Scheda  
13 Luglio 2026


Appello del Pubblico Ministero nel rito abbreviato: un nuovo contrasto di giurisprudenza


Guglielmo Leo

Cass., sez. V, ord. 2 luglio 2026 (dep. 6 luglio 2026), n. 25385, Pres. Miccoli, rel. Nerucci, est. Miccoli; Cass., sez. II, sent. 23 aprile 2025 (dep. 29 maggio 2025), n. 20143,  Pres. Verga, rel. est. Nicastro 


1. Un aperto contrasto tra recenti decisioni della Corte suprema segna l’ennesimo passaggio nella controversa storia delle impugnazioni concernenti le sentenze di rito abbreviato, che naturalmente si innesta nella più vasta evoluzione subìta dalla disciplina generale dell’appello.

 

2. Si tratta nella specie del gravame proponibile dal pubblico ministero contro le sentenze assolutorie emesse in esito al giudizio speciale.

Nell’assetto originario del rito, la parte pubblica era ammessa a proporre appello solo contro le sentenze di assoluzione, fatta salva l’analoga possibilità riconosciutale per le decisioni di condanna, ove risultasse modificato il titolo del reato. Di fatto, quando aveva interesse a ribaltare una decisione assolutoria, con esito di condanna, il pubblico ministero godeva di un’ampia facoltà di gravame, assimilabile a quella accordata per il giudizio ordinario (art. 443 c.p.p., in relazione all’art. 593, comma 1, nel testo in allora vigente).

In seguito, anche sullo specifico terreno del rito speciale, era intervenuta la vasta riforma delle impugnazioni attuata mediante la legge n. 46 del 2006 (cd. legge Pecorella). Il comma 1 dell’art. 443 — come modificato ex art. 2 della legge citata  — stabiliva ormai che « l’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento ». Per l’occasione, e per inciso, era stata eliminata anche la deroga alla preclusione nel caso di gravame mirato ad una modifica della formula assolutoria.

La preclusione era stata dunque radicale, ancor più che per il giudizio ordinario (ove almeno rimaneva ammissibile il gravame nel caso di prove nuove e decisive, scoperte o sopravvenute al giudizio di primo grado), e si accompagnava all’esclusione concomitante dell’appello anche riguardo alle sentenze di condanna, salvo il caso di modifica del titolo di reato (art. 443, comma 3). Insomma, all’indomani della riforma, l’imputato ammesso al rito abbreviato si muoveva con la garanzia che la parte pubblica non avrebbe potuto appellare la sentenza né in caso di suo proscioglimento né in caso di sua condanna, salva solo l’eventualità che, con la decisione di condanna, il giudice conferisse al fatto una nuova qualificazione giuridica.

La sperequazione tra le parti, nell’ambito specifico del giudizio abbreviato, era poi divenuta eclatante quando la preclusione dell’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento era stata rimossa, in riferimento al giudizio ordinario, con la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593, aveva escluso che la parte pubblica potesse appellare, appunto, contro le sentenze di proscioglimento (Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26).

Non aveva avuto successo, nella pratica giudiziaria, il tentativo di estendere gli effetti della decisione al gravame proponibile nell’ambito del rito speciale. Ad ogni modo, la questione era stata presto superata grazie ad una nuova decisione della Consulta, che aveva dichiarato la « illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 [...] nella parte in cui, modificando l’art. 443, comma 1 [...] esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato » (Corte cost., 20 luglio 2007, n. 320).

Insomma, di nuovo appellabili dalla parte pubblica anche i proscioglimenti intervenuti in esito al rito abbreviato, ed anzi la decisione della Consulta aveva sortito un effetto ampliativo rispetto alla disciplina rimossa mediante la dichiarazione di illegittimità, perché ne era derivata per il pubblico ministero la possibilità di appellare non solo per chiedere la condanna dell’imputato assolto, ma anche semplicemente per ottenere una diversa formula di proscioglimento, ciò che prima della riforma era precluso.

 

3. In anni recenti il quadro assestatosi dopo le decisioni della Consulta è stato di nuovo profondamente inciso per effetto di modifiche della disciplina generale dell’appello.

In occasione della cd.  riforma Cartabia, il testo del comma 3 dell’art. 593 c.p.p. è stato modificato al fine di escludere la possibilità di appello contro sentenze di condanna con le quali sia stata inflitta la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 34, comma 1, lettera a del d.lgs. n. 150 del 2022). Soprattutto, per quel che riguarda le sentenze di assoluzione, la legge n. 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2, comma 1, lettera p) ha modificato il comma 2 dell’art. 593, in guisa che, a far tempo dal 25 agosto 2024, il pubblico ministero non può impugnare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cioè per i reati riguardo ai quali si procede mediante citazione diretta.

Tutto ciò, com’è noto, con riferimento  ad un catalogo di illeciti significativamente ampliato per effetto della citata legge Cartabia, ed esteso a fattispecie di gravità anche notevole, dal rilevante impatto sociale.

Nel frattempo, nessun intervento diretto si è registrato quanto al testo dell’art. 443 c.p.p., specificamente concernente il rito abbreviato. Almeno sul piano letterale, dunque, la disciplina speciale per il rito, è rimasta e rimane quella costruita dalla convergenza tra la legge Pecorella e la sentenza n. 320 del 2007 della Corte costituzionale: il pubblico ministero (e l’imputato)  « non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento », ma questa regola è illegittima « nella parte in cui […] esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato ».

Risulta evidente, a questo punto, come occorra sciogliere il nodo della relazione tra la norma generale ormai vigente e la disciplina particolare che appena si è descritta, frutto dell’interazione tra il testo legislativo e la decisione manipolativa della Consulta.

 

4. Con una prima decisione sul punto, la Corte suprema ha affermato che sarebbero divenute inappellabili, per effetto della riforma Nordio, anche le decisioni di proscioglimento pronunciate in esito al giudizio speciale, visto che la lettera del nuovo art. 593, comma 2,  stabilisce la regola di inappellabilità in termini generali, senza limitarne la portata alle sole decisioni dibattimentali (Cass., sez. II, 23 aprile 2025, n. 20143, C.E.D., n. 288070-01).

Nel relativo procedimento il Procuratore generale aveva sostenuto la tesi opposta, respinta come detto dalla Corte (ma poi sostanzialmente accolta con la decisione più recente, di cui si dirà tra breve). Per questa ragione non è dato conoscere la posizione della parte pubblica sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate dal pubblico ministero ricorrente per il caso, appunto, che il gravame dovesse essere considerato inammissibile. La Corte, dal canto proprio, ha considerato irrilevanti le questioni prospettate dal ricorrente (in breve: l’atto di impugnazione, in quanto proposto anche per motivi di legittimità contro una sentenza ritenuta inappellabile,  è stato riqualificato  come ricorso per cassazione, accolto per i vizi della sentenza censurata, posta quindi ad  oggetto di un annullamento con rinvio).

Merita piuttosto una sintesi il ragionamento condotto sulla valenza generale della preclusione introdotta dalla cd. legge Nordio.

La Corte ha contestato in particolare l’argomento secondo cui l’invariata disciplina dell’art. 443, comma 1, nel testo manipolato dalla sentenza n. 320 del 2007, si atteggerebbe a regola speciale rispetto, appunto, alla normativa di carattere generale (per altro priva di disposizioni derogatorie). Gli effetti omnicomprensivi della relativa riforma non troverebbero ostacolo in quanto disposto dalla Corte costituzionale con la più volte citata sentenza n. 320 del 2007. Quella decisione, infatti, non avrebbe implicato una addizione rispetto al testo dell’art. 443 in allora vigente, ma una ablazione parziale della regola preclusiva sopraggiunta: incostituzionale non l’art. 443, ma l’art. 2 della legge n. 46 del 2006 « nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato ». Di conseguenza, la ripristinata ammissibilità dell’appello del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione non sarebbe derivata da un  testo “addizionato” del citato art. 443, ma dalla disposizione generale contenuta al comma 2, primo periodo, dell’art. 593 c.p.p., nella versione allora vigente (« il pubblico ministero può appellare contro sentenze di proscioglimento  »). L’incidenza determinante di quella disposizione sulla disciplina del rito abbreviato sarebbe stata “compressa” dalle modifiche recate con la legge n. 46 del 2006 all’art. 443, ma poi si sarebbe poi “riespansa” grazie all’ablazione decisa dalla Consulta mediante la sentenza n. 320 del 2006.

Da un ragionamento siffatto la Corte aveva fatto discendere l’inesistenza di una disciplina speciale fondata sull’art. 443, e, correlativamente, la perdurante rilevanza generalizzata del comma 2 dell’art. 593, “operativo” riguardo al giudizio abbreviato già prima della riforma Nordio, e tale rimasto dopo la novella del 2024, che ormai determina una preclusione generalizzata dell’appello.

 

5. Ecco però una recentissima decisione in aperto contrasto rispetto alla pronuncia appena richiamata. Con tale decisione (Cass., sez. V, 2 luglio 2026, n. 25385, non ancora massimata), sottoscritta dalla sola Presidente del Collegio, la Corte — nell’affermare la perdurante ammissibilità dell’appello del pubblico ministero contro le sentenze assolutorie di rito abbreviato —  ha enunciato il seguente principio di diritto: « la limitazione al potere di appello del pubblico ministero prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, riguarda le sentenze di proscioglimento assoggettate alla disciplina generale dei casi di appello e non si estende alle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., pronunciate all'esito del giudizio abbreviato, per le quali continua a trovare applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 443 cod. proc. pen.».

Posto l’obiettivo di verificare se la limitazione introdotta dal legislatore nel 2024 riguardo ai reati perseguiti con citazione diretta « opera indipendentemente dal rito celebrato, ovvero se debba ritenersi circoscritta alle ipotesi assoggettate alla disciplina generale dell’art. 593 cod. proc. pen., restando ferme le regole speciali previste per il giudizio abbreviato », la Corte si è confrontata direttamente ed apertamente con il precedente contrario.

In quel contesto non sarebbero state adeguatamente considerate la collocazione sistematica dell’art. 443 e la funzione dallo stesso svolta quale disciplina speciale delle impugnazioni nel giudizio abbreviato. Di più, la decisione contraria avrebbe completamente trascurato il significato sistematico della sentenza n. 320 del 2007, intervenuta direttamente (a giudizio della Corte) sulla disciplina speciale dettata dall'art. 443, sia pur mediante una censura portata alla norma modificatrice.

La pronuncia della Consulta dovrebbe essere letta nel contesto normativo e giurisprudenziale nel quale venne deliberata, e valutata non solo in base al tenore letterale del dispositivo, ma anche alla luce della complessiva ratio decidendi (è citato un precedente, a tale proposito: Cass., Sez. un., 19 dicembre 2006, n. 14535/07, C.E.D. n. 235909). Dunque, non sarebbe metodologicamente corretto attribuire un rilievo decisivo alla natura formalmente ablatoria della decisione costituzionale, prescindendo dalle ragioni che avevano condotto la Consulta a intervenire, comunque, sulla disciplina speciale stabilita nell'art. 443. Del resto i Giudici costituzionali, all’epoca della sentenza n. 320, avevano già deliberato la sentenza n. 26 del 2007, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 46, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, aveva escluso che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento (fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, in caso di prova nuova decisiva): se avesse attribuito all’art. 593 il ruolo di norma generale ed omnicomprensiva sull’appellabilità delle sentenze di proscioglimento, la Consulta avrebbe presumibilmente rilevato l’inutilità di un intervento dedicato specificamente all’art. 443.

Dunque, secondo la Cassazione più recente, avendo riguardo alla  complessiva valutazione costituzionale compiuta nella materia in questione, dovrebbe ritenersi che il regime delle impugnazioni nel rito speciale non sia costruito esclusivamente sull'art. 593, proprio alla luce del percorso argomentativo seguito dalla Corte costituzionale, fondato su specifiche dissimmetrie rinvenute nel sistema riguardo al giudizio abbreviato.

Può essere utile in effetti ricordare — a prescindere dall’incidenza di questo approccio per la soluzione del problema — che la Consulta non si era limitata all’accurata e prevedibile rievocazione dei temi già affrontati nella sentenza n. 26. Erano entrati in gioco, nella sua motivazione, anche i progressivi interventi di assestamento, nella disciplina del rito, a favore degli interessi difensivi e con riduzione delle prerogative della parte pubblica (a cominciare dalla rimozione del consenso per l’innesto del rito speciale). Il pubblico ministero, « trovandosi, di conseguenza, a “subire” una scelta del tutto unilaterale dell'imputato, da cui deriva la perdita della possibilità di coltivare le prospettive dell'accusa in dibattimento, […] vede attualmente circoscritto il suo ruolo, quale parte processuale nel giudizio abbreviato — ove si eccettui l'eventuale diritto alla prova contraria rispetto alle integrazioni probatorie richieste dall'imputato — al semplice contributo dialettico in sede di discussione; mentre la decisione del giudice può ormai approdare a ricostruzioni del fatto anche totalmente alternative rispetto a quelle desumibili dagli atti di indagine raccolti dallo stesso pubblico ministero: e ciò per effetto tanto di integrazioni probatorie officiose o richieste dall'imputato, quanto di apporti da parte di quest'ultimo, realizzati […] attraverso lo strumento delle investigazioni difensive, i cui risultati sono anch'essi utilizzabili nel giudizio abbreviato ». Di qui la conclusione essenziale: la riforma Pecorella aveva prodotto «un quadro d'assieme antitetico rispetto alla possibilità di giustificare l'integrale ablazione del potere di appello del pubblico ministero, avverso le sentenze di proscioglimento, in una prospettiva di riequilibrio complessivo dei poteri accordati alle parti nell’ambito del rito de quo ».

Tornando alla recentissima motivazione della Corte suprema, occorre dar conto di alcuni argomenti ulteriori.

Intanto, se il legislatore avesse inteso estendere al rito abbreviato il nuovo limite all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, sarebbe stato più coerente (ma sarebbe forse meglio dire più “diligente” o “prudente”) un intervento concomitante sull’art. 443. Vi sarebbe poi un problema di coerenza interna del sistema, che tuttora conferisce al pubblico ministero il potere di appellare decisioni liberatorie adottate in fasi processuali anteriori al giudizio, quali le sentenze di non luogo a procedere,  che possono definire l’udienza preliminare (art. 428) o l’udienza predibattimentale (art. art. 554-quater).

Nel contempo, la tesi della inappellabilità condurrebbe  ad una sostanziale perdita di funzione dell’art. 443, «che cesserebbe di operare quale disciplina unitaria delle impugnazioni nel giudizio abbreviato per assumere una portata applicativa soltanto parziale e residuale. La regolamentazione delle impugnazioni verrebbe infatti ricostruita attraverso il rinvio alla disciplina generale, con la conseguenza che l'ambito di operatività della norma speciale risulterebbe variabile in funzione delle modifiche apportate dal legislatore alle disposizioni comuni ». La norma dedicata al rito speciale, in altre parole, assumerebbe valenza solo residuale, destinata ad operare soltanto negli spazi non occupati dalla normativa generale, sebbene il legislatore non abbia mai manifestato una simile volontà.

Inoltre, l’assenza di deroga espressa per il giudizio abbreviato nell’ambito del testo novellato dell’art. 593 non basterebbe certo ad escludere un sostanziale rapporto di genere a specie con riguardo all’art. 443. La prima disposizione, «proprio in quanto disposizione generale destinata a disciplinare i casi ordinari di appello, opera nei limiti in cui non sia prevista una diversa regolamentazione speciale », che nella specie si rinviene, appunto, all’art. 443 c.p.p. D’altronde la necessità o almeno la piena congruenza di una disciplina speciale per il giudizio abbreviato trova conferma   — secondo la Corte — nelle caratteristiche del rito, così puntualmente evidenziate dalla stessa Corte costituzionale (supra).

 

6. La soluzione della questione controversa è assai urgente per la rilevanza del suo oggetto, che riguarda una mole enorme di procedimenti ed attinge la fisionomia essenziale del giudizio abbreviato.

Se trovasse conferma l’orientamento che assume la sopravvenuta inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, di nuovo l’imputato, con la domanda di accesso al rito, cumulerebbe agli altri vantaggi la certezza che decisioni per lui favorevoli sarebbero quasi sempre insuscettibili di appello da parte del pubblico ministero, che si tratti di assoluzione o di condanna, salvo il caso di riqualificazione del fatto da parte del giudice. E tra gli altri vantaggi, com’è noto, si è recentemente aggiunto il diritto ad una riduzione della pena in fase esecutiva, sul solo presupposto della mancata impugnazione difensiva riguardo alla sentenza di condanna (art. 442, comma 2-bis, c.p.p.).

Nel frattempo, e non imprevedibilmente, si riavvia il “movimento” di censura alle manovre legislative sulla disciplina generale dell’appello a disposizione del pubblico ministero. Per il vero, la Cassazione ha già dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riguardo al comma 2 dell’art. 593 ed alla preclusione dell’appello con riguardo ai reati perseguibili con citazione diretta, proposta in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione (Cass., sez. VI, 26 marzo 2026, n. 14480, C.E.D., n. 289854-01). Una questione analoga, tuttavia, è stata sollevata dalla Corte d'appello di Milano con ordinanze dell’8 aprile 2026 (in Gazzetta Ufficiale - Prima Serie speciale – Corte costituzionale, n. 19 del 13 maggio 2026). È quindi possibile che, sul tema, intervenga presto anche una significativa presa di posizione della Consulta.