Scheda  
11 Marzo 2026


Carceri insalubri e poco dignitose: sollevata q.l.c. per mancanza di un “rimedio estremo” che consenta di porre fine a una detenzione inumana


Ilaria Giugni

Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ud. 17 febbraio 2026 (dep. 4 marzo 2026), ord. n. 636, Pres. est. Bortolato


*Contributo pubblicato nel fascicolo 3/2026. 

 

1. Con il provvedimento in allegato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha sollevato, all’esito di una vicenda processuale lunga e complessa, una questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 147 c.p. e 47 ter, comma 1 ter, o.p., nella parte in cui non consentono di attivare – quale “rimedio estremo” dell’ordinamento – il rinvio facoltativo dell’esecuzione nel caso in cui la pena violi la dignità della persona detenuta traducendosi in un trattamento inumano e degradante.

Con un’articolata motivazione, il collegio rimettente ripropone così all’attenzione della Corte, sotto una diversa angolazione, una questione già emersa all’indomani della nota sentenza Torreggiani c. Italia[1].

Dopo la pesante condanna subita dal nostro paese in quella occasione, infatti, erano stati espressi dubbi di legittimità costituzionale relativamente all’assenza nel nostro ordinamento di uno strumento che permettesse la scarcerazione di persone ristrette in spazi eccessivamente esigui a causa del sovraffollamento. In quel caso, i giudici costituzionali avevano pronunciato un rigetto in rito[2]: pur ritenendo sussistente il vizio di costituzionalità, avevano rilevato una «pluralità di possibili configurazioni dello strumento normativo occorrente per impedire che si protragga un trattamento detentivo contrario al senso di umanità», rivolgendo un monito al legislatore affinché intervenisse a sanarlo secondo le modalità ritenute più opportune[3].

A 13 anni di distanza, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze torna a sollevare la questione, ampliando lo sguardo e concentrando l’attenzione sulla mancanza di un tale rimedio per fare fronte non soltanto alla carenza di spazi, ma anche alle insufficienze strutturali degli istituti e all’insalubrità delle celle e degli altri ambienti detentivi.   

 

2. Procedendo con ordine, è bene chiarire gli snodi centrali della vicenda della persona reclusa che ha condotto alla rimessione della questione di legittimità alla Corte costituzionale.

Nel 2020, l’uomo, condannato per omicidio a 22 anni di reclusione, comincia a scontare la sua lunga pena all’interno del carcere di Sollicciano. Sin da principio, le condizioni detentive che è costretto a patire appaiono assolutamente intollerabili, a causa dell’infestazione di cimici e delle infiltrazioni nelle celle, della presenza di roditori e insetti nei locali adiacenti alle cucine, dell’assenza di acqua calda e del malfunzionamento degli impianti di riscaldamento. Oltre che degli spazi non certo ampi garantiti alla popolazione detenuta (poco al di sopra del minimo di 3 mq ciascuno).

Per questa ragione, nel febbraio del 2024 la difesa del condannato propone reclamo giurisdizionale per ottenere la cessazione della violazione da parte dell’Amministrazione penitenziaria. Nelle more della decisione, qualche mese più tardi, viene altresì avanzata istanza di detenzione domiciliare – cui invero la persona reclusa non può accedere in ragione della natura del reato e del fine pena – e, in subordine, la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disciplina del differimento dell’esecuzione della pena, proprio rispetto alla mancata previsione di un rimedio per fare fronte alle ipotesi in cui la detenzione sia contraria al senso di umanità. Nel giugno del 2024, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigetta entrambe le istanze: in rito, quella di accesso alla detenzione domiciliare, trattandosi di ipotesi non prevista dal sistema; nel merito, quella relativa ai dubbi di costituzionalità per mancato esaurimento dei rimedi a disposizione del condannato. Tale provvedimento viene successivamente confermato dalla Corte di Cassazione.

Più tardi, nel dicembre del 2024, il magistrato di sorveglianza rigetta il reclamo ex art. 35 bis o.p. proposto dal condannato, ritenendo il petitum estraneo al novero dei provvedimenti adottabili dal giudice. L’impugnazione proposta avverso questa decisione viene accolta dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che nel maggio del 2025 fissa un termine di 80 giorni affinché la direzione del carcere di Sollicciano ponga fine alla violazione dei diritti della persona istante. In particolare, si suggerisce all’amministrazione di riprendere, previo eventuale nuovo appalto, gli interventi già ritenuti indispensabili di manutenzione straordinaria e impermeabilizzazione dell’istituto; di dotare, attraverso gli opportuni accorgimenti, le celle di acqua calda; di assicurare la disinfestazione duratura da insetti, roditori e parassiti di tutti i reparti detentivi e dei locali annessi.

Trascorso il termine fissato, la difesa della persona detenuta si attiva secondo l’iter previsto al comma 5 dell’art. 35 bis o.p., richiedendo l’ottemperanza del provvedimento emesso al Tribunale di Sorveglianza. Al contempo, viene rinnovato anche l’auspicio di investire la Corte costituzionale dei dubbi d’incostituzionalità riguardanti gli artt. 147 c.p. e 47 ter o.p.

Proprio nell’ambito dell’udienza fissata per verificare l’adempimento delle prescrizioni fissate da parte della direzione dell’istituto – alla fine di febbraio del 2026, a due anni, dunque, dal reclamo giurisdizionale proposto dalla persona reclusa – viene sollevata l’eccezione d’incostituzionalità di cui si è detto in apertura.

 

3. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze prende atto, infatti, della parziale e insoddisfacente risposta dell’amministrazione alle sollecitazioni contenute nell’accoglimento del reclamo e, al contempo, della scarsa utilità pratica che avrebbe la nomina di un commissario ad acta, prevista dallo stesso quinto comma dell’art. 35 bis o.p.

Da un lato, evidenzia cioè come i provvedimenti presi non risolvano le gravi carenze strutturali e le criticità sul piano dell’igiene e della salubrità degli ambienti riscontrate nel carcere di Sollicciano, anche nel corso di diverse visite svolte presso l’istituto dallo stesso presidente estensore del provvedimento. Se una disinfestazione dalle cimici è stata effettivamente compiuta in tutto l’istituto, non tutti i reparti hanno subito interventi volti a garantire la fornitura di acqua calda, la cui assenza, ricorda il collegio, non costituisce di per sé una violazione dei diritti delle persone recluse, ma contribuisce, cumulativamente agli altri fattori indicati, a determinarla. Come pure insoddisfacenti appaiono l’impermeabilizzazione dei locali e i lavori di efficientamento energetico svolti e al momento interrotti.

Dall’altro, si rileva come la nomina di un supervisore non rimedierebbe in tempi utili alla violazione dei diritti della persona istante. Le tempistiche richieste per la risoluzione delle carenze riscontrate è stimata in diversi anni e l’intervento di un commissario ad acta non potrebbe che determinare un’accelerazione della procedura, senza però abbattere il termine previsto per la consegna.  

La conseguenza è di mantenere immutata la condizione del recluso che, secondo il Tribunale, «configura un trattamento inumano e degradante poiché determina un’afflittività non giustificata dallo stato detentivo e non tollerabile nel comune sentire», e che «ha raggiunto, con l’andare del tempo, un livello tale di gravità, anche per l’effetto “accumulo”, da indurre, nella sfera giuridica e personale del detenuto, sofferenze non giustificate e non tollerabili, se non con sacrifici non richiesti né connaturali alla sua condizione di ristretto, da cui discende anche una percezione di sé caratterizzata da grave umiliazione».

 

 

4. L’impossibilità di mettere fine al grave pregiudizio arrecato al recluso istante attraverso l’iter segnato dall’art. 35 bis o.p. spinge, allora, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze a sollevare il dubbio di costituzionalità avente ad oggetto il vuoto normativo segnalato ripetutamente dalla difesa. La mancanza, cioè, di un’ulteriore ipotesi di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena in casi di condizioni detentive che integrino un trattamento inumano e degradante.

Anzitutto, si rileva che le altre soluzioni percorribili nell’immediato non consentono di risolvere la questione.  

Non quella pratica di trovare un’altra collocazione al recluso istante, poiché, osserva il collegio rimettente, «anche a voler concedere che il Tribunale di sorveglianza in accoglimento del ricorso avesse potuto ordinare, in luogo dell’effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, il mero trasferimento del ricorrente presso una diversa stanza detentiva apparentemente in condizioni migliori (da escludere nel caso del carcere di Sollicciano per le ricordate condizioni di ordine generale e di sovraffollamento che affliggono l’intera struttura), non è chi non veda come, rendendo conforme al senso di umanità l’esecuzione penale nella cella ad quam, cioè avrebbe comportato la disumanità della esecuzione della cella a qua, nella quale subito l’Amministrazione avrebbe collocato altro detenuto al posto del ricorrente vittorioso».

E neppure quelle offerte da previsioni immediatamente rinvenibili nel sistema. Per titolo di reato e durata residua della pena, «il detenuto non può beneficiare di altre misure che pure il nostro ordinamento ha previsto o per esigenze meramente (o prevalentemente) deflative (una fra tutte la misura dell’esecuzione della penale al domicilio ex l. n. 199/10) o per scopi di umanizzazione ovvero, in senso lato, a fini rieducativi (che abbiano come conseguenza, seppur indiretta, quella di sottrarre il condannato a carcerazioni degradanti)».

Lo stesso vale anche per l’art. 147 c.p., oggetto della questione, che non può essere “slabbrato” ricomprendendovi l’ipotesi in questione, poiché è una disposizione che «prevede casi tassativi di univoca interpretazione, non estensibili in via analogica per il divieto di cui all’art. 14 prel., trattandosi di una norma che fa eccezione alla regola generale per cui le pene detentive vanno sempre eseguite». In particolare, il limite invalicabile fissato dal testo della disposizione, non consente di equiparare la condizione di chi sconti la pena in condizioni disumane e degradanti a quella di chi sia affetto da una “grave infermità fisica”, come previsto al numero 2.

La questione di legittimità costituzionale segnalata dalla difesa è, in definitiva, certamente rilevante ai fini della soluzione del caso oggetto di scrutinio: l’inserimento di una nuova ipotesi di differimento dell’esecuzione della pena, e dunque dell’applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter o.p., inciderebbe senza dubbio sulla vicenda del condannato istante, potendo determinarne la traduzione presso la casa di una familiare per proseguire l’espiazione della pena, vista l’assenza di pericolo di reiterazione di reati.

Allo stesso modo, anche la via dell’interpretazione conforme non risulta utilmente esperita: non è possibile sanare il vizio riscontrato sul piano ermeneutico, poiché si tratterebbe di un’operazione analogica vietata.

 

5. Al contrario, è possibile e occorre richiedere un intervento additivo “a rime possibili” alla Corte costituzionale. V’è più d’una ragione, infatti, secondo il collegio rimettente, per dubitare della compatibilità a Costituzione della mancata previsione di un rimedio per il caso limite oggetto di scrutinio, come per tutti quelli analoghi.

In primo luogo, ne risulterebbe violato l’art. 27, comma 3, Cost., sotto il duplice profilo del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del finalismo rieducativo. Sul punto, osserva il giudice a quo, «mentre la pena non ‘può’ consistere in un trattamento contrario al senso di umanità, essa nel contempo ‘deve’ tendere alla rieducazione del condannato con ciò significando che se la finalità rieducativa rimane nell’ambito del ‘dover essere’ e quindi su un piano esclusivamente finalistico – la pena è legale anche se la rieducazione verso la quale deve obbligatoriamente tendere non viene in concreto raggiunta – viceversa la non disumanità attiene al suo essere medesimo – la pena è legale solo se non consiste in trattamento contrario al senso di umanità». Con la conseguenza di non poco momento che «la pena inumana è ‘non pena’ e dunque va necessariamente sospesa o differita in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da non garantire il rispetto della dignità del condannato».

Sul punto, si aggiunge, «ogni pena eseguita in condizioni di ‘inumanità’ non può mai dispiegare pienamente la sua finalità rieducativa poiché la restrizione in spazi angusti, a ridosso di altri corpi, in condizioni di degrado e di insalubrità, produce invalidazione di tutta la persona e quindi deresponsabilizzazione e rimozione del senso di colpa, non inducendo nel condannato quel significativo processo modificativo che, attraverso il trattamento individualizzato, consente l’instaurazione di una normale vita di relazione».

La pena, inoltre, rammenta il collegio rimettente, è ‘non pena’ non soltanto quando è eseguita in spazi esigui e insufficienti, ma anche quando, più in generale, la concreta quotidianità detentiva sia caratterizzata da ulteriori criticità significative. Il giudice a quo rammenta che, secondo la Corte di Strasburgo, «se lo spazio a disposizione per ciascun detenuto costituisce solo un indice particolarmente pregnante del carattere degradante e inumano della detenzione, la violazione dell’articolo 3 CEDU non può tuttavia essere ridotta ad un mero calcolo numerico e deve essere accertata sulla base di una valutazione onnicomprensiva che tenga conto delle concrete condizioni detentive sperimentate dall’istante». Di fatto, dunque, l’impossibilità di porre fine alla carcerazione del detenuto reclamante viola anche l’art. 117 Cost. in relazione all’appena citato parametro convenzionale.

Infine, dubbi vengono espressi anche sulla compatibilità con l’art. 2 Cost. che riconosce la dignità umana quale valore primario e indiscutibile dell’ordinamento, e con l’art. 25, comma 2, Cost., che esprime «l’esigenza che il detenuto non sia sottoposto a una pena più grave di quella prevista dalla legge e pronunciata dal giudice, esigenza viceversa contraddetta proprio da una carcerazione contraria al senso di umanità, la quale rappresenta un “di più” di punizione privo di base legislativa».

 

5.1. Come anticipato, il ‘verso’ della soluzione del vulnus di costituzionalità riscontrato è l’inserimento di un’ulteriore ipotesi di differimento facoltativo della pena, quale “rimedio estremo”, che, «quando non sia altrimenti possibile mediante le ordinarie misure dell’ordinamento penitenziario, permetta una fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario, eventualmente correlata all’applicazione nei suoi confronti di misure di controllo non carcerarie». Lo scopo non quello di «introdurre nel sistema uno strumento capace di porre termine al sovraffollamento carcerario né quello di risolvere le annose questioni “edilizie” delle strutture penitenziarie italiane», ma «quello di apprestare una tutela per il singolo che, di volta in volta, si trovi a subire un trattamento non conforme ai principi fissati dall’art. 27, terzo comma, Cost.».

Il collegio rimettente sottolinea che si tratti di un’operazione manipolativa ammissibile perché “a rime possibili”, «che non eccede i poteri di intervento della Corte e non implica scelte affidate alla discrezionalità del legislatore perché incide su una norma cardine del sistema, prevista a buon diritto dallo stesso codice penale, diretta a ricondurre ai principi di non disumanità la pena detentiva ove la legalità stessa dell’esecuzione venga messa in discussione da condizioni estreme di detenzione».

Anche il precedente rigetto in rito dei giudici costituzionali non rappresenta, secondo il giudice a quo, un ostacolo: non soltanto sono trascorsi più di 12 anni, ma il quadro normativo «è rimasto pressocché immutato, tranne per l’introduzione dei rimedi preventivi e risarcitori (artt. 35-bis e 35-ter o.p.)», che in questo caso non consentono comunque di uscire dall’impasse.

 

***

 

6. Esaminati i passaggi più rilevanti dell’articolata motivazione dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, non è semplice immaginare quale potrà essere la decisione della Corte costituzionale.

Se, non diversamente da quanto avvenuto per la c.d. affettività inframuraria[4], i giudici valorizzeranno il tempo trascorso dal monito rivolto alle Camere, introducendo un nuovo strumento nel sistema, magari sfruttando e meglio precisando i confini del “rimedio estremo” tratteggiato dal collegio rimettente.

Oppure, se non si pronunceranno sul merito della questione, ritenendo che si tratti di una questione di politica penitenziaria spettante al Parlamento, magari aggiungendo un nuovo e più stringente appello affinché il legislatore intervenga.

O ancora, se la Corte eserciterà prima di tutto i propri poteri istruttori, per acquisire specifiche informazioni ritenute indispensabili ai fini della decisione (quale, ad esempio, il numero dei possibili soggetti interessati dall’attivazione del nuovo strumento), come avvenuto nel giudizio avente ad oggetto la disciplina in materia di REMS[5].

Restano, tuttavia, almeno due dati con cui farei conti sin da subito. In primo luogo, occorre tenere a mente che la condizione della persona reclusa che ha dato l’abbrivio alla vicenda non è un unicum, e che non sempre chi si trova in una situazione analoga riesce a comunicare all’esterno il proprio disagio e può contare su una così strenua e valorosa difesa dei suoi diritti. In secondo luogo, non bisogna trascurare il fattore tempo: due anni sono stati necessari per giungere a investire la Corte costituzionale della questione, e a questo tempo già trascorso dovrà aggiungersi quello del processo costituzionale e quello della decisione. Nel frattempo, la persona reclusa istante resta “dentro”, senza che neppure siano alleviate le condizioni inumane e degradanti cui l’ordinamento la sottopone. E così tutti coloro i quali, invisibili e non censiti, si trovino costretti a vivere la medesima realtà.  

 

 

 

[2] Cfr. Corte cost., 22 novembre 2013, n. 279, Pres. Silvestri, red. Lattanzi, in Dir. pen. cont., 2014, con nota di A. Della Bella, Il termine per adempiere alla sentenza Torreggiani  si avvicina a scadenza: dalla Corte costituzionale alcune preziose indicazioni sulla strategia da seguire.

[3] La sentenza, in particolare, si concludeva con un appello stringente: «questa Corte deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia» (§ 8).

[4] Corte cost. 26 gennaio 2024 (ud. 6 dicembre 2023), n. 10, Pres. Barbera, red. Petitti, in questa Rivista, con nota di I. Giugni, Diritto all’affettività delle persone detenute: la Corte costituzionale apre ai colloqui intimi in carcere.

[5] Corte cost., ord. 24 giugno 2021, n. 131, Pres. Coraggio, Red. Viganò, in questa Rivista.