Scheda  
29 Aprile 2026


Nozione di manodopera ai fini del campo di applicazione dell’art. 603-bis c.p.: una prospettiva giuslavoristica


Giuseppe Mautone

Cass. sez. IV, sent. ud. 24 marzo 2026, n. 12685, Pres. Vignale, Rel. Pezzella


1. La vicenda oggetto della sentenza in commento trae origine da un’indagine della Guardia di Finanza nei confronti di un’impresa operante nel settore della distribuzione di carburante, avviata a seguito della querela presentata da un ex dipendente. Dalle attività investigative, svolte mediante videoriprese e intercettazioni telefoniche, emergeva che alcuni lavoratori addetti alla stazione di servizio, impiegati come c.d. «pompisti», erano sottoposti a condizioni retributive difformi rispetto a quelle previste dalla disciplina collettiva e legale. In particolare, veniva ipotizzata la corresponsione di retribuzione per un orario inferiore a quello effettivamente svolto, la mancata corresponsione di emolumenti accessori per il lavoro festivo e notturno, nonché un sistema in forza del quale la tredicesima mensilità risultava solo apparentemente corrisposta ai lavoratori, ai quali veniva in realtà richiesto di restituire quanto ricevuto, con la prospettiva di una eventuale nuova corresponsione, totale o parziale, subordinata al raggiungimento di specifici risultati aziendali. Sulla base di tali elementi, agli indagati veniva contestato il delitto di sfruttamento di manodopera ai sensi dell’art. 603-bis c.p., in relazione a più lavoratori ritenuti versare in stato di bisogno. Il Giudice per le indagini preliminari applicava nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo sussistenti sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame di Messina, adito dagli indagati, confermava il provvedimento, valorizzando in particolare le risultanze investigative relative alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e al trattamento economico applicato ai dipendenti.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, con cui gli indagati deducevano, tra l’altro, l’erronea configurazione del requisito dello sfruttamento, l’insussistenza dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché vizi motivazionali in ordine all’elemento soggettivo del reato e alle esigenze cautelari. La Corte di cassazione, investita della questione, ha ritenuto infondato il motivo relativo alla configurabilità dello sfruttamento, reputando adeguata la motivazione del giudice cautelare sotto tale profilo, ma ha accolto la censura concernente lo stato di bisogno, evidenziando l’insufficienza della motivazione nella parte in cui non procede a una valutazione concreta e individualizzata delle condizioni dei singoli lavoratori. In conseguenza di tale rilievo, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata, demandando al Tribunale del riesame un nuovo esame limitatamente al profilo dello stato di bisogno, ritenuto assorbente rispetto alle ulteriori censure.

Nell’ambito della motivazione, la Corte ha altresì precisato che la nozione di «manodopera» rilevante ai fini dell’art. 603-bis cod. pen. deve essere riferita alle prestazioni di lavoro subordinato a contenuto prevalentemente manuale, potendo pertanto includere anche attività svolte nel settore dei servizi, purché caratterizzate da tale requisito; per l’effetto, l’attività degli addetti alle pompe di benzina è stata ritenuta inclusa nel campo di applicazione della norma.  

 

2. L’effettiva portata del principio di diritto da ultimo indicato a proposito del campo di applicazione della norma può essere effettivamente compresa solo alla luce del precedente di cui a Cass. Pen, Sezione II, 18.9.2024, n. 43662: la pronuncia in commento lo richiama ed esplicitamente dichiara di precisarlo.  Secondo la precedente sentenza del 2024, il sostantivo «manodopera» doveva essere inteso nel senso per cui il campo di applicazione della norma è limitato al solo caso in cui l’utilità del lavoro consista dall’apporto collettivamente reso da un gruppo di lavoratori, che sia privo di qualificazione professionale e che sia impegnato in attività manuali; pertanto, doveva restare escluso dal campo di applicazione del reato ogni caso in cui l’utilità dell’attività di lavoro comunque dipendesse o fosse sensibile alle specifiche caratteristiche dell’apporto del lavoro individuale, e non del gruppo. Si riportano all’uopo brevi estratti; secondo la Corte, il termine «manodopera» è «semanticamente legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoro privo di qualificazione»;  è un «nome collettivo all'interno del quale l'individuo e le sue capacità perdono significato a fronte della potenzialità produttiva che il gruppo di lavoratori può esprimere»; sicché «tutto ciò è estraneo al lavoro intellettuale … poiché l'intelletto ed il suo uso costituiscono elemento identitario ed individualizzante che non può essere svilito, disperdendolo nella categoria generica della manodopera». In realtà quindi, nell’economia della motivazione del 2024, l’esclusione del lavoro intellettuale conseguiva alla intrinseca sua individualità. Il descritto esito interpretativo della pronuncia del 2024 si ricollegava al dato storico della genesi della norma, legata a doppio filo alla necessità di risposta dell’ordinamento nel 2011 all’emergenza dello sfruttamento dei braccianti agricoli nelle campagne meridionali; dall’esame delle motivazioni, si coglie l’intento della Suprema Corte di delineare all’uopo una categoria generale e astratta che fosse disegnata a misura di quell’esperienza storica specifica.

L’idealtipo dell’utilità rinveniente dal solo gruppo, restando indifferente l’apporto individuale è di difficile riscontro pratico. Secondo la sensibilità corrente, è difficile prefigurare un’utilità, che sia insensibile alla variabilità e all’originalità dell’apporto di ciascuno dei componenti del gruppo organizzato. Ai fini ricostruttivi, può essere utile annotare che la definizione tracciata, ispirata come si è detto ad una determinata percezione del lavoro agricolo, ricorda descrizioni del lavoro della Prima Rivoluzione Industriale, quando: « attraverso l'impiego sempre più sistematico di masse di soggetti, ai quali si chiede soprattutto o soltanto il dispendio di energie fisiche per il necessario funzionamento delle nuove macchine, induce piuttosto alla formazione di un unico o prevalente ceto o raggruppamento di lavoratori nella grande e comprensiva categoria della «manodopera». Espressione che chiaramente segnala l'attitudine naturale del nuovo sistema, fondato sulla industrializzazione, a richiedere uno sfruttamento integrale delle energie della forza-lavoro che non va oltre l'impiego della forza fisica e muscolare degli addetti; un tipo di sfruttamento, questo, che ben rende l'immagine - tipica del primo periodo capitalistico - del lavoro umano in forma subordinata considerato come mero fattore della produzione» [1]

Il risultato interpretativo della pronuncia in esame, perché escludente prestazioni di lavoro a contenuto intellettuale, è stato oggetto di ricezione largamente critica sia da parte della dottrina penalistica[2] che lavoristica [3].

 

3. Sono bene evidenti le differenze e le evoluzioni di cui alla più recente pronuncia in commento: si chiarisce che il dato storico relativo all’agricoltura e alla genesi della norma non incide sul campo di applicazione del precetto, che opera in ogni settore produttivo; infatti, «sebbene la norma trovi la sua genesi per fronteggiare fenomeni che nella loro casistica giudiziaria riguardano per lo più i settori agricolo ed industriale, la sua collocazione all'interno del codice penale ed il fatto che il legislatore si sia limitato nel dato normativo ad utilizzare il termine di "manodopera", senza perimetrarne l'applicazione a settori non individuati, non preclude la possibilità, senza operare alcuna analogia, che la stessa possa trovare applicazione anche in settori quali quelli del terziario e, più in generale, della prestazione di servizi». Tramonta altresì il complesso schema del 2024 circa i profili organizzativi, atteso che per manodopera «nell'accezione comune, s'intende quel complesso di persone che compiono un lavoro subordinato con mansioni prevalentemente manuali». Vengono pertanto meno i requisiti dell’assenza di qualificazione professionale e, soprattutto, quello dell’utilità rinveniente dall’opera del gruppo e che sia insensibile al contributo individuale. Permane invece, come requisito selettivo per l’accesso alla tutela penale, il requisito della manualità della prestazione, per quanto anche questo sia, più realisticamente, richiesto solo in termini di prevalenza (cfr.: «mansioni prevalentemente manuali»).

 

4. La permanenza del requisito della manualità, quale criterio selettivo del campo di applicazione della norma, induce a verificare in quali termini la distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale sia stata studiata ed elaborata nel diritto del lavoro, al fine di offrire elementi di valutazione alla riflessione penalistica.

 

5. Il Codice civile del 1895, nel disciplinare la locatio operarum, non prevedeva alcuna distinzione né sul piano della disciplina né su quello della qualificazione in base al contenuto della prestazione. È tra il 1913 e il 1919 che emerge la figura dell’impiegato come costruzione giuridica autonoma, destinata a sovrapporsi alla disciplina codicistica. Come spiega Federico Mancini in un saggio del 1966, in quell’epoca la figura degli ausiliari dell’imprenditore dedicati ad attività amministrative e di concetto si andava caratterizzando per «una certa autonomia nello svolgimento delle mansioni, l’infungibilità delle stesse, la continuità del rapporto di lavoro, la presenza di prospettive di carriera e [per] una posizione di lealismo verso l’imprenditore, rispetto al quale egli si percepisce come collaboratore»[4]. Il riconoscimento per via legale della figura dell’impiegato del 1919 –  spiega Mancini –  non mirava in realtà ad introdurre una differenziazione normativa; esso aveva piuttosto l’obiettivo di forzare il riconoscimento di un gruppo sociale autonomo per finalità politiche: «la legge fu soprattutto un abile strumento diretto a perpetuare e magari a rafforzare il potere della classe dirigente italiana. L’apparenza era quella di un provvedimento socialmente avanzato … la realtà era quella di una «pace separata» conclusa con la categoria meno numerosa e meno combattiva dei lavoratori, che ne premiava appunto la scarsa disposizione al conflitto, la tendenza alla fedeltà, sancendo solennemente i suoi privilegi e il particolarismo della sua condizione. In definitiva, una poco costosa e molto redditizia manovra di divisione»[5].

Con l’avvento del regime corporativo, il r.d.l. n. 1825 del 1924 sostituì il precedente decreto del 1919, di cui conservava il medesimo impianto e le medesime finalità. A norma dell’art. 1 del decreto del ’24, infatti, è impiegato chi svolge «funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di mano d’opera», in esatti pari termini rispetto alla disciplina del 1919. È da tale definizione del ’24 che si ricava, in negativo, la definizione dell'operaio [6]. È operaio il “non impiegato”, ossia il lavoratore la cui prestazione non sia preordinata alla collaborazione nella gestione dell’impresa, bensì alla produzione, e che abbia contenuto prevalentemente manuale [7].  Il Codice civile del 1942 si porrà poi in linea di continuità contenutistica e di ratio con i precedenti provvedimenti già descritti introducendo l’art. 2095 c.c., intitolato alle «categorie dei prestatori di lavoro», e che prevedeva che i prestatori di lavoro «si distinguono», tra dirigenti, impiegati e operai. Nelle intenzioni del legislatore del Codice civile e dell’ideologia corporativa la divisione dei lavoratori in categorie e la creazione di una gerarchia tra di essi era evidentemente intesa a riconoscere una gerarchia prima di tutto sociale, che si voleva ribadita e proiettata all’interno dell’impresa [8], nella già segnalata linea di continuità con l’epoca liberale.

Sono questi gli antesignani della differenziazione tra lavoratori prevalentemente manuali (operai) o meno (impiegati) di cui alla pronuncia in commento.

 

6. Le opere di Giugni e di Mancini degli inizi degli anni Sessanta conducono alla «demolizione della duplice, interconnessa, nozione ontologica di categoria, ereditata dall'esperienza fascista-corporativa: la categoria merceologica e la categoria professionale» [9]; la disciplina corporativa imponeva infatti non solo la già vista distinzione dei lavoratori in gruppi, ma anche la classificazione delle attività imprenditoriali, distribuite per legge nei diversi settori merceologici, a ciascuno dei quali corrispondeva una distinta disciplina delle condizioni economiche e normative dei rapporti di lavoro.  

Nel 1963 Giugni dimostra l’estraneità concettuale della suddivisione dei lavoratori in categorie rispetto alla funzionalità del rapporto. Secondo Giugni, infatti, in forza del contratto il lavoratore si impegna allo svolgimento di mansioni determinate, che possono essere analiticamente elencate (“riparare un attrezzo”; “controllare la qualità dell’attrezzo”; “inventariare gli attrezzi”) oppure collettivamente identificate per il tramite delle qualifiche (“attrezzista”); le qualifiche costituiscono una «variante semantica» delle mansioni[10]. Più qualifiche che richiedono il medesimo grado di professionalità vengono riunite dalla contrattazione collettiva nella medesima categoria contrattuale, al fine di imputare ad esse il medesimo trattamento economico e normativo. Le categorie contrattuali, tuttavia, hanno valore meramente esplicativo. Si tratta di un criterio «elaborato come strumento di economia contrattuale e di tecnica legislativa»: esso «potrebbe al limite scomparire senza che ne risultasse alterata la disciplina ed il concreto contenuto del rapporto»[11], alla cui struttura è pertanto estraneo il raggruppamento in classi dei lavoratori.  

Al contempo, Mancini, nel già segnalato contributo del 1966, evidenzia come l’innovazione tecnologica abbia messo in luce la componente intellettuale e decisionale del lavoro operaio; parallelamente, l’ingrandirsi degli uffici determina una crescente standardizzazione delle mansioni e un rafforzamento dei controlli, riducendo così l’autonomia operativa e il rapporto diretto con l’imprenditore che, nella costruzione originaria, costituivano i tratti distintivi della figura dell’impiegato. In ragione di ciò, l’Autore dubita che sia addirittura possibile eseguire una distinzione tra lavoratori manuali e intellettuali, concludendo per l’irrilevanza della distinzione. Si riporta di seguito il passaggio, ancora di sorprendente attualità, di Federico Mancini: «La distinzione tra operai e impiegati — si è scritto più sopra — poggia su un dato elementare: quelli sono addetti alla trasformazione della materia, questi sono occupati nei servizi necessari ad instaurare le condizioni che rendono possibile la trasformazione. Ebbene, che cosa resta di tale distinzione quando sono le macchine a trasformare il materiale passandoselo l’un l’altra?  Quando, a causa di ciò, il lavoro dell’uomo si fa, per così dire, meta-lavoro, si riduce a progettare, costruire, comandare e riparare le macchine che provvedono alla funzione trasformatrice? Non dovrà ammettersi che, applicata a situazioni siffatte, essa [la distinzione, ndr] non individua più dei tipi esistenti nella realtà, ma falsifica una realtà a cui tali tipi sono divenuti estranei?»[12].  

 

7. È questo il terreno culturale su cui si incanala, sul finire degli anni ’60, la spinta egualitaria della contestazione operaia e sindacale, che ruppe «il logoro tessuto della classificazione dei lavoratori in categorie separate»[13]. Di lì a seguire, fino a tutt’oggi, i contratti collettivi sono impostati sul modello dell’inquadramento unico: essi prevedono una classificazione unica dei lavoratori, con la distribuzione delle qualifiche in livelli di inquadramento; ciascun livello inquadra al tempo stesso sia qualifiche a prevalente componente manuale che attività a prevalente contenuto non manuale; l’imputazione a ciascun livello di inquadramento delle qualifiche dipende esclusivamente dalla professionalità richiesta per l’esecuzione di ciascuna di esse.

Nonostante l’evolversi dei modelli organizzativi in più di mezzo secolo, la contrattazione collettiva ha costantemente condiviso il criterio dell’inquadramento unico, mostrando così di ritenere essenziale non già il contenuto fisico o intellettuale della prestazione, quanto piuttosto il criterio della professionalità, e quindi della complessità e dell’importanza del bene trattato nell’esecuzione della prestazione.

Ad esito dell’indicato percorso, che affonda le proprie ragioni in profili dogmatici (giacché oggetto del contratto sono le mansioni e non l’inserimento del lavoratore nell’una o nell’altra categoria, se del caso di impiegato o di operaio), di organizzazione del lavoro (a proposito dell’inevitabile dimensione intellettuale e critica anche nel lavoro di produzione)  e di relazioni industriali, peraltro di precipuo valore, in quanto la contrattazione collettiva è fonte della regolazione del rapporto di lavoro e sintesi dei suoi formanti (quanto all’inquadramento unico), la dicotomia tra lavoratori manuali o intellettuali ha così finito per perdere ogni valore[14]  nel diritto del lavoro italiano.

 

8. Dell’indicato superamento si trae univoca conferma per il tramite della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, uno dei capisaldi storici della disciplina lavoristica, intitolata al  divieto di interposizione di manodopera, e avente ad oggetto il divieto di messa a disposizione dell’altrui potere direttivo e organizzativo dei lavoratori propri dipendenti, e che è stata in vigore fino al D. Lgs. 24 ottobre 2003, n. 276, di attuazione della legge 14.2.2003, n. 30. È sorprendente constatare come la questione se il termine manodopera includa o meno il lavoro intellettuale sia già emersa sessanta e più anni fa, in termini del tutto sovrapponibili al dibattito contemporaneo a proposito del campo di applicazione dell’art. 603-bis. Nell’imminenza della nuova legge gli studiosi diedero atto dell’irresolubilità della questione sulla base del solo dato testuale. Per un verso, il già qui trattato art. 1 r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, in tema di definizione di impiegato, usa il termine «manodopera» come evocativo dell’attività manuale e fisica (cfr. la già vista locuzione secondo cui è impiegato chi collabora nell’impresa a condizione che non svolga attività che siano semplicemente di «mano d’opera »)[15]. Tuttavia, «l’art. 19 della legge sull’avviamento al lavoro [ndr: legge 29 aprile 1949, n. 264] usa, invece, la parola “manodopera” in termini chiaramente riferibili tanto all’operaio quanto all’impiegato, quale sinonimo di lavoratore»[16]: si trattava della assai importante legge che prevedeva il monopolio pubblico nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Soprattutto, gli studiosi dell’epoca notavano che un provvedimento di pochi mesi successivi alla legge del 1960 (il d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192), inteso a prevedere una disciplina speciale per le Ferrovie rispetto a quella generale, proprio con riferimento al divieto di intermediazione ivi previsto, pur rubricato sotto il titolo dell’impiego della «manodopera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome delle FF.SS.», esplicitamente trattava, all’art. 4, «personale temporaneo operaio ed impiegatizio»[17]. Il dato testuale fu quindi trascurato e decisivi furono gli argomenti incentrati sul principio di uguaglianza e sull’ineffabilità della distinzione manuale/intellettuale, essendo il lavoro manuale comunque caratterizzato da una dimensione intellettuale. Quanto al primo profilo, un’ipotetica interpretazione che avesse escluso i lavoratori non a prevalente attività manuale «segnerebbe una inammissibile distinzione fra lavoratori e lavoratori, ai quali la protezione della legge sarebbe accordata o negata, a seconda della diversa natura delle loro prestazioni, sì da prospettare gravi dubbi sulla violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e del generale dovere di promozione sociale (art. 3 Cost.) che, al pari di quello di tutela del lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni, incombe alla Repubblica (art. 35 Cost.)» [18]. Quanto al secondo: «la antica distinzione, accolta specialmente dalla d<dottrina francese e germanica, data dalla manualità o meno della prestazione, è criterio del tutto insufficiente ad individuare la qualifica, essendo frequenti le ipotesi di prestazioni prevalentemente manuali, ma altamente intellettuali e viceversa» [19]. Sicché, i primi Autori che interpretarono la legge del 1369 del 1960 pervennero alla conclusione che il divieto di fornitura di lavoro altrui avrebbe comunque operato a prescindere dalla manualità o meno della prestazione. Di lì a seguire, anche per il congiunto operare dell’omologazione tra impiegati e operai di cui si è detto nei precedenti paragrafi, non vi è chi abbia dubitato dell’inserimento delle prestazioni sia intellettuali che manuali nella definizione di manodopera ai fini dell’applicazione della legge del 1960, né in dottrina[20], né in giurisprudenza[21].

 

9. Nella prospettiva del diritto del lavoro, pertanto, la differenziazione compiuta nella sentenza in commento tra lavoratori che svolgono prevalentemente funzioni manuali e lavoratori che non lo facciano è di difficile ricezione, non essendo escluso dal corrente significato della parola manodopera il lavoro privo di componente fisica, né operando nel diritto del lavoro contemporaneo alcuna distinzione qualificatoria o di disciplina tra impiegati e operai, in ragione del carattere manuale o non manuale della prestazione.

 

10. All’esito dell’analisi svolta, pare che il sostantivo «manodopera»  sia connesso con la manualità più in chiave etimologica che semantica: nel suo uso concreto, il significato del termine comprende anche il lavoro intellettuale, come in una sineddoche, in cui la parte (il lavoro manuale) ha finito nel tempo per essere linguisticamente rappresentativo del tutto (il lavoro).  In assenza di un vincolo testuale chiaro e univoco che connette il termine con alcuni ma non altri lavoratori, si può prefigurare che nella successiva elaborazione giurisprudenziale della questione risulterà determinante il principio di uguaglianza [22], affinché situazioni di uguale sfruttamento in violazione di norme inderogabili diano luogo a un pari effetto punitivo, a prescindere dalla natura manuale o intellettuale della prestazione.

 

 

 

[1] Fiorai, Manodopera (nozione di), in Enciclopedia del Diritto, Vol. XXV, Giuffrè, Milano, 1975, spec. p. 533.   

[2] Vitarelli, Lo sfruttamento del lavoro intellettuale è fuori dal tipo descritto dall'art. 603-bis c.p.?, in questa Rivista, 2024, n. 12, p. 93 e Quattrocchi, Il reato di sfruttamento del lavoro è ancora in cerca di autore: quale tutela per la “manodopera intellettuale” ?, in Cass. Pen., 2025, n. 4, p. 1124.

[3] de Martino, Lo sfruttamento del lavoro intellettuale non è reato: alcune osservazioni critiche su una discutibile sentenza della Cassazione penale, in Dir. Rel. Ind., 2025, n. 2, p. 534, nonché Deleonardis, Sfruttamento del lavoro nelle scuole paritarie ? Una sentenza “equivoca” della Cassazione, in Lavoro e previdenza oggi, n. 5-6, 2025, p. 355 ss. e Guaglione, Manodopera e manualità, necessarie per il 603-bis e il caporalato: il lavoro intellettuale resta alla porta, in Il Lavoro nella giurisprudenza, n. 7, 2025.

[4] Mancini, Le categorie dei prestatori di lavoro nell’ordinamento italiano, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1966, p. 893 ss., a p. 914.

[5] Mancini, op. cit., p. 895; nello stesso senso anche Ballestrero, che enfatizza anche come la finalità di separazione implicò l’omologazione di situazioni originariamente differenziate: «tra i piccoli impiegati e commessi di negozio (la «plebe dell’impiego privato») e gli impiegati di medio e alto livello, correvano infatti differenze profonde di status e di ruolo, e i primi erano sovente in condizioni peggiori degli operai»; la nuova legge produceva l’effetto di: «separare i lavoratori in due grandi categorie, sulla base della distinzione interna all’impresa tra funzioni organizzative (proprie dell’imprenditore) e funzioni produttive (proprie dei salariati). In tal modo si realizzava una ricomposizione – prima politica che giuridica – di tutti coloro che collaboravano con l’imprenditore all’organizzazione dell’impresa, anche quando tale collaborazione si traduceva nella mera esecuzione di ordini», così Ballestrero, voce Operaio, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, XXX, 1980, p. 237 e ss., a p. 242.

[6] Ballestrero, op. cit., p. 238.

[7] Tra gi altri, così Ballestrero, op. loc. cit.

[8] Ballestrero, op. cit., p. 239: «nelle intenzioni del legislatore …, l’art. 2095 non limita la sua funzione alla mera designazione di «effetti giuridici uniformi», ma preventivamente formalizza una gerarchia che esiste nella scala sociale (divisione sociale del lavoro) ed è riprodotta armonicamente nella scala aziendale; oppure impone una gerarchia interna alle imprese, eventualmente non armonica alla scala gerarchica sociale».

[9] Carinci F., L’evoluzione storica, in Quaderni dir. lav. e relazioni industriali, 1987, n. 1, p. 11 ss., a p. 12.

[10] Giugni, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, Jovene, Napoli, 1963, p. 32.

[11] Giugni, op. cit., p. 39.

[12] Mancini, op. cit., p. 930.

[13] Così Ballestrero, op. cit., p. 249. Cfr. anche Carinci, op. cit., p. 18: «le improvvise «rivolte» degli operai comuni in grandi fabbriche come la Pirelli, la Candy, la Fiat … troveranno un primo, parziale sbocco nella tornata contrattuale del 1969/70 … [e] avranno pieno coronamento nella tornata contrattuale del 1973/74».

[14] In questi termini Nunin, La classificazione dei lavoratori subordinati in categorie e l’inquadramento unico, in M. Persiani e F. Carinci (diretto da), Trattato di diritto del lavoro,  Martone (a cura di), vol. IV (Contratto di lavoro e organizzazione), Tomo I, Cedam, Padova, 2011, pp. 471 ss., a p. 299: «la dicotomia operai – impiegati è così formalmente venuta meno, essendo ora il livello di inquadramento ancorato al valore professionale della prestazione, superando il rilievo del carattere impiegatizio o operaio della stessa».

[15] Spano, Il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, Giuffrè, Milano, 1965, a p. 69 nonché, in esatti pari termini, Loriga, La disciplina giuridica del lavoro in appalto, Giuffrè, Milano, 1965, p. 68.

[16] Cfr. Spano, op. loc. cit.

[17] Loriga, op. loc. cit.

[18] Loriga, op. loc. cit.

[19] Spano, op. loc. cit.

[20] De Simone, Titolarità dei rapporti di lavoro e regole di trasparenza, F. Angeli, Milano, 1995, p. 66: «sembra lecito ritenere (anche perché si tratta di interpretazione pacifica) che con quei termini il legislatore intendesse riferirsi a tutti i lavoratori, operai, impiegati e – perché no – dirigenti. Si tratta dunque di prestazioni di natura intellettuale e materiale rese dai lavoratori in regime di subordinazione»; nello senso, peraltro molto poco prima dell’abrogazione nel 2003, e quindi a testimonianza della completa coerenza e continuità dell’interpretazione di cui al testo per tutto il tempo in cui la legge 1369 è stata in vigore: Carinci M.T., La fornitura di lavoro altrui, Giuffrè, Milano, 2000 , p. 73: : «né il termine manodopera, da intendersi come generico ed onnicomprensivo, importa una limitazione del divieto alla sola ipotesi in cui l’interposizione si verifichi rispetto ad attività di carattere manuale L’opinione è pacifica».

[21] In giurisprudenza, cfr. Cass. S.U., 19 ottobre 1992, n. 10183, relativamente alla sussistenza dell’intermediazione vietata a proposito della c.d. gestione degli appalti informatici (cfr., in motivazione «nel caso in esame la CEI SYSTEM doveva provvedere a gestire il centro elaborazione dati del comune di San Giorgio a Cremano per fornire i seguenti servizi: anagrafe, elettorale, vaccinazione, paghe e stipendi e contabilità finanziaria»). Nel corpo della motivazione, la Suprema Corte ripercorre la questione di cui al testo nei seguenti termini, a cui si rinvia anche per gli altri precedenti: « Il riferimento al termine «mano d'opera» ha indotto qualcuno a ritenere che la legge abbia voluto proteggere solo il lavoro manuale e comunque operaio, ma la dottrina e la giurisprudenza hanno esteso tale protezione a qualsiasi tipo di lavoro subordinato, anche se di carattere impiegatizio (vedi, con riferimento a dattilografi, Cass. 22 novembre 1985, n. 5800, id., Rep. 1985, voce cit., n. 451; 9 aprile 1981, n. 2048, id., Rep. 1981, voce cit., n. 708, e, con riferimento ad un dirigente, Cass. 18 ottobre 1983, n. 6093, id., 1984, I, 1025)». La sentenza è reperibile, insieme alla nota di Scarpelli, »Interposizione e appalti di servizi informatici: un interessante «obiter dictum» della Cassazione sul ruolo del «know-how» di impresa», in Foro It., 1992, Parte I, fascicolo 2, colonna 524.

[22] Nello stesso senso, Deleonardis, op. cit. a p. 369 peraltro con condivisibile richiamo anche all’art. 35 Cost..