C. eur. dir. uomo, sez. I, 21 maggio 2026, Pelle c. Italia
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Con una decisione depositata lo scorso maggio, la Corte EDU ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione, ritenendo che la negazione di un’adeguata fisioterapia a una persona paraplegica ristretta in carcere integri un trattamento inumano e degradante. Il ricorrente – Francesco Pelle, condannato all'ergastolo per gravi reati tra cui associazione mafiosa, omicidio e strage, e affetto da paraplegia agli arti inferiori e costretto su sedia a rotelle da lungo tempo – lamentava l’incompatibilità del proprio stato di salute con la quotidianità detentiva e, in particolare, l’impossibilità di ricevere in carcere le cure di cui necessitava in modo continuativo.
Superata l’eccezione in rito sollevata dal governo italiano, i giudici di Strasburgo hanno affrontato il merito del ricorso, richiamando la propria giurisprudenza sull’obbligo di tutelare la salute e il benessere delle persone recluse, come sintetizzata nella sentenza Rooman c. Belgio (§ 31). La Corte EDU ha ricostruito puntualmente la vicenda clinica e giudiziaria del ricorrente: è emerso che la necessità di una fisioterapia regolare era stata riconosciuta sin dal 2009 – quando, durante il giudizio di cognizione, la Corte di Assise di Locri aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari proprio per consentire lo svolgimento di un tale tipo di trattamenti – e ribadita in numerosi atti successivi, nel corso dell'espiazione della pena, ripresa nel 2021 dopo un periodo di latitanza del ricorrente. Nonostante le ripetute attestazioni, si è preso atto che Pelle aveva potuto effettuare soltanto 19 sessioni tra giugno e agosto 2022 e ulteriori 10 sessioni nel novembre 2022, per poi non ricevere alcuna terapia sino all'aprile 2025, quando gli fu fornito unicamente un telaio per la stazione eretta all’interno della cella per persone disabili in cui era ristretto (§§ 35-37).
La Corte ha ritenuto particolarmente significativa una contraddizione interna alle stesse valutazioni delle autorità italiane: nel gennaio 2023 la direzione sanitaria del carcere di Parma aveva riconosciuto che il ricorrente necessitava di «un trattamento fisioterapico permanente»; eppure, appena quattro mesi dopo, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna aveva dichiarato lo stato di salute del ricorrente compatibile con la detenzione, senza confrontarsi con le rilevazioni del personale sanitario della struttura detentiva. Decisione, quest’ultima, poi confermata dalla Corte di Cassazione senza affrontare le specifiche censure sollevate dal ricorrente (§§ 38-39).
Tali elementi sono stati giudicati sufficienti a concludere che il ricorrente non avesse ricevuto cure mediche adeguate e che il trattamento subito avesse superato la soglia di sofferenza inevitabilmente connessa alla detenzione, integrando così gli estremi del trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU (§ 40).