in astratto anche dalla giurisprudenza di legittimità, sussistono non pochi problemi “per la sua definizione positiva”[16] e per il riconoscimento del suo rilievo ai fini del riconoscimento dello stato di necessità nei casi di invasione di terreni o edifici.

Proprio rispetto alla c.d. necessità abitativa, infatti, secondo alcuni autori[17], la giurisprudenza avrebbe adottato dapprima una posizione restrittiva per poi aprirsi, più recentemente, a una più estensiva, favorevole all’applicazione dell’art. 54 c.p. anche qualora il soggetto abbia agito per reperire un alloggio.

Secondo questa ricostruzione, infatti, la Cassazione sarebbe stata inizialmente restia ad equiparare lo stato di necessità allo stato di bisogno, ammettendo l’applicazione dell’art. 54 c.p. solo quando detto stato di bisogno fosse determinato da problemi di salute; successivamente, invece, la Corte avrebbe mostrato maggiore apertura all’estensione dei limiti di operatività dell’art. 54 c.p.

Si tratta tuttavia di una ricostruzione che non considera alcuni importanti elementi.

In primo luogo, il fatto che l’impostazione restrittiva adottata dalla giurisprudenza di legittimità costituiva una reazione della giurisprudenza di merito alla sovrapposizione dei concetti di stato di bisogno e stato di necessità. Tale tendenza non era relegata ai soli casi di occupazione abusiva e si basava su un’estensione di requisiti “portanti” della norma: l’attualità del pericolo e l’inevitabilità altrimenti[18]. Dunque, la lettura restrittiva della Cassazione, oltre che correttamente volta a non alterare gli elementi essenziali dell’art. 54 c.p., trovava giustificazione nell’esigenza di prevalenza della legge su “istanze ideologiche-giuridiche-politiche”[19] e nell’avvertita necessità di evitare l’incongruità di un’interpretazione facesse prevalere l’interesse minacciato rispetto a quello leso, tutte le volte in cui si trattasse di una fattispecie posta a tutela di un interesse pubblico[20].

In secondo luogo, occorre considerare il fatto – invece sottolineato da altra parte della dottrina – che le decisioni individuate come espressione dell’orientamento restrittivo si riferivano, nella maggior parte dei casi a fatti di reato diversi dall’occupazione abusiva, fra cui la truffa[21], delitti contro la personalità dello stato[22] o l’esportazione di valuta estera[23]. Perciò, se è vero che nelle sentenze più risalenti non si riconosceva autonoma rilevanza alla necessità abitativa, questo avveniva perché – a ben vedere – il caso di specie non riguardava fatti di occupazione abusiva[24].

In terzo luogo e, in ogni caso, anche quando la giurisprudenza si è mostrata più aperta all’estensione dell’ambito applicativo dell’art. 54 c.p., ciò è avvenuto con riferimento a fatti in cui la necessità di reperire un’abitazione era funzionale anche alla tutela della salute[25] e non a casi in cui l’unico scopo dell’azione fosse la tutela della necessità abitativa in senso stretto[26].

Ciò non significa negare la rilevanza di alcune pronunce della Cassazione che hanno riconosciuto in via di principio l’esistenza di un diritto all’abitazione come diritto fondamentale riferibile alla sfera dei beni primari collegati alla personalità ai sensi dell’art. 2 Cost., la cui tutela legittimerebbe l’esenzione di responsabilità dell’autore di condotte di invasione[27]. Tuttavia, anche tale evoluzione giurisprudenziale non ha mai comportato l’affermazione dell’operatività senza limiti dell’art. 54 c.p.[28].

Da questa prospettiva, l’apparente evoluzione giurisprudenziale può, piuttosto, leggersi come una diversa espressione di una medesima logica di fondo, in base alla quale il ruolo riconosciuto dalla Cassazione al diritto all’abitazione nei casi di occupazione abusiva si rivela, in realtà, sempre funzionale alla tutela della salute e altri beni fondamentali della persona.

In altri termini, anche le interpretazioni più estensive, non riconoscono rilevanza autonoma alla necessità abitativa di per sé come ragione giustificatrice – o scusante – dei fatti sanzionati dall’art. 633 c.p.. Al contrario, quest’ultima rileva sempre in relazione a situazioni di pericolo, comunque riconducibili al paradigma del danno grave alla persona.

Sicché, l’applicazione dell’art. 54 c.p. rimane, in ogni caso, circoscritta alla verifica di tutti i presupposti applicativi tipici.

 

3.3. L’attualità del pericolo. Fra i requisiti e presupposti di operatività dell'art. 54 c.p., quello a cui la giurisprudenza attribuisce maggiore rilievo è la sussistenza dell'attualità del pericolo, oltre che all’inevitabilità della condotta.

Si ritiene infatti che l’invasione possa essere scriminata dallo stato di necessità determinata dalla compromissione del diritto all’abitazione, purché il pericolo perduri per tutto il tempo in cui l’occupazione prosegue e sempre che il soggetto non abbia agito al solo scopo di “sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa”[29].

Ma non solo: secondo alcune sentenze di legittimità, il requisito dell’attualità del pericolo presupporrebbe che, nel momento in cui si agisce contra ius – al fine di evitare un danno grave alla persona – il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio.

Ciò varrebbe in tutte quelle situazioni in cui l’esigenza abitativa non sia transeunte o contingente; mentre verrebbe meno qualora la necessità abitativa sia caratterizzata da una sorta di cronicità, essendo datata e destinata a protrarsi nel tempo.

Tale elemento, secondo questo – non del tutto condivisibile – orientamento renderebbe il pericolo permanente anziché attuale e, quindi, osterebbe all’applicazione dell’art. 54 c.p.[30].

Ebbene, proprio il requisito di contingenza non pare sussistente nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Milano. La specifica malattia che affligge la donna è infatti cronica e progressiva, tanto da determinare un peggioramento costante e una continua perdita di autonomia; nonché imporle un’assistenza domiciliare per espletare le più basiche funzioni vitali. Di conseguenza, anche la sua esigenza abitativa non può definirsi transeunte o contingente.

Tuttavia, il Tribunale non valorizza tale profilo.

Si tratta di una scelta più che condivisibile non solo perché si discosta da un’interpretazione che, come anticipato, pare criticabile, ma soprattutto perché figlia di una più persuasiva lettura del concetto di “pericolo attuale”.

A differenza di quanto afferma la citata giurisprudenza di legittimità, infatti, la sussistenza dell’attualità del pericolo non dipende dalla brevità o dall’imminenza della minaccia. Ciò che conta, invece, è che il pericolo sussista nel momento in cui il soggetto agisce, a prescindere dalla sua durata. In questa prospettiva, il pericolo può protrarsi per un più lungo lasso di tempo, qualificandosi come “perdurante”, senza che il requisito dell’attualità venga meno[31].

D’altronde, non si potrebbe dubitare, ad esempio, che una persona sequestrata possa reagire per sottrarsi alla costrizione anche a distanza di tempo dall’inizio della propria prigionia, poiché il pericolo permane e resta attuale fino a quando non viene meno la situazione di coartazione. Ciò perché, pur nella distinzione tra stato di necessità e legittima difesa, il requisito dell’attualità del pericolo segue, in entrambi i casi, una logica analoga: non rileva tanto la durata della minaccia, ma quanto più la sua effettiva sussistenza per tutto il tempo in cui il soggetto agisce.

Sicché, anche se la condizione di necessità abitativa si protrae nel tempo, il requisito del pericolo attuale di danno grave alla persona di cui all’art. 54 c.p. può ritenersi pienamente integrato.

D’altronde, ciò che con il trascorrere del tempo può eventualmente far venire meno non è tanto il perdurare della necessità abitativa, ma l’assenza di alternative lecite o meno offensive.

Sicché, possono darsi situazioni in cui la condotta penalmente rilevante sia inizialmente necessaria – e dunque giustificata – proprio per la mancanza di soluzioni alternative, ma in cui tale presupposto venga successivamente meno. Si tratta però di casi a difettare non è l’attualità del pericolo, bensì la necessità dell’azione di salvataggio.

Così come invece possono esserci situazioni – come quella oggetto della pronuncia – che sfuggono alle possibilità di scelta del soggetto attivo per cui il soggetto non aveva alternative nel momento in cui ha agito e continua a non disporne anche nei momenti successivi.

In questi casi, in cui l’assenza di alternative che giustificava la condotta al momento iniziale permane immutata anche nel tempo successivo rendendo la condotta ancora necessaria, opera certamente l’art. 54 c.p., come peraltro correttamente ritenuto dal Tribunale nel caso di specie.

 

4. Il precedente della Corte costituzionale. L’impostazione accolta dal Tribunale di Milano risulta, del resto, pienamente coerente con una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 28 del 2024, che affronta un caso del tutto analogo, che riguarda – tra l’altro – i rapporti fra diritto all’abitazione e stato di necessità.

In quell’occasione, la Corte costituzionale è stata infatti chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità dell’art. 633 c.p. con riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 della Costituzione, “nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni”.

Il giudizio da cui ha avuto origine la quesitone riguardava la condotta di quattro persone, imputate per aver invaso e successivamente occupato, insieme alle rispettive famiglie, un immobile dismesso da oltre vent’anni e di proprietà di una società immobiliare in liquidazione. Secondo quanto accertato durante il procedimento dinnanzi al Tribunale di Firenze, l’edificio era da tempo inutilizzato e in stato di degrado ed era stato adibito a uso abitativo di fortuna da parte delle famiglie, composte anche da minori, che non disponevano di soluzioni abitative alternative.

Il giudice fiorentino, proprio in virtù dell’interpretazione della citata giurisprudenza di legittimità, riteneva di non poter applicare nel caso di specie l’art. 54 c.p. per difetto del requisito dell’attualità del pericolo, dal momento che l’esigenza abitativa era destinata a protrarsi nel tempo e rendeva dunque il pericolo “permanente”[32].

Di qui, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 633 c.p., la cui applicazione nel caso di specie avrebbe determinato una violazione degli artt. 2 e 3 Cost.[33], nonché degli artt. 42 e 47 Cost.[34]. Secondo il giudice a quo, infatti, per come formulata, la norma avrebbe imposto di sanzionare penalmente “condotta di chi – per soddisfare un bisogno fondamentale, oggetto di un diritto inviolabile che il nostro Stato democratico dovrebbe garantire – occupi un immobile (eventualmente anche a destinazione teorica abitativa, come nel caso di specie), ma concretamente lasciato dal proprietario da anni in stato di abbandono”[35].

Ebbene, la Corte costituzionale, pur dichiarando la questione infondata perché non riconosce all’art. 633 c.p. alcun vulnus rispetto ai parametri costituzionali invocati, svolge alcune importanti affermazioni in merito all’applicabilità dello stato di necessità a fatti di invasione di terreni o edifici posti in essere allo scopo di soddisfare un’esigenza abitativa.

Sostiene infatti la Corte che, ove lo scopo essenziale ed esclusivo della condotta sia soddisfare il bisogno ineludibile dell’agente di reperire un alloggio per sé e per il proprio nucleo familiare, al fine di confinare tale esigenza concreta entro l’argine della sussidiarietà dello strumento penale, è necessario “esaminare e valutare se sussistano gli estremi dello stato di necessità dettato dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”[36].

Si tratta di un’affermazione assai significativa – anche considerando la sopracitata posizione della giurisprudenza di legittimità – e di portata generale perché implica che, anche nei casi in cui il soggetto abbia agito per una c.d. necessità abitativa che si protrae nel tempo, ciò non esclude che possa venire astrattamente in rilievo lo stato di necessità.

La Corte, dunque, riconosce la possibilità di applicare l’art. 54 c.p. a invasioni di terreni o edifici realizzate per soddisfare la necessità di reperire un alloggio, ferma la necessità di una valutazione in concreto della sussistenza delle condizioni di operatività dell’art. 54 c.p.

Viste le specificità del caso sottoposto al proprio giudizio, la Corte precisa inoltre che la valutazione in concreto deve avere ad oggetto l’offensività in concreto della condotta, valutando eventualmente la possibile “operatività dell’esimente della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.”[37]. Tali ultime affermazioni sono evidentemente condizionate alle specificità della vicenda che riguardava, come detto, un immobile abbandonato e che, proprio per le differenze fra le fattispecie concrete, deve ritenersi limitata al caso di specie. 

Ciò non toglie, tuttavia, la portata generale delle affermazioni sulla possibilità di escludere il rimprovero penale di chi abbia posto in essere i fatti di cui all’art. 633 c.p. per la necessità di reperire un alloggio, ferma la verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 54 c.p..

 

5. Conclusioni. Il Tribunale di Milano con la già citata valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e la verifica della sua riconducibilità al paradigma punitivo astratto, si colloca dunque in dialogo ideale con la pronuncia della Corte costituzionale[38].

In questo senso risulta particolarmente apprezzabile il riferimento all’effettiva necessità della condotta della donna, tenuto conto della sussistenza di un pericolo attuale di offesa al suo diritto alla salute e all’abitazione e dell’assenza di alternative che possedessero in concreto pari o analoga idoneità a porre in salvo tali beni, visto l’avanzato stato della sua malattia.

L’approccio adottato nella pronuncia risulta dunque pienamente condivisibile perché – seppur non sia presente un esplicito richiamo in tal senso – è basato su una logica di valutazione complessiva del disvalore del fatto; logica peraltro non isolata nella giurisprudenza di merito milanese in tema di occupazione abusiva[39].

Lungi dall’avallare forme di definitiva ablazione reale del bene da parte di chi non ne abbia titolo, il giudice adotta quindi un’interpretazione che – così come auspicato dalla Corte costituzionale – esclude la rilevanza penale della condotta “dell’occupante finché l’esigenza di occupare l’alloggio mantiene quei requisiti di assoluta necessità per il soddisfacimento di un bisogno primario della persona”[40].

Sul punto, vale infine la pena rilevare un ultimo profilo della decisione del Tribunale di Milano, quello che riguarda il requisito della proporzionalità, non adeguatamente valorizzato[41].

Nel valutare la proporzionalità del fatto rispetto al pericolo, la sentenza sottolinea infatti il rango sotto-ordinato del bene offeso rispetto a quello che con la condotta si intendeva salvaguardare[42].

Ciò potrebbe essere letto come un giudizio in termini di economicità o meno del sacrificio di beni in conflitto.

Oppure, tale affermazione, potrebbe essere intrepretata, nella logica generale della sentenza, come un’implicita adesione a una diversa tesi. La tesi, secondo cui il requisito della proporzione fissa un limite di tollerabilità etico-sociale all’operatività dell’esimente dello stato di necessità e allude a un conveniente rapporto di equilibrio tra gli interessi in conflitto, in mancanza del quale il fatto cesserebbe di apparire come una risposta umanamente comprensibile alla situazione di emergenza in cui la persona si è trovata, secondo un criterio di normalità comportamentale[43]

Secondo tale impostazione, vi sarebbe, cioè, un innegabile legame fra requisito della proporzionalità e la logica scusante sottesa allo stato di necessità.

Vero è che il Tribunale di Milano – così come prima la Corte costituzionale nella sentenza del 2024 – espressamente esclude l’antigiuridicità del fatto.

Tuttavia, secondo una parte autorevole della dottrina, interpretare l’art. 54 c.p. sotto la lente del principio di inesigibilità[44], sarebbe funzionale proprio a un’applicazione “intelligente ed equilibrata dell’esimente, specie nei settori ove essa viene più frequentemente invocata”, fra cui proprio quello della necessità abitativa[45].

Sicché, seguendo tale ragionamento, la sentenza avrebbe dovuto più propriamente escludere, nel caso di specie, la colpevolezza dell’autrice del reato.

Un simile ragionamento avrebbe avuto – nel caso di specie ma non solo – un duplice merito. Da un lato, avrebbe evitato di negare l’oggettiva illiceità di un fatto che, più che non antigiuridico, sembra essere umanamente comprensibile vista la situazione di “emergenza esistenziale” in cui si trovava la donna. Dall’altro lato, facendo venire meno la colpevolezza dell’autore, avrebbe comunque evitato un rimprovero che sarebbe risultato ingiusto perché sproporzionato rispetto a un fatto commesso in condizione di sostanziale “non libertà”[46].

 

 

 

 

[1] La sentenza dà atto del fatto che nel rapporto di sopralluogo era stato specificato il fatto che la donna non deambulasse e facesse uso di sedia a rotelle, altre allo stato di invalidità civile al 100%.

[2] Malattia neurodegenerativa cronica che colpisce il sistema nervoso centrale.

[3] Il progredire della malattia ha determinato, nel tempo, un significativo e progressivo peggioramento della condizione clinica (disartria, deficit di forza all’emisoma destro, incapacità di deambulazione, difficoltà di svuotamento completo della vescica e urgenza minzionale) che aveva portato al riconoscimento, nel 2013, di un’invalidità al 100% da parte dell’INPS. Nell’ottobre 2015, periodo in cui la signora ormai non era in grado di provvedere autonomamente alle più basilari esigenze della vita quotidiana (mangiare, vestirsi e curare l’igiene personale), motivo per cui era assistita al domicilio due volte al giorno e periodo in cui è stato rilevato un ulteriore aggravarsi della rigidità muscolare involontaria negli arti inferiori. Come precisato nella sentenza, l’avanzamento della malattia è ulteriormente confermato “dallo stesso atto di nomina del difensore e contestuale conferimento di procura speciale, rilasciata alla presenza di un notaio alla luce dell’impossibilità dell’imputata, per grave deficit motorio articolare, di sottoscrivere personalmente l’atto”.

[4] Istanza di deroga ai sensi dell’art. 15 R.R. 1/2004, con la quale si chiede di disporre l’assegnazione di un alloggio in via d’urgenza, in deroga al possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica per garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo e che necessitino di assistenza sanitaria domiciliare continuativa.

[5] Nonostante – come sottolineato nella sentenza – l’evidente sussistenza dei requisiti per l’assegnazione.

[6] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 27 marzo 2019, n. 29657, che aggiunge che “la conseguente occupazione costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione”.

[7] Come noto, dal punto di vista soggettivo, ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p., è richiesto un dolo specifico alternativo: il fine di occupazione o di trarre profitto. Il fine di occupazione, secondo la dottrina, non è implicito nella condotta di invasione, ma deve concretizzarsi in un quid pluris, che consiste nell’intenzione di comportarsi uti dominus nei confronti dell’immobile ed è sufficiente che l’occupazione si presenti come un traguardo della condotta. Sul punto: G. Fiancaca-E. Musco, Diritto penale. Parte speciale. Vol. II/II: I delitti contro il patrimonio, VIII ed., Bologna, Zanichelli, p. 289.

Quanto al fine di profitto, invece, la giurisprudenza ritiene che “non va[da] inteso come dato strettamente patrimoniale e direttamente conseguente all'invasione, ma può consistere anche in un uso strumentale del bene per conseguire altre utilità(così Cass. Pen., Sez. II, 6 aprile 2001, n. 23800); mentre secondo la dottrina (G. Fiancaca-E. Musco, Diritto penale., cit., p. 289) il legislatore, usando la particella “ne” all’interno del verbo “trarre” e l’avverbio “altrimenti” ha voluto circoscrivere la nozione di profitto a quello ricavabile dal possesso e dal godimento dell’immobile. 

[8] La condotta penalmente rilevante va, cioè, individuata nel comportamento di colui che, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, si introduce in un edificio o in un terreno arbitrariamente, in quanto privo del diritto d’accesso. Tanto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – di cui dà atto anche Corte Cost., 6 febbraio 2024, n. 28 – la nozione di “invasione”, elemento tipico della fattispecie in questione, postula non modalità esecutive violente o l’uso di una forza soverchiante, quanto un accesso arbitrario, senza autorizzazione del titolare, e perciò solo illecito, nella proprietà altrui. La conseguente “occupazione” costituisce, poi, l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione; sicché, ove essa si protragga nel tempo, il delitto rivela natura permanente. Cfr. ex multis Cass. Pen. Sez. II, sentenze 27 marzo 2019, n. 29657; Cass. Pen., 12 gennaio 2018, n. 12626; Cass. Pen., 25 ottobre 20218, n. 52076; Cass. Pen., 9 novembre 2018, n. 53132; Cass. Pen., 23 gennaio 2019, n. 10246; Cass. Pen., 7 marzo 2019, n. 14345; Cass. Pen. Sez. II, 11 novembre 2016, n. 53005.

[9] Posto che la ratio dell’incriminazione è sanzionare lo spoglio funzionale che comprime le facoltà di godimento e destinazione del bene spettanti a chi sia ad esso collegato da una relazione di attribuzione tutelata dall’ordinamento – che consiste nel godimento pacifico o nel potere di disposizione della cosa –, sia esso il proprietario, il possessore o il detentore qualificato. Infatti, l’art. 633 c.p. protegge non già la proprietà dell’immobile in quanto tale, ma la fruizione del bene da parte del soggetto che ne ha il possesso, tutelando la situazione giuridica di fatto fra il soggetto e la cosa. Cfr., sul punto, ex multis, Cass. Pen., Sez. VI, 17 maggio 2023, n. 25382; Cass. Pen., Sez. II, 3 dicembre 2013, n. 51754; Cass. Pen., Sez. II, 1 dicembre 2005, n. 2337. Ciò significa, dal punto di vista del tempus commissi delicti, che da un lato l’introduzione momentanea non è idonea a configurare una situazione di pregiudizio apprezzabile della fruizione del bene da parte del possessore e dunque non è rilevante e, parimenti, elemento materiale del delitto non è l’occupazione intesa come permanenza stabile nel bene altrui, cfr. Cass. pen., Sez. II, 19 luglio 2018, n. 40771 e Cass. Pen., Sez. II, 30 maggio 2000, n. 8107; a conclusioni parzialmente difformi giunge invece Cass. Pen., Sez. II, 4 dicembre 2018, n. 4393 secondo cui il reato “può avere natura istantanea o permanente, a seconda che l'introduzione nel fondo altrui sia seguita da un insediamento istantaneo o si protragga con un'occupazione ininterrotta per un tempo superiore a quello strettamente necessario per integrare il delitto”.

[10] Sul significato della locuzione “danno grave alla persona”, l’interpretazione ampiamente maggioritaria ritiene – pur con diverse sfumature – che si estenda a qualsiasi diritto inviolabile dell’uomo (art. 2 Cost.). Sul punto, ex multis, F. Viganò, sub art. 54, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, VI ed., 2025, Milano, Ipsoa, pp. 844-848, nonché M. Romano, art. 54, in Commentario sistematico del codice penale. Vol. I, Milano, Giuffrè, p. 70. Nella manualistica, G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale. Parte generale, IX ed., 2024, Bologna, Feltrinelli, p. 324; T. Padovani, Diritto penale, XIV ed., 2025, Milano, Giuffrè, p. 225-226 e G. Marinucci-E. Dolcini- G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte Generale, XIV ed., Milano, Giuffrè, p. 379; F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, XVI ed., 2003, Milano, Giuffrè, pp. 311. In giurisprudenza, per tutti, Cass. Pen., Sez. II, 9 ottobre 2020 n. 35024.

Mentre è ormai del tutto minoritaria l’interpretazione restrittiva, che fa rientrare nell’area di tutela dell’art. 54 i soli beni della vita e dell’integrità fisica (Cfr. P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale, 1982, Padova, Cedam, p. 221).

Qualunque sia tesi, estensiva o restrittiva, adottata nella determinazione del concetto di “danno alla persona”, è pacifico che in esso rientri il danno alla salute, bene tutelato dall’art 32 Cost. (che costituisce prima estrinsecazione del bene integrità fisica) e che viceversa vadano esclusi dal novero degli interessi tutelabili ex art. 54 c.p. i diritti patrimoniali.

[11] Trattandosi di situazione necessitante che riguardava l’agente stessa e sussistendo tutti gli altri requisiti, i giudici non si soffermano sul requisito della costrizione che, in questi casi, è in re ipsa. Sul punto, Cfr. T. Padovani, Diritto penale, XIV ed., 2025, Milano, Giuffrè, p. 227. Sulla rilevanza del significato da attribuirsi al concetto di costrizione ai fini dell’inquadramento fra le cause di giustificazioni o le scusant, per tutti, G. Marinucci-E. Dolcini- G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte Generale, XIV ed., Milano, Giuffrè, pp. 379-380.

[12] Sul significato da attribuire al requisito della proporzione, si veda F. Viganò, sub art. 54 , cit. pp. 854-856; nonché G. V. De Francesco, La proporzione nello stato di necessità, 1978, Napoli, Jovene, pp. 253  ss.

[13] Così F. Viganò, sub art. 54, cit., p. 845. Nello stesso senso, T. Padovani, Invasione di edificio e stato di necessità, in Arch.pen., 1970, p. 431.

[14] Cfr. F. Viganò, sub art. 54, cit., p. 845 e la giurisprudenza di merito ivi citata. Nota l’autore che il rinvio al diritto alla salute in questi casi avviene ove l’imputato possa dimostrare uno stato di malattia (proprio o di qualche membro della propria famiglia) già in atto e destinato verosimilmente ad aggravarsi in difetto di un miglioramento della situazione abitativa.

[15] Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404, in Foro it., 1988, I, 2515, con nota di D. Piombo. Sul punto, si veda l’ampia ricostruzione di E. Venafro, Stato di necessità e diritto all’abitazione, in Diritto Penale e Processo, fasc. 6, 1 giugno 2004, pp. 723-724.

[16] E. Venafro, Stato di necessità, cit,, p. 723.

[17] Cfr. S. Lalomia, sub Art. 633, Dolcini-Gatta (diretto da) Codice penale commentato, VI ed., 2025, Milano, Ipsoa,  p. 801, che rileva la tendenza pretoria degli anni ’50 a equiparare stato di necessità e stato di bisogno ai fini del riconoscimento dell’art. 54 c.p. oltre i ristretti limiti del pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile e la conseguente reazione da parte della giurisprudenza di legittimità, che in alcune sentenze degli anni ’70 avrebbe adottato una lettura restrittiva, ancorché lo stato di bisogno fosse determinato da problemi di salute, fra cui Cass. Pen., Sez. V, 14 febbraio 1973, n. 3484, Tavernese e Cass. Pen., Sez. V., 26 novembre 1970, n. 1210, Faini (secondo cui eventuali pericoli alla persona propria o di un familiare connessi alla mancanza di mezzi economici per fronteggiare esigenze derivanti da malattia non integrano lo stato di necessità); Cass. Pen., Sez. IV, 4 maggio 1973, n. 856, Grandi (il pericolo di un danno economico, sia pur molto grave, non realizza il presupposto per l'applicazione dell'esimente dello stato di necessita poiché esso deve essere costituito da un danno grave alla persona); Cass. Pen., Sez. III, 15 ottobre 1979, n. 2527, Gandiano, (il solo fatto di essere inabile al lavoro non configura uno stato di necessità […], poiché la moderna organizzazione sociale, venendo incontro con diversi mezzi ed istituti agli inabili al lavoro, elimina per costoro il pericolo di restare privi dello stretto necessario per il loro sostentamento quotidiano).

[18] Cfr. E. Venafro, Stato di necessità, cit., pp. 719 ss. e l’ampia ricostruzione delle pronunce ivi contenuta.

[19] G.V. De Francesco, La proporzione, cit., p. 224

[20] L’interpretazione della giurisprudenza di merito degli anni ’70 è stata inoltre criticata, come nota E. Venafro, Stato di necessità, cit., p. 722 perché basata su una lettura del concetto di “danno grave alla persona” vaga e inconferente, che finiva per identificarsi con la lesione di qualunque diritto attinenete alla personalità umana, senza individuare con precisione l’interesse che il fatto necessitato tendeva a preservare, in modo da poter definire anche l’attualità del pericolo e l’inevitabilità altrimenti.

[21] Cass. Pen., Sez. II, 13 aprile 1978, n. 12699, De Plato, in cui è stato escluso lo stato di necessita determinato da impossibilità economica e finanziaria e dal bisogno di cure mediche, sotto il profilo che l'attuale organizzazione sociale assicura anche agli indigenti la necessaria assistenza medica.

[22] Cass. Pen., Sez. I, 7 novembre 1978, n. 947, Nabil Hasten.

[23] Cass. Pen., Sez. III, 6 luglio 1982, n. 9883, Canini.

[24] Come nota Venafro, le pronunce

[25] Tanto che quella che viene individuata come prima apertura della Corte di legittimità alla lettura estensiva è avvenuta proprio con riferimento al diritto alla salute: Cass. Pen., Sez. II, 7 aprile 1972, n. 7756, Fiori, che ha riconosciuto lo stato di necessità nel caso di un ammalato gravemente, privo di casa e di risorse economiche che aveva occupato, nella stagione invernale, un appartamento disabitato per salvare se stesso e i figli da un grave danno alla salute. Sul punto, E. Venafro, Stato di necessità, cit., p. 721 nota che, a ben vedere, non si trattava nemmeno di una vera e propria interpretazione estensiva, “in quanto la salute non costituisce altro che una tutela complementare del bene dell’integrità personale intesa come presenza, nella loro totalità di tutti gli attributi fisici e psichici dell’individuo”. Lo stesso vale per un’altra pronuncia citata dall’autrice a sostegno della tesi dell’apertura della giurisprudenza alla rilevanza autonoma del diritto all’abitazione rispetto al diritto alla salute, che invero, si riferiva al caso di una madre che aveva posto in essere l’invasione per tutelare il diritto alla salute della figlia (Cass. Pen., Sez. II, 4 giugno 2003, n. 24290, Bocchino, in DPP 2004, p. 719, con nota di Venafro).

Cfr. inoltre la ricostruzione di G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte Generale, XIV ed., Milano, Giuffrè, p. 376, i quali sottolineano che in questi casi ciò che a ben vedere acquista rilievo non è tanto il diritto all'abitazione, quanto il diritto all'integrità fisica, ovvero, nel linguaggio della Costituzione, il diritto alla salute, quando non addirittura il diritto alla vita. Tanto che si trattava di fatti di invasione in cui l'agente era sia spinto dalla necessità di salvare se stesso o un membro della famiglia dal pericolo attuale di un danno grave alla salute connesso al permanere in un'abitazione malsana: ora si trattava di casi in cui l'agente viveva in un fabbricato pericolante, ora di casi in cui era già in atto una malattia, destinata verosimilmente ad aggravarsi in difetto di un miglioramento della situazione abitativa (Trib. La Spezia 16 gennaio 2008, in Riv. pen., 2008. p. 674 s.; Trib. Paola 25 maggio 2007, in Corr. merito, 2007, p. 1438 s.; Trib. Catania 26 marzo 2003, in Giur. merito, 2003, p. 1808). Nello stesso senso, F. Viganò, sub art. 54, cit., p. 845 (e la giurisprudenza di merito ivi citata per es. T. Catania 26.3.2003, Castorina, GM 2003, 1808; P. Salò 15.2.1985, Maccabiani, FI 1985, II, 406; P. Foligno 12.10.1984, Medoro, RP 1985, 311; P. Pizzo 19.1.1982, Pittella, FI 1982, II, 449; P. Roma 2.11.1980, Conti, GM 1982, III, 421; P. Pizzo 2.2.1980, La Grotteria, FI 1981,II, 351; P. Firenze 12.2.1976, Trentacosti, FI 1976, 311; nonché - in senso conf. - l’ormai risalente C. 7.4.1972, Fiori, CED 122367).

[26] Ad esempio, la Cassazione ha escluso l’operatività dell’art. 54 c.p. nel caso in cui l’invasione era stata posta in essere “per la pretesa attuazione di un principio di giustizia sociale consacrato dalla Costituzione” e non per la difesa dal pericolo attuale di danno grave alla persona cfr. Cass. Pen. Sez. II, 7 aprile 1972, n. 8264 Cipriani.

[27] Si tratta di pronunce che, coerentemente con la giurisprudenza costituzionale, collocano il diritto all’abitazione “fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione”, così, da ultimo, Corte Cost., 6 febbraio 2024, n. 28 e prima, ex multis, Corte Cost., 7 giugno 2023, n. 145; Corte Cost., 9 marzo 2022, n. 87; Corte Cost., 12 gennaio 2022, n. 43; Corte Cost., 9 giugno 2021, n. 128 e Corte Cost., 27 aprile 2021 n. 112.

[28] Secondo la Cassazione, infatti, “il concetto di ‘danno grave alla persona’ può essere esteso, in armonia con quanto stabilito dall'art. 2 della Costituzione, anche a quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica del soggetto, riferendosi alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali dev'essere ricompreso il diritto all'abitazione, in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona, fermo restando, peraltro, che tale interpretazione estensiva del concetto di ‘danno grave alla persona’ importa la necessità di una più attenta e penetrante indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate”, in questi termini Cass. Pen., Sez. II, 27 giugno 2007, n. 35580, D’Angeli, in CP 2008, p. 1023, con nota di Mereu. Nello stesso senso: Cass. Pen., Sez. II, 18 settembre 2020, n. 26225; Cass. Pen., Sez. II, 30 ottobre 2019, n. 10694, Tortorici; Cass. Pen., Sez. II, 3 maggio 2013, n. 19147, Papa; Cass. Pen., Sez. VI, 13 luglio 2012, n. 28115, Sottoferro; Cass. Pen., Sez. II, 21 dicembre 2011, n. 4292, Manco; Cass. Pen., Sez. II, 11 febbraio 2011, n. 8724, Essaki; Cass. Pen., Sez. II, 17 gennaio 2008, n. 7183, Adami; Cass. Pen., Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 19811, Passamonti; Cass. Pen., Sez. II, 19 marzo 2003, n. 24290, Bocchino, in DPP 2004, p. 719, con nota di Venafro e, ben più risalente Cass. Pen., Sez. III, 18 marzo 1983, n. 5924, Breccia. In dottrina, G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte Generale, XIV ed., Milano, Giuffrè, p. 376 e T. Padovani, Diritto penale, XIV ed., 2025, Milano, Giuffrè, p. 226.

[29] Cass. Sez II, 30 ottobre 2019, n. 10694, Tortorici. Nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. III, 2 febbraio 2022, 15654; Cass. Pen., Sez. II, 27 maggio 2022, n. 20675: Cass. Pen., Sez. II, 18 settembre 2020 n. 26225; Cass. Sez. II, 18 maggio 2018, n. 29437, in Dejure; Cass. Sez. V, 27 ottobre 2017, n. 52764, in Delure; Cass. Sez. II, 16 gennaio 2015, n. 9655, Cannalire; Cass. Pen., Sez. II, 25 settembre 2014, n. 43078; Cass. Pen., Sez. II, 3 maggio 2013, n. 19147, Papa; Cass. Pen., Sez. VI, 13 luglio 2012, n. 28115, Sottoferro; Cass. Pen., Sez. II, 11 febbraio 2011, n. 8724, Essaki; Cass. Pen., Sez. II, 27 giugno 2007, n. 35580, D’Angeli, in Cass. Pen. 2008, p. 1023, con nota di Mereu; Cass. Pen., Sez. II, 19 marzo 2003, n. 24290, Bocchino, in Dir. Pen. Proc. 2004, p. 719, con nota di Venafro.

[30] Ha infatti sostenuto la Corte che “ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe un'inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza”. Tale interpretazione altererebbe “il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto”, in questi termini Cass. Pen., Sez. II, 27 maggio 2022, n. 20675 e, nello stesso senso, la giurisprudenza citata nella nota precedente. In proposito, va tuttavia rilevata una certa incoerenza interpretativa da parte della Corte, che ha adottato questo ragionamento anche a casi in cui il pericolo, per quanto protratto nel tempo, non fosse dotato di cronicità e fosse, invece, circoscritto nel tempo, cfr. Cass. Sez. II, 16 gennaio 2015, n. 9655, Cannalire (in cui la Corte ha escluso la sussistenza della scriminante, invocata dal ricorrente in ragione dello stato di gravidanza del coniuge e ha, altresì, ritenuto irrilevante la circostanza che il precedente assegnatario dell'immobile lo avesse liberato in favore dell'imputato, spettando tale funzione all'ente pubblico preposto).

[31] F. Viganò, sub art. 54, cit., p. 842, che richiama l’impostazione della dottrina tedesca, applicabile anche all’ordinamento italiano, e M. Romano, art. 54, cit., p. 571.

[32] Cfr. par. 2 considerato in diritto.

[33] “Il remittente, ricollegandosi all’elaborazione risultante dalla giurisprudenza di questa Corte che include il diritto all’abitazione nel catalogo dei diritti inviolabili e tra i requisiti caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione, così considera il suo oggetto un bene di primaria importanza” (par. 3 ritenuto in fatto).

[34] Secondo il giudice a quo, nel caso di immobili per tanto tempo inutilizzati, lasciati in totale stato di abbandono, la funzione sociale della proprietà “scompare”, e anzi gli immobili stessi divengono “fonte di rischi e pregiudizi per l’ambiente circostante”, nonché possibili cause di “alterazione dell’assetto urbanistico del territorio programmato dalle autorità”. Inoltre, lo stato di abbandono degli immobili “appare tanto più irrispettoso della prevista funzione sociale della proprietà privata ove si consideri la persistente emergenza abitativa che connota la realtà italiana”. In tale contesto, secondo il remittente è irragionevole accordare tutela penale contro l’invasione di chi agisce la condotta di chi – per tutelare un proprio diritto inviolabile (par. 3 ritenuto in fatto).

[35] Cfr. par. 3 ritenuto in fatto.

[36] Cfr. par. 7.5 cons. dir., contrapponendo questa soluzione alla scelta del giudice a quo di invocare lo scrutinio di legittimità costituzionale dell’art. 633 c.p..

[37] Cfr. par. 7.5 cons. dir.. Secondo la Corte, si può giungere all’applicazione dell’art. 131 bis c.p. “quando la permanenza della condotta delittuosa sia cessata, tenendo conto delle modalità esecutive, delle finalità della stessa e delle conseguenze che ne sono derivate” (par. 7.7 cons. dir).

[38] Nonché di parte della dottrina, Cfr. G. Fiandaca-E. Musco, p. 324 e la giurisprudenza ivi citata (Cass. Pen., 1 ottobre 1997, in Riv. pen., 1998, 37; Cass. Pen., 17 luglio 1981, in Riv. pen., 1982,538; Cass. Pen., 15 ottobre 1979, in Riv. pen., 1980, 587; Cass. Pen., 12 dicembre 1975, in Rep. Foro it., 1977, 328).  Gli autori, proprio con riferimento al caso dell’invasione di un appartamento dell’Istituto autonomo case popolari da parte dei componenti di una famiglia in condizioni economiche disperate e in precario stato di salute, criticano l’esclusione da parte della Cassazione dell’applicabilità dell’art. 54 nei casi di bisogno economico sulla base della ricorrente motivazione per cui “alle carenze dei bisognosi può oggi far fronte la moderna organizzazione sociale con i suoi vari istituti”. Tale impostazione viene tacciata non solo di irragionevole drasticità, ma anche di eccessiva astrattezza.

[39] Tribunale di Milano, Sez. X, 27 novembre 2018, n. 13466, Il Tribunale ha assolto una donna, precedentemente sfrattata per morosità, per essersi introdotta, con i suoi due figli gravemente malati, in un immobile di edilizia residenziale pubblica a Milano. La decisione si basava sulla sussistenzadello stato di necessità nel caso si specie, posto che la donna soffriva di un disturbo ansioso depressivo aggravato da disturbo di personalità con tratti borderline, mentre i figli erano affetti uno da asma cronica ed epatite B e sindrome di Beckwith-Wiedemann.

[40] Corte Cost., 6 febbraio 2024, n. 28, par. 6 cons. dir..

[41] Il giudizio di proporzionalità che, secondo E. Venafro, Stato di necessità, cit., pp. 726-727, nel caso dell’art. 633 c.p. nella contrapposizione fra la salvaguardia del diritto alla casa e il danno patrimoniale arrecato ad un terzo porterebbe agilmente alla prevalenza del primo.

[42] Ossia il fatto che la donna abbia commesso un delitto contro il patrimonio per tutelare, prima di tutto, il proprio diritto alla salute.

[43]Cfr. la ricostruzione della posizione della dottrina sul significato del requisito della proporzione di F. Viganò, sub art. 54, cit. pp. 854 ss., che critica la tesi dottrinale, secondo la quale il giudizio di proporzione alludere ad una valutazione di economicità o meno del fatto, alla luce di un complessivo bilanciamento di tutti i fattori, oggettivi e soggettivi, che concorrerebbero a definire due valori contrapposti: quello negativo e quello positivo del fatto.

[44] In tema di inesigibilità, è d’obbligo il riferimento a G. Fornasari, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova, 1990.

[45] F. Viganò, sub art. 54, cit. pp. 854 ss. Il quale sostiene l’impraticabilità del bilanciamento tra gli interessi in pericolo salvaguardati dall’imputato e i controinteressi di volta in volta sacrificati dalla sua condotta, specie laddove questi controinteressi abbiano natura sovraindividuale, data la loro eterogeneità e disparità di scala rispetto agli interessi individuali tutelati. Si chiede l’autore se potrebbe, ad esempio definirsi in termini di “economicità” agli occhi dell’ordinamento un fatto di costruzione abusiva, lesivo dell’interesse pubblico a un ordinato sviluppo urbanistico, compiuto allo scopo di sottrarre l’imputato e la sua famiglia a precarie condizioni abitative, che rischiano di compromettere la sua stessa salute.

Sul punto, con specifico riferimento all’applicabilità dell’art. 54 c.p. ai reati edilizi commessi per soddisfare un’esigenza abitativa, si veda E. Venafro, Stato di necessità, cit., pp. 726-727.

[46] Cfr. F. Viganò, sub art. 54, cit. p. 856.