Cass., Sez. III, sent. 10 aprile 2026 (dep. 2 luglio 2026), n. 24402, Pres. Gentili, rel. Giorgianni
Per una duplice ragione merita d’essere segnalata la recente sentenza della Corte regolatrice (consultabile in allegato) in tema di responsabilità da reato degli enti: da un lato, perché ribadisce un orientamento interpretativo ormai consolidato e, dall’altro, perché precisa sul piano del metodo argomentativo i profili che debbono essere scrutinati ai fini del giudizio circa la sussistenza della colpa di organizzazione e dell’interesse/vantaggio.
Muove la decisione in discorso dalla riaffermazione che, avendo «il d. lgs. n. 231 del 2001 (...) consapevolmente rifiutato l’imputazione dell’illecito dell’ente sulla mera commissione del reato presupposto e, dunque, sulla responsabilità “di rimbalzo” dell’ente rispetto a quella della persona fisica», quella dell’ente è «una forma di responsabilità (...) del tutto autonoma (...) fondata sulla previsione di un illecito amministrativo che dipende dalla realizzazione di un reato, ma che non si identifica con esso».
In modo coerente con l’approdo ermeneutico ormai raggiunto dai Giudici della legge, il fatto dell’ente (id est: l’illecito amministrativo autonomo di cui risponde) viene còlto in «una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l’ente e la commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso (art. 5 d. lgs. n. 231 del 2001), escludendo che possa essere attribuito a quest’ultimo un reato commesso sì da un soggetto incardinato nell’organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa».
Prima di andar oltre e di dar conto dell’elemento ulteriore di cui si compone – nella prospettiva dei giudici di legittimità – la fattispecie complessa per la quale l’ente è punibile, conviene notare che quelli appena riassunti ben difficilmente possono essere intesi quali estremi di un fatto proprio e autonomo dell’ente, due dei quali costituendo, piuttosto e rispettivamente, da un lato un presupposto o una condizione (il reato commesso) e, dall’altro, un criterio ascrittivo o di collegamento all’ente del reato commesso (l’interesse divisato o il vantaggio conseguito).
Sul piano analitico sembra infatti inappropriato attribuire la qualità di estremo interno a (e costitutivo di) una fattispecie a un elemento rispetto ad essa necessariamente altro (quale è il reato commesso dalla persona fisica, soggetto terzo al cospetto dell’ente) ovvero di un giudizio concernente il beneficio (prospettico o realizzato) derivante dal reato commesso.
Ragioni analoghe valgono per la qualifica soggettiva dell’autore del reato presupposto, anch’esso criterio di collegamento del presupposto/condizione, e per certo non espressivo di un estremo interno alla fattispecie dell’illecito amministrativo dell’ente.
Proseguendo nell’argomentazione, avverte la Corte regolatrice che «a questi elementi si aggiunge l’elemento “soggettivo” della colpa di organizzazione» che – sono sempre parole della sentenza – «caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo».
Le virgolette che accompagnano il termine soggettivo sono un’accortezza del tutto apprezzabile: parlando di colpa di una persona giuridica, concetto «distinto dalla colpa degli autori del reato» (come la sentenza precisa immediatamente), la portata evocativa del lemma, forgiata ed elaborata da tradizione immemore nel contesto della componente psicologica del reato, rischia di generare confusioni quando riferito all’ente, soggetto al quale è strutturalmente estranea e incompatibile qualunque caratterizzazione in chiave psicologica, espressiva cioè di un rimprovero riferito a un atteggiamento interiore (come, ad esempio, la negligenza o l’imprudenza), legato a componenti psichiche – coscienti o inconsce – che si riflettono in un comportamento (attivo od omissivo). Nella prospettiva della societas la colpa è un estremo oggettivo, riflesso in un giudizio normativo puro, che ne mette in relazione l’assetto organizzativo con il modello standard o ideale ricavabile a partire dal parametro legale disegnato dal d. lgs 231/01.
Nel contesto di riferimento essa è elemento che «caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo», rappresentando – a vedere bene – l’autentico fatto proprio e autonomo dell’ente, come peraltro i giudici della legge avevano altrove già ritenuto (si veda, in particolare Cass. pen. Sez. IV, 15.2.2022, Rv. 283247, che pure la decisione in commento ha cura di richiamare).
Appena il caso di notare che tale esito ermeneutico anticipa, pur sul differente piano dell’interpretazione, un (futuribile) riscontro normativo: se come è fortemente auspicabile, la proposta di riforma del d.lgs. 231/01 elaborata da Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia con d.m. 7 febbraio 2024 (v. in questa rivista Testo relazione e articolato) dovesse raggiungere il suo esito, ogni incertezza sulla colpa di organizzazione quale elemento costitutivo della responsabilità dell’ente verrebbe meno. Espressamente così definito dalla Relazione («la colpa di organizzazione viene elevata ad elemento costitutivo dell’illecito dell’ente», corsivi nel testo), il “nuovo” art. 6 co. 1 connota tale estremo in chiave oggettiva, stabilendo che la responsabilità dell’ente, dipendente dai reati presupposto, sussiste «quando la loro commissione è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 7, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».
La colpa di organizzazione consiste dunque in un oggettivo deficit riscontrabile esaminando la struttura dell’ente (id est: la sua organizzazione), che ha come parametro di riferimento dell’inerente giudizio di relazione il modello organizzativo e la sua idoneità.
Il che – si badi – corrisponde esattamente a quanto afferma la presente sentenza, quando, per denotare la colpa di organizzazione, ne specifica gli estremi individuandoli nella «mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato». Accorgimenti preventivi che, connessi come sono alla organizzazione dell’ente, rimandano necessariamente ai protocolli e alle procedure del modello organizzativo, funzionalmente destinati alla schermatura del rischio reato.
Così fissato il quadro di riferimento, i Giudici di legittimità colgono il deficit motivazionale della sentenza della Corte territoriale nella omessa considerazione dello specifico profilo della colpa organizzativa intesa nel suo doveroso collegamento con la struttura dell’ente in relazione alla predisposizione di un apparato idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi, non potendo tale obbligo considerarsi assolto nell’avvenuto accertamento delle violazioni costitutive della «colpa degli autori del reato», che è, come ribadisce la sentenza, profilo «distinto» dalla «tipicità dell’illecito amministrativo».
Sicuramente appropriato il corretto richiamo alla “distinzione” dei piani: da un lato, la colpa del diritto penale degli individui, che si misura anche nella violazione di specifiche prescrizioni di legge (nel caso, la normativa antinfortunistica); dall’altro, il deficit organizzativo (la colpa di organizzazione), che apprezza l’eventuale iato fra il modello adeguato perché rispondente al parametro legale e quello in concreto adottato e attuato dell’ente (un giudizio che ha ad oggetto protocolli, procedure, mappature di aree a rischio, ecc.: in altri termini, elementi strutturali di un’organizzazione). Piani distinti che esigono distinti e autonomi accertamenti.
Per tal modo ribadita l’esigenza di uno specifico e autonomo scrutinio della colpa di organizzazione, la decisione si premura di affrontare anche il profilo dell’interesse/vantaggio, estremo anch’esso essenziale per la sussistenza della responsabilità dell’ente.
Se rispetto alla colpa organizzativa la lacuna argomentativa emerge da una sostanziale omissione determinata da una indebita confusione di piani (la colpa dell’ente e la colpa della persona fisica autrice del reato), rispetto al tema dell’interesse/vantaggio il canone interpretativo violato è còlto nella aspecificità e in un andamento tautologico della motivazione.
Misurandosi con il dettaglio, la Corte regolatrice rileva che l’accertamento in ordine al beneficio divisato o conseguito non può essere predicato assertivamente, assumendo sic et simpliciter che la mancanza di un determinato presidio antiinfortunistico si rifletta per ciò solo in un interesse dell’ente «apprezzabile (...) sotto forma di maggiore velocità di produzione».
A venire censurato non è l’assunto sul piano generale (l’omissione di una misura prevenzionistica ben può dar luogo a un beneficio anche soltanto per un risparmio di costi, ovvero per la riduzione dei tempi di produzione), quanto l’assenza di una specifica motivazione al riguardo.
Detto diversamente: manca, nel giudizio di merito, la puntuale argomentata dimostrazione delle ragioni per le quali quella peculiare carenza si risolve in una accelerazione dei tempi di produzione, cui corrisponderebbe un beneficio per l’impresa.
Al di là della particolarità del caso concreto (l’eccessiva vicinanza dei rulli anteriori del macchinario, costitutiva della violazione della normativa antinfortunistica ai fini della sussistenza del reato presupposto), interessa qui notare che la Corte di cassazione rifiuta un argomento presuntivo, fondato sull’implicazione “omissione di misura prevenzionistica uguale vantaggio per l’ente”, richiedendo invece che tale connessione venga adeguatamente spiegata, motivandone le ragioni.
Vincolo argomentativo severo e senz’altro impegnativo, tuttavia coerente con la crucialità del requisito dell’interesse/vantaggio che, come ricorda la sentenza in discorso, rappresenta uno degli «elementi essenziali» dell’illecito dell’ente.