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25 Giugno 2020


Pena perpetua e giudizio abbreviato: manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

G.i.p. Alessandria, ord. 28 maggio 2020, giud. Bargero



1. Il dibattito intorno alla conformità costituzionale della scelta, cristallizzata nella l. n. 33 del 2019, di escludere l’applicabilità del rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo è quanto mai acceso. Dopo l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dello scorso autunno[1], si segnala qui un provvedimento di segno opposto. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Alessandria ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 438 comma 1-bis c.p.p., sollevata dalla difesa in relazione agli artt. 3, 24 comma 2, 27 comma 2, 111 comma 2 e 111 comma 5 Cost.

 

2. In estrema sintesi, la vicenda. Ai due imputati è contestata una pluralità di reati. In seguito alla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, viene richiesto il rito abbreviato con riguardo alla totalità delle accuse. Sennonché, l’art. 438 comma 1-bis c.p.p., introdotto dalla novella del 2019, prevede l’inammissibilità del rito speciale in parola per i delitti puniti con l’ergastolo e – rileva il giudice – uno dei reati per cui si procede appartiene a tale novero.

A tal punto, i difensori degli imputati sollevano la questione di legittimità costituzionale. A loro dire, il limite all’accesso al rito abbreviato sarebbe manifestamente irragionevole e, dunque, lesivo del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.: assoggettare a un regime processuale più sfavorevole solo talune categorie d’imputati, sulla base della pena irrogabile in astratto, potrebbe condurre all’applicazione di un differente trattamento sanzionatorio in situazioni sostanzialmente identiche, da un lato, e alla parificazione d’ipotesi ben diverse sul piano del disvalore, dall’altro.

In secondo luogo, l’art. 438 comma 1-bis c.p.p., privando gli imputati di delitti puniti con la pena perpetua del «diritto di difendersi negoziando», violerebbe gli artt. 24 comma 2, 27 comma 2 e 111 comma 5 Cost.

Infine, l’inammissibilità del rito alternativo potrebbe comportare un consistente aumento del numero di giudizi celebrati dinanzi alla Corte d’assise, con ricadute negative sia sulla durata del singolo processo sia, più in generale, sull’amministrazione della giustizia. E l’eccessiva dilatazione dei tempi processuali non sembrerebbe trovare bilanciamento nella tutela di altri interessi di rango costituzionale. Da qui, la ritenuta violazione del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 Cost.).

 

3. Per il giudice, i dubbi di legittimità costituzionale sono manifestamente infondati.

Circa la pretesa violazione dell’art. 3 Cost., egli trae spunto da quanto già affermato dalla Corte costituzionale con riferimento ai limiti oggettivi all’applicazione della pena su richiesta: la scelta delle fattispecie incriminatrici da assoggettare a un trattamento più rigoroso resta affidata alla discrezionalità legislativa. Il sindacato della Consulta è ammesso soltanto a fronte di una «sperequazione normativa tra figure omogenee di reati [che] assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione»[2].

Ciò premesso, secondo il giudice, il limite della ragionevolezza non è qui superato: mercé il divieto introdotto dall’art. 438 comma 1-bis c.p.p., il legislatore ha semplicemente inteso scongiurare che i reati più gravi, selezionati attraverso il criterio della pena edittale, venissero sottratti alla competenza della Corte d’assise. Né tale opzione contrasta con la presunzione d’innocenza (art. 27 comma 2 Cost.), posto che davanti al giudice dibattimentale quest’ultima è «pienamente salvaguardata». Gli artt. 24 comma 2 e 111 comma 5 Cost., poi, non escludono che la legge possa modulare l’accesso ai riti alternativi sulla base di «apprezzamenti di politica criminale, connessi specialmente all’allarme sociale generato dai singoli reati», nel rispetto del canone della ragionevolezza.

In merito all’asserita violazione dell’art. 111 comma 2 Cost., il giudice evidenzia come l’osservanza del principio di ragionevole durata del processo debba essere valutata con «riferimento ai tempi di celebrazione del giudizio ordinario (e non di un rito il cui svolgimento dipende da una scelta, del tutto eventuale, dell’imputato)». È chiaro che l’eliminazione della possibilità di accedere al giudizio abbreviato non giova alla speditezza processuale. Ma «la rinuncia alla contrazione dei tempi è adeguatamente controbilanciata (nell’ottica del legislatore) dalla celebrazione [del giudizio] in pubblica udienza» e dalla partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Non va, poi, confuso – prosegue il giudice – il diritto dell’imputato a essere giudicato entro un termine ragionevole con la necessità di assicurare il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il preconizzato aumento del carico di lavoro per la Corte d’assise incide principalmente sul valore protetto dall’art. 97 comma 1 Cost. e la soluzione non può che consistere nell’ampliamento della pianta organica degli uffici giudiziari.

 

4. Le conclusioni a cui perviene il giudice meritano di essere condivise. D’altro canto, Le prospettazioni difensive ricalcano, in larga parte, gli argomenti – tutt’altro che persuasivi[3] – posti dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia a sostegno della ravvisata illegittimità costituzionale dell’art. 438 comma 1-bis c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 111 comma 2 Cost.[4].

In proposito, è appena il caso di aggiungere che, sotto il profilo della ragionevolezza, la tenuta costituzionale della selezione operata dalla l. n. 33 del 2019 appare molto meno debole di quella – già ritenuta conforme a Costituzione – in materia di patteggiamento (444 comma 1-bis c.p.p.). Ciò in quanto l’individuazione delle fattispecie incriminatrici da sottrarre all’ambito applicativo del giudizio abbreviato è legata esclusivamente al criterio della severità del trattamento sanzionatorio[5]. In breve, attraverso il rinvio quoad poenam, la valutazione della gravità del reato viene rimessa alla legge penale sostanziale. Così, l’art. 438 comma 1-bis c.p.p. sfugge a qualsiasi censura ex art. 3 Cost.: eventuali «esiti applicativi discriminatori»[6] possono comunque essere scongiurati sottoponendo allo scrutinio della Corte costituzionale le singole disposizioni sostanziali, con riguardo alla pena ivi comminata. L’equivoco da cui, evidentemente, muove l’eccezione d’illegittimità costituzionale, deriva dalla scelta legislativa – per vero, assai infelice – di “piegare” gli istituti processuali al soddisfacimento di un malinteso bisogno di “certezza della pena”; locuzione, quest’ultima, «che in una stagione culturalmente lontana esprimeva una garanzia» e oggi viene invece impiegata – in una prospettiva populista – per invocare una pretesa ineluttabilità della sanzione penale[7].

Quanto, poi, alla ritenuta violazione dell’art. 111 comma 2 Cost., è agevole replicare che le limitazioni all’accesso ai riti deflativi non rientrano – né secondo la giurisprudenza costituzionale né, tantomeno, per la Corte di Strasburgo – tra i «fattori inibenti» il diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole[8]. Ciò che rileva è che il processo, a prescindere dal modulo adottato, giunga a conclusione il più celermente possibile, ferma restando la necessaria osservanza delle (altre) garanzie implicate dalla fairness[9]. Qui, però, l’equivoco sta a monte: secondo la difesa, la violazione dell’art. 111 comma 2 Cost. discenderebbe dalla mera contrazione della sfera del rito abbreviato. Così opinando, viene dato per scontato che il giudizio ordinario sia inidoneo ad assicurare il rispetto della ragionevole durata. Ma un simile assunto resta tutto da dimostrare.

Inoltre, pur condividendosi le numerose critiche circa l’opportunità di un simile intervento, non va sottaciuto come la l. n. 33 del 2019 abbia (almeno in parte[10]) valorizzato nuovamente la celebrazione del giudizio dinanzi ai giudici popolari della Corte d’assise. Ne traggono linfa sia la naturalità e la precostituzione del giudice (art. 25 comma 1 Cost.) sia la partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia (art. 102 commi 2 e 3 Cost.)[11].

 

5. Infine, l’ordinanza in esame, là dove rigetta le eccezioni ex art. 111 comma 2 Cost. e dispone il giudizio abbreviato in relazione ai soli reati non puniti con l’ergastolo, offre un contributo prezioso a favore della legittimità costituzionale dei riti speciali parziali. Nei processi oggettivamente cumulativi in cui sia contestato un delitto punito con la pena perpetua, la richiesta di giudizio abbreviato comporterà una separazione dei processi, con innegabili ricadute in termini di economia processuale.

Le implicazioni negative della “frammentazione dei procedimenti” non devono, tuttavia, essere enfatizzate. In un sistema ispirato al favor separationis, l’impossibilità di realizzare il cumulo processuale è evenienza fisiologica: non a caso, la legge, da un lato, prevede lo strumento per risolvere i conflitti teorici tra giudicati (art. 630 comma 1 lett. a c.p.p.); dall’altro, consente di applicare la disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.). Va, poi, evidenziato che l’economia processuale esprime un valore comunque sussidiario rispetto alle garanzie difensive[12]. Occorre, allora, capovolgere la prospettiva. A porsi in contrasto coi canoni del giusto processo non è l’art. 438 comma 1-bis c.p.p., nella parte in cui può dar luogo a una “scissione delle cause”, bensì il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in spregio al tenore normativo, considera inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato parziale (non coinvolgente, cioè, la totalità delle accuse)[13]. Il rilievo è tanto più fondato se si pone mente alla circostanza che il processo cumulativo dipenda, a monte, dalle scelte del pubblico ministero in ordine alle modalità di esercizio dell’azione penale oltre che dalle casuali vicende che possono condurre alla riunione delle regiudicande. Escludere l’ammissibilità della “domanda frazionata” di giudizio abbreviato, al solo scopo di salvaguardare il simultaneus processus, equivale a sacrificare una «tra le più qualificanti […] modalità […] di esercizio del diritto di difesa» sull’altare della speditezza processuale.

La speranza, dunque, è che la novella del 2019 possa determinare un revirement giurisprudenziale, aprendo definitivamente la strada – già indicata dalla Corte costituzionale [14] – ai riti speciali parziali.

 

 

[1] G.i.p. Trib. La Spezia, ord. 6 novembre 2019, F.F., in Giurisprudenza penale web, 23 gennaio 2020.

[2] Corte cost., ord. n. 455 del 2006.

[3] V. G. Spangher, L’ergastolo e l’accesso al rito abbreviato, in Giustizia insieme, 7 febbraio 2020, che ravvisa, tra l’altro, il difetto di rilevanza della questione sollevata, a causa di un’erronea interpretazione dell’art. 5 l. n. 33 del 2019 da parte del giudice rimettente.

[4] V. supra, nota 1.

[5] Non va dimenticato che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 444 comma 1-bis c.p.p. è stata sollevata proprio sulla base del rilievo che la norma prevede una disciplina differenziata in relazione, non già ai limiti di pena edittale, bensì al tipo di reato contestato.

[6] Cfr. G. Di Chiara, Giudizio abbreviato, reati “da ergastolo”, populismo penale e Stato di diritto, in Proc. pen. giust., 2019, p. 1041.

[7] G. Giostra, Disinnescare in modo sano la bomba-virus nelle carceri, in questa Rivista, 22 marzo 2020.

[8] Vale, se mai, il contrario: il mancato sfruttamento da parte dell’imputato delle possibilità offerte dal diritto interno per abbreviare la procedura può condurre la Corte europea a non ravvisare la violazione dell’art. 6 § 1 Cedu. Sul tema v. S. Buzzelli, Processo penale (ragionevole durata del), in Enc. dir., Annali, III, 2010, p. 1024 ss., alla quale si deve l’espressione precedente (p. 1024).

[9] G. Ubertis, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, Milano, 2017, p. 138.

[10] Perché il limite all’accesso al giudizio abbreviato non concerne tutti i reati previsti dall’art. 5 c.p.p.

[11] Così, C. Marinelli, Giudizio abbreviato ed ergastolo: la legge 33/2019 tra aporie esegetiche e ricadute sistematiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, p. 67; F. Zacchè, Inammissibile l’abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo: osservazioni a margine della l. 12 aprile 2019, n. 33, in Proc. pen. giust., 2019, p. 1204.

[12] In tal senso, Corte cost., sent. n. 317 del 2009.

[13] Sul tema, anche per i necessari riferimenti giurisprudenziali, cfr. B. Lavarini, Il giudizio abbreviato, Napoli, 1996, p. 50 ss.; F. Zacchè, Il giudizio abbreviato, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, XXXV.2, Milano, 2004, p. 54 ss.

[14] V., anche per la citazione precedente, Corte cost., sent. n. 82 del 2019.