Scheda  
18 Settembre 2026


Il giurista d'impresa e le garanzie difensive: per un riconoscimento giuridico necessario


Cosimo Pacciolla

Come la proporzionalità di fonte CEDU, la Relazione del Tavolo tecnico ministeriale e un contenzioso oggi pendente davanti al Tribunale UE confermano un principio già scritto nella Costituzione


Questo contributo sostiene una tesi unica, a cui ogni sua parte è funzionale: il giurista d'impresa deve essere tutelato in sé, e quale componente essenziale della difesa dell'impresa, in forza del principio universale della pienezza del diritto di difesa — sancito dall'art. 24 Cost. e, con identica sostanza, dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, letti alla luce della clausola di omogeneità dell'art. 52 § 3. A ben vedere, non è un principio che debba essere costruito ex novo: è già scritto nell'ordinamento, e diversi sviluppi recenti non fanno che confermarlo, ciascuno da un'angolazione diversa. La giurisprudenza CEDU sulla proporzionalità e sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni a carico degli enti mostra che le garanzie del processo penale si estendono già, nei fatti, al procedimento contro la persona giuridica. La Relazione del Tavolo tecnico ministeriale, recepita nello schema di disegno di legge di revisione del d.lgs. 231/2001, dichiara l'obiettivo di completare quella parificazione. La prassi processuale italiana, nel trattamento già riservato al consulente tecnico, dimostra che la tutela della comunicazione difensiva non è mai stata condizionata all'indipendenza di chi la riceve. E un contenzioso oggi pendente davanti al Tribunale dell'Unione europea, nel quale l'associazione mondiale dei giuristi d'impresa ha appena chiesto di intervenire, mostra che la questione non è più soltanto dottrinale, ma già oggetto di un contraddittorio reale. Il contributo ne trae la conseguenza operativa: una garanzia funzionale per le comunicazioni difensive del giurista d'impresa, ancorata non a una parificazione di categoria con l'avvocato del libero foro, ma al principio, comune a ogni persona fisica o giuridica, per cui nessuno può essere costretto a fornire prova contro se stesso.

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1. Un'intuizione professionale del 2000, e la sua conferma giurisprudenziale del 2014. Conviene avviare questo percorso non da una norma, ma da una felice intuizione. Nel 2000, in un passaggio della propria autobiografia professionale, Franzo Grande Stevens — tra i più autorevoli avvocati italiani del secondo Novecento, già Presidente del Consiglio Nazionale Forense — osservava con chiarezza la ragione strutturale del fiorire degli uffici legali interni delle imprese e la crescente centralità dei giuristi d'impresa nell'organizzazione economica moderna[1]. È un'intuizione che precede di un quarto di secolo il dibattito qui ricostruito, e lo precede in un senso ancora più preciso: il suo stesso autore sarebbe divenuto, quattordici anni dopo, per una vicenda giudiziaria personale distinta, la fonte del primo tassello su cui questo lavoro si fonda. La sentenza della Corte EDU del 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia[2], ha qualificato come sostanzialmente penali le sanzioni pecuniarie irrogate dalla Consob per manipolazione del mercato, rilevando che il procedimento sanzionatorio dell'epoca, per la commistione tra funzioni istruttorie e decisorie, non offriva le garanzie di imparzialità richieste dall'art. 6 CEDU, senza che il vizio potesse essere sanato dal successivo controllo della Corte d'appello, svoltosi senza udienza pubblica; e ha accertato la violazione del ne bis in idem (art. 4, Protocollo n. 7), poiché il successivo procedimento penale per gli stessi fatti si aggiungeva a una sanzione già di natura punitiva.

È la sentenza capostipite della linea giurisprudenziale che ha progressivamente attratto nell'orbita delle garanzie penalistiche i procedimenti sanzionatori a carico delle persone giuridiche in mercati regolamentati, fino a Mereghetti c. Italia dell'11 settembre 2025[3], che ha esteso il medesimo statuto di garanzia dalla materia degli abusi di mercato alla vigilanza prudenziale bancaria. Quando la sanzione non persegue una mera finalità ripristinatoria, ma assume connotazione punitiva e deterrente, si realizza un'assimilazione sostanziale alla pena (un fenomeno che la dottrina più recente descrive talvolta come “para-penale”, per segnalarne la contiguità funzionale con il diritto punitivo). Le tutele proprie della persona fisica sottoposta a procedimento penale tendono, di conseguenza, a doversi estendere anche al procedimento a carico dell'ente. È il primo passo del percorso logico e giuridico qui sviluppato: se l'ente rischia una pena, l'ente merita le garanzie di chi rischia una pena.

 

2. La conferma di Strasburgo: la proporzionalità come garanzia già in atto. Se la natura para-penale delle sanzioni sposta il baricentro delle garanzie verso il modello proprio del processo penale, la giurisprudenza CEDU più recente mostra che quello spostamento non è solo teorico, ma già misurabile nella prassi. Tra il 2025 e i primi mesi del 2026 la Corte EDU ha costruito, in tre pronunce nell'arco di tredici mesi, uno standard comune di garanzie procedurali per gli accessi, le ispezioni e le acquisizioni documentali dell'amministrazione finanziaria — nei locali commerciali e professionali, nelle abitazioni a uso promiscuo e persino nei dati bancari del contribuente — proprio nell'ambito di procedimenti “para-penali”: Italgomme Pneumatici c. Italia (6 febbraio 2025), confermata da Ferrieri e Bonassisa c. Italia (8 gennaio 2026) e da Edilsud e Ferreri c. Italia (5 marzo 2026)[4]. In tutte e tre le pronunce la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 8 CEDU riconducibile alle medesime carenze strutturali, qualificate in Italgomme, ai sensi dell'art. 46 CEDU, come problema sistemico: assenza di un controllo giurisdizionale preventivo, discrezionalità eccessiva dell'autorità procedente, rimedi ex post inefficaci.

Il dato comune a queste pronunce e a Mereghetti è che la Corte individua il vizio strutturale del sistema italiano nell'assenza di un controllo proporzionato, preventivo e non meramente successivo, ogni volta che l'autorità pubblica interviene sui presidi di controllo interno dell'impresa e sulla documentazione che li sostiene. La proporzionalità che la Corte pretende per l'ingresso fisico in un'azienda vale, a maggior ragione, per l'accesso al contenuto intellettuale che quell'azienda produce su se stessa attraverso la propria funzione legale: non un'estensione forzata, ma la stessa logica applicata a un oggetto ancora più delicato del semplice locale commerciale.

 

3. L'obiettivo dichiarato dalla Relazione del Tavolo tecnico ministeriale. A questa conferma convenzionale se ne affianca una di diritto interno, verificabile testualmente. La Relazione conclusiva del Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, istituito con d.m. 7 febbraio 2024 e coordinato da Giorgio Fidelbo, datata novembre 2025 e resa pubblica nel gennaio 2026, dichiara che “sul piano processuale si è inteso rafforzare il sistema delle garanzie dell'ente, completando il processo di parificazione alla posizione dell'imputato[5]. Il punto di partenza di quel processo è, del resto, già nel decreto: l'art. 35 d.lgs. 231/2001 estende all'ente, in quanto compatibili, le disposizioni processuali relative all'imputato. Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di disegno di legge che riprende, nei tratti che qui interessano, l'articolato predisposto dal Tavolo tecnico[6]: l'iter parlamentare deve ancora avere inizio, e la parificazione descritta dalla Relazione non è, allo stato, diritto vigente, ma il passaggio dall'atto endoprocedimentale alla proposta normativa del Governo segna un salto di qualità che merita di essere registrato.

Lo schema approvato offre, per di più, una conferma che eccede il piano meramente processuale. Abrogando l'art. 6 del decreto — che oggi pone a carico dell'ente la prova dell'esimente per i reati degli apicali — e inserendo nell'art. 5 un nuovo comma 3, secondo cui “la responsabilità dell'ente sussiste se la commissione dei reati è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall'inefficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione[7], la colpa di organizzazione cessa di essere un'esimente che l'ente deve dimostrare e diventa elemento costitutivo dell'illecito, il cui onere probatorio grava sull'accusa. È, essa stessa, un atto di parificazione all'imputato, per certi versi più sostanziale della riforma testimoniale che si esamina qui di seguito, perché incide sulla struttura dell'accertamento, non solo sulle garanzie che lo accompagnano.

La riforma testimoniale, dal canto suo, colma un limite specifico dell'art. 44 d.lgs. 231/2001 vigente, che esclude dalla testimonianza il rappresentante legale dell'ente solo se la stessa persona rivestiva tale funzione sia oggi sia al momento del reato. Se l'ente cambia rappresentante dopo il fatto, il nuovo legale rappresentante può oggi essere sentito come testimone ordinario, con l'effetto di rendere aggirabile, per via testimoniale, la posizione difensiva dell'ente stesso. L'art. 2, comma 1, lett. a), dello schema interviene precisamente su questo punto, sdoppiando la fattispecie fra rappresentante attuale, persona indicata ex art. 39 e chi rappresentava l'ente al momento del fatto[8]: non serve più la coincidenza tra le due posizioni, e la tutela si estende autonomamente a entrambe.

 

4. La debolezza intrinseca di Akzo Nobel e l'unità del diritto di difesa. Le due conferme fin qui esposte — quella convenzionale sulla proporzionalità e quella interna offerta dalla Relazione e dallo schema di riforma — impongono di riaprire la discussione sulla giurisprudenza eurounitaria in materia di legal professional privilege. Prima ancora di chiedersi cosa sia cambiato dal 2010 a oggi, conviene rileggere cosa Akzo Nobel dicesse già allora, perché la sua stessa motivazione non era priva di tensioni interne.

Al punto 118 delle conclusioni che sorreggono la sentenza (causa C-550/07 P), l'Avvocato generale Kokott riconosceva che la vicinanza del giurista d'impresa ai fatti e ai processi aziendali costituisce un'arma a doppio taglio: gli evita di dover ricostruire ex novo il contesto ogni volta, ma gli farebbe mancare, a suo giudizio, la distanza necessaria per una consulenza indipendente — un giudizio che appartiene alle sole conclusioni, non vincolanti per definizione, e che la sentenza riprende, in forma più asciutta, ai punti 44-49[9]. Il passaggio merita di essere preso sul serio proprio nella sua ambivalenza: Kokott non negava il valore conoscitivo di quella vicinanza, lo riconosceva esplicitamente, per poi trattarlo come un difetto misurandolo sul metro dell'indipendenza, il criterio proprio del diritto antitrust eurounitario. Letta sul metro della difesa, la stessa vicinanza cambia segno: è ciò che rende il giurista d'impresa una risorsa difensiva insostituibile, non una ragione per escluderlo. A questo si aggiungono due varchi che la stessa Kokott lasciava aperti: al punto 95, l'ammissione che un principio anche minoritario possa essere recepito se corrisponde a una “tendenza in fase di consolidamento”; al punto 104, un rigetto condizionato esplicitamente allo stato delle cose “oggi o in un prevedibile futuro”. Akzo Nobel non era, insomma, una decisione a tenuta stagna nemmeno nel 2010.

Non si tratta, però, di due sistemi separati che seguono regole proprie e indipendenti, uno eurounitario e uno costituzionale interno. Se così fosse, l'ordinamento italiano si troverebbe da tempo davanti a un contrasto reale: da un lato un diritto di difesa pieno e insopprimibile, riconosciuto dall'art. 24 Cost. e attuato dall'art. 103 c.p.p. senza alcun vaglio di indipendenza; dall'altro un diritto dell'Unione che, secondo la lettura corrente di Akzo, negherebbe la stessa tutela in ragione di un test di indipendenza strutturale. Un simile contrasto, se genuino e duraturo, non sarebbe rimasto silente: gli artt. 10 e 11 Cost. consentono limitazioni di sovranità in favore di ordinamenti sovranazionali, ma non autorizzano mai la soppressione dei diritti inviolabili della persona, e la giurisprudenza costituzionale sui controlimiti esiste proprio per impedire che il diritto dell'Unione comprima, nell'ordinamento interno, un principio supremo come il diritto di difesa[10]. Che questo meccanismo non sia mai stato attivato per l'art. 103 c.p.p. conferma che il contrasto non è mai stato reale.

La spiegazione si trova nell'architettura stessa del diritto dell'Unione. L'art. 6 § 1 TUE attribuisce alla Carta dei diritti fondamentali lo stesso valore giuridico dei Trattati; il già citato art. 52 § 3 della Carta impone che, quando un suo diritto corrisponda a un diritto già garantito dalla CEDU, significato e portata siano identici a quelli riconosciuti dalla Convenzione, come interpretata a Strasburgo — una clausola di omogeneità che fissa lo standard convenzionale come soglia minima, mai come tetto massimo. Se la Corte EDU ha ormai stabilizzato, con Grande Stevens e Mereghetti, la natura para-penale di queste sanzioni e, con la linea Italgomme, le garanzie procedurali che ne derivano, il diritto dell'Unione è tenuto ad assorbire lo stesso standard. Il test di indipendenza elaborato in Akzo Nobel — già instabile nella propria motivazione — non può sopravvivere come regola autonoma su un piano separato: è un'interpretazione che l'evoluzione stessa del diritto dell'Unione è tenuta a superare. Vale la pena ricordare che la stessa Corte di giustizia, del resto, ha recentemente ancorato la riservatezza della consulenza legale all'art. 7 della Carta, letto in corrispondenza con l'art. 8 CEDU. In particolare, con le decisioni Orde van Vlaamse Balies e a. (causa C-694/20, 8 dicembre 2022) e Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (causa C-432/23, 26 settembre 2024) si è estesa la tutela alla consulenza legale in quanto tale, anche – quindi – al di fuori del contenzioso. Entrambe le pronunce riguardano avvocati esterni, ma spostano il fondamento della garanzia dallo status del professionista alla natura della comunicazione. Si tratta, a ben vedere, del medesimo terreno su cui la regola di Akzo, formulata quando la Carta aveva appena acquisito valore di trattato, mostra la propria fragilità. È così che le due conferme dei paragrafi 2 e 3, apparentemente distinte, convergono in un unico principio.

 

5. La comunicazione difensiva in senso proprio: il parallelo con il consulente tecnico. Se il principio è unico, la domanda successiva è quale ne sia il reale fondamento — e la risposta corregge un equivoco che percorre buona parte del dibattito. Non è l'indipendenza di chi riceve il parere legale a dover essere garantita: è la natura della comunicazione stessa a determinarne la tutela. Lo dimostra un dato che la prassi processuale italiana conosce bene: il consulente tecnico, figura che l'art. 103, commi 2 e 5, c.p.p. affianca al difensore quanto al divieto di sequestro e di intercettazione, può essere legato all'ente da un rapporto di dipendenza e contribuire pienamente alla sua difesa, senza che questo vincolo richieda alcun vaglio di terzietà o comporti la perdita della riservatezza propria dell'attività difensiva. Il fondamento dell'art. 103 c.p.p. non è un test di indipendenza: è la piena applicazione dell'art. 24 Cost., cioè la tutela della comunicazione necessariamente franca e completa tra l'incolpato — e, per l'estensione già disposta dall'art. 35 d.lgs. 231/2001 e destinata a completarsi con la riforma descritta al paragrafo 3, anche l'ente — e chi lo assiste nella costruzione della propria difesa. Quella comunicazione non può essere pregiudicata in ragione del rapporto di lavoro tra l'assistito e chi lo assiste, perché non è il rapporto di lavoro l'oggetto della tutela: è la funzione difensiva in sé.

Il dato regge anche alla prova delle incompatibilità. Il codice di rito, quando vuole precludere il ruolo di consulente tecnico, lo fa in modo espresso e tassativo: l'art. 225, comma 3, c.p.p., richiamando l'art. 222, comma 1, lett. a)-d), esclude — tra gli altri — chi non può essere assunto come testimone o è chiamato a testimoniare, sicché il dipendente che sia egli stesso imputato del reato presupposto (art. 197 c.p.p.; art. 44, lett. a, d.lgs. 231/2001) non può rivestire l'incarico. Nessuna di quelle preclusioni, però, attiene all'indipendenza economica o gerarchica del consulente dalla parte che lo nomina; il vincolo di subordinazione, l'interesse personale al buon esito del procedimento, la condivisione delle strategie dell'ente non sono mai causa di incompatibilità. La ragione è invece unicamente sistematica: le incompatibilità servono a non confondere il consulente con le fonti di prova da cui l'ordinamento pretende imparzialità, come il testimone; ma il consulente non è una fonte di prova neutrale, è parte dell'apparato difensivo, funzionalmente assimilato al difensore. Che il dipendente-consulente abbia un interesse personale nell'esito del procedimento non incide sulla tutela della sua comunicazione, perché quella tutela non si fonda mai su un giudizio di imparzialità, ma sulla funzione che la comunicazione svolge.

La stessa area di rischio, del resto, coinvolge oggi anche l'amministratore delegato: la disciplina 231, unita alla normativa in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva NIS2)[11], lo espone a una responsabilità personale che l'ordinamento qualifica come speciale, e che si affianca a quella (almeno fino ad oggi) “oggettiva” dell'ente. È la medesima area in cui opera, nella disciplina dell'art. 44, il rappresentante legale: la tutela testimoniale che riceve presuppone che l'esposizione del vertice gestionale non ne comprometta l'idoneità a essere difeso. Se anche l'amministratore delegato — non solo il giurista che lo assiste — è sottoposto a un simile regime, il test di indipendenza reciproca tra i due, così come costruito da Akzo, perde ulteriore plausibilità: entrambi operano, per previsione normativa e non per scelta organizzativa, all'interno della stessa area di esposizione al rischio. Pretendere che il giurista d'impresa dimostri, rispetto al management, una distanza che l'ordinamento non esige nemmeno dal rappresentante legale è un giudizio ormai anacronistico rispetto alla realtà in cui entrambe le figure si trovano oggi a operare.

Se un consulente tecnico dipendente, finanche personalmente interessato all'esito del procedimento, non necessita di alcun vaglio di terzietà per essere coperto dalla riservatezza dell'attività difensiva, e se lo stesso amministratore delegato opera sotto un regime che ne esclude, per definizione normativa, l'indipendenza dall'ente, non si vede perché il giurista d'impresa debba essere trattato diversamente in ragione del solo vincolo di dipendenza. Resta un limite formale, che va riconosciuto senza indebolire la tesi: la tutela del consulente tecnico presuppone un incarico già conferito dal difensore, un presupposto che nell'attività ordinaria e continuativa del giurista d'impresa normalmente manca, non essendovi ancora un difensore nominato né un procedimento innescato. È proprio questa assenza di un veicolo formale adeguato — pensato per il caso singolo, non per una funzione continuativa — a rafforzare l'esigenza di un riconoscimento autonomo, non la sua superfluità: il paragrafo che segue ne indica il fondamento.

Il percorso qui ricostruito non propone, dunque, l'estensione dell'art. 103 c.p.p. al giurista d'impresa come categoria professionale equiparata per definizione all'avvocato del libero foro. Propone qualcosa di più preciso: il riconoscimento che il diritto di difesa, insopprimibile per l'art. 24 Cost. e ugualmente insopprimibile per il diritto dell'Unione in forza degli artt. 47 e 48 della Carta, letti alla luce dell'art. 52 § 3, si applica alla comunicazione difensiva in quanto tale, a prescindere dal rapporto di lavoro tra l'assistito e chi lo assiste. Restano utili, sul piano applicativo — non come condizione della tutela, ma come strumento di accertamento — indici organizzativi verificabili (riporto gerarchico indipendente dal management, tracciabilità, assenza di commistione con funzioni operative) che permettano di distinguere la comunicazione autenticamente difensiva da quella meramente gestionale: la stessa funzione che, nella prassi, distingue il parere del consulente tecnico dalla sua ordinaria attività lavorativa.

 

6. Dalla comunicazione difensiva alla documentazione di compliance preventiva. Il parallelo appena costruito riguarda la comunicazione difensiva in senso proprio: il parere reso, la valutazione tecnica, l'atto redatto in vista o nel corso di un procedimento determinato. Un passo ulteriore, più impegnativo, riguarda la documentazione di compliance ordinaria — gli audit interni, le root cause analysis, le valutazioni di rischio, le verifiche periodiche che l'ente svolge non in vista di un procedimento specifico, ma come attività preventiva continuativa. Il fondamento di questa estensione si trova nella combinazione di due dati normativi.

Il primo è l'art. 391-nonies c.p.p., che disciplina le investigazioni difensive preventive: il difensore può svolgere attività investigativa “anche precedentemente all'esercizio dell'azione penale, per l'eventualità che si instauri un procedimento penale”, godendo delle medesime garanzie previste per l'attività difensiva in un procedimento già pendente[12]. La norma dimostra un punto essenziale: la qualificazione di un'attività come difensiva non richiede che un procedimento sia già instaurato. È sufficiente che l'attività sia svolta in vista della sua eventualità — sebbene la norma subordini quella copertura a un mandato con sottoscrizione autenticata e indicazione dei fatti cui l'investigazione si riferisce, un requisito costruito sul modello del fatto singolo, difficilmente compatibile con un'attività per sua natura generale e continuativa. Come già per il consulente tecnico, questa distanza dal modello formale non toglie forza all'equivalenza funzionale qui sostenuta: ne circoscrive, semmai, l'ambito a un riconoscimento ad hoc.

Il secondo dato è l'art. 6 d.lgs. 231/2001, che pone sull'ente l'onere di provare, per andare esente da responsabilità, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato verificatosi — un'inversione dell'onere della prova rispetto ai canoni ordinari, da tempo segnalata in dottrina[13] — e che la riforma descritta al paragrafo 3 intende superare, spostando sull'accusa l'onere di dimostrare la carenza organizzativa: un mutamento che non attenua, ma semmai accentua, la rilevanza probatoria della documentazione di compliance, destinata a diventare il primo oggetto della ricerca dell'accusa. L'ente non attende di essere accusato per poi difendersi: deve costruire, giorno per giorno, attraverso la propria compliance, il materiale con cui sosterrà, se e quando un procedimento sarà instaurato, l'assenza di una propria colpa di organizzazione. La documentazione di compliance non è, in questa prospettiva, un adempimento amministrativo che diventa casualmente rilevante in un secondo momento: è lo strumento che la legge stessa impone di produrre in vista dell'eventualità di un procedimento, esattamente nei termini in cui l'art. 391-nonies descrive l'investigazione difensiva preventiva. Ne discende che quella documentazione dovrebbe beneficiare delle medesime garanzie ex art. 103 c.p.p., anche quando il collegamento con i fatti di un futuro procedimento sia, al momento della sua formazione, solo indiretto o potenziale: è esattamente il collegamento che la legge chiede all'ente di anticipare.

Qui il principio della pienezza del diritto di difesa incontra il suo corollario più esposto, ed è il punto in cui questo contributo deve correggere un'imprecisione lessicale propria: parlare di “riservatezza”, a questo punto del ragionamento, rischia di far apparire recessivo o meramente organizzativo un interesse che non lo è affatto. Individuare un rischio è la condizione stessa per poterlo prevenire, e il risultato di quell'individuazione è inevitabilmente una mappa delle criticità dell'impresa. Se quella mappa viene letta ex post da un'autorità inquirente senza alcun filtro difensivo, diventa lo strumento con cui contestare all'ente proprio ciò che l'ente aveva tentato di correggere. Il principio in gioco è il nemo tenetur se detegere: nessuno, persona fisica o giuridica, può essere costretto a fornire la prova a proprio carico. Vale per l'ente, che la legge obbliga a documentare le proprie criticità pena la perdita dell'esimente; e vale, personalmente, per il giurista d'impresa che quella documentazione ha materialmente redatto, ed è precisamente questo principio che una compliance priva di tutela documentale rischia, sistematicamente, di violare.

L'estensione, va precisato, non è indiscriminata: riguarda la documentazione che nasce da un'attività di verifica presidiata dalla funzione compliance o dall'organismo di vigilanza, non qualunque documento aziendale che possa risultare rilevante per le ragioni più varie. Il criterio resta funzionale: non conta chi scrive il documento, ma se nasce da quell'autoanalisi preventiva che l'art. 6 d.lgs. 231/2001 rende, per l'ente, lo strumento principale di difesa.

 

7. Perché la tutela deve coprire, sempre, il giurista d'impresa: il fondamento nell'art. 41 Cost. Resta un’ultima domanda, a cui il principio unico fin qui sostenuto deve dare risposta compiuta: questa tutela va riconosciuta sempre al giurista d'impresa in quanto tale, o soltanto a chi riveste una qualifica formale specifica? È la stessa riforma dell'art. 44, richiamata al paragrafo 3, a porre il problema: individua i propri beneficiari nel rappresentante legale, nella persona indicata ex art. 39 e in chi rappresentava l'ente al momento del fatto — nessuna di queste categorie coincide necessariamente con il giurista d'impresa, che nella prassi organizzativa raramente riveste la qualifica formale di rappresentante legale.

La risposta si trova nell'art. 41 Cost., nella formulazione risultante dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che tutela l'iniziativa economica privata come valore costituzionale autonomo, ma la condiziona esplicitamente al rispetto della salute e dell'ambiente, oltre che di sicurezza, libertà e dignità umana, affidando alla legge il compito di determinare “i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali” (art. 41, terzo comma, Cost.). È un mandato che la Costituzione affida alla legge, ma che nella realtà organizzativa di un'impresa ha una sola sede concreta di attuazione quotidiana: la funzione legale interna. Ne discende una conseguenza diretta: il giurista d'impresa, quando esercita questa funzione, non agisce nell'interesse del management, ma dell'impresa come valore costituzionalmente tutelato in sé — un interesse che può divergere, e non di rado diverge, da quello contingente di chi la governa. È lo stesso presidio che l'art. 2086 c.c., riformato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), pone in capo all'imprenditore: il dovere di istituire assetti organizzativi adeguati, anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi.

La gestione del rischio legale non è, per questa via, un complemento accessorio del rischio economico e finanziario dell'impresa: ne è parte essenziale, nella stessa misura in cui lo sono la gestione finanziaria o quella industriale. Il giurista d'impresa deve poter confrontarsi con autorevolezza con il management sull'obiettivo comune del benessere dell'impresa, prima che i conflitti di interesse sempre latenti fra funzione legale, management e, all'occorrenza, azionista, esplodano in sede giudiziaria. Se ne trae, con specifico riferimento alla riforma dell'art. 44, la conclusione di questo paragrafo: l'incompatibilità testimoniale dovrebbe riguardare sempre il giurista d'impresa, a prescindere dalla qualifica formale di rappresentante legale, perché la ragione della tutela non è di categoria professionale, ma di funzione. Se il presidio dei valori che l'art. 41 Cost. affida alla legge si realizza, nei fatti, attraverso il giurista d'impresa, la sua posizione rispetto a un procedimento che coinvolga l'ente è strutturalmente assimilabile a quella del rappresentante legale, e merita la stessa tutela.

 

8. Una realtà più avanzata del diritto: la riforma forense 2026 e i suoi limiti. Il fondamento costituzionale appena delineato rende ancora più significativo un dato di cronaca normativa recentissima. Il 22 luglio 2026 il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense (A.S. n. 1917), divenuta legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata in G.U. n. 177 del 1° agosto 2026 e in vigore dal 16 agosto 2026[14]. Il confronto con la legge 247/2012 è istruttivo: la riforma introduce la monocommittenza forense, ma la circoscrive al perimetro dell'avvocatura — un avvocato può lavorare in esclusiva per un altro avvocato, uno studio associato, una rete o una società tra avvocati, non per un'impresa che non sia essa stessa soggetto abilitato all'esercizio della professione forense. L'unica figura di avvocato in regime di dipendenza che la delega riconosce, con iscrizione nell'elenco speciale, è quella dell'art. 2, comma 1, lett. q): gli avvocati degli uffici legali di enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato purché a partecipazione pubblica prevalente. Per il giurista d'impresa nel settore privato, la riforma non introduce alcuna nuova compatibilità con l'iscrizione all'albo: la lett. a) dello stesso art. 2 si limita a confermare la liceità della consulenza e dell'assistenza legale stragiudiziale resa in regime di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa nell'interesse esclusivo del datore di lavoro — estendendola, ed è l'unica novità, alle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. — e per il resto lascia fermo il regime già delineato dalla legge del 2012, quasi quattordici anni dopo la sua approvazione.

La scelta di riservare quel riconoscimento ai soli enti a partecipazione pubblica prevalente solleva, essa stessa, un duplice ordine di dubbi che questo contributo non può tacere. Molti di questi enti operano stabilmente sul mercato in concorrenza diretta con imprese private, offrendo gli stessi servizi agli stessi consumatori: riservare loro un presidio negato al concorrente privato, a parità di funzioni aziendali, solleva un problema di eguaglianza (art. 3 Cost.), poiché la differenza di trattamento non trova giustificazione nella funzione svolta, identica in entrambi i casi, ma solo nella composizione azionaria dell'ente; e un problema di parità concorrenziale nel mercato interno, poiché una simile asimmetria, ove si traducesse in un vantaggio difensivo apprezzabile, rischierebbe di risultare difficilmente compatibile con i principi di parità di trattamento tra operatori economici che il diritto dell'Unione presidia anche fuori dalla disciplina degli aiuti di Stato in senso stretto. Il rilievo si aggrava considerando che lo stesso Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 27/2024, ha escluso dall'ambito della norma i nuovi assunti di enti come Eni, Poste Italiane, Terna, Snam, Italgas, Fincantieri, Saipem e Simest, nei quali la partecipazione pubblica è veicolata indirettamente attraverso Cassa Depositi e Prestiti[15]: un criterio fondato sulla catena partecipativa, non sulla funzione concretamente svolta, che conferma — anziché attenuare — l'irragionevolezza appena segnalata.

L'iter parlamentare merita un ultimo richiamo perché è, esso stesso, paradigmatico delle contraddizioni che innervano la materia. Nel corso dell'esame in Commissione Giustizia della Camera (audizione del 3 dicembre 2025), la General Counsels Association (GCA), con il sostegno di Manageritalia, aveva segnalato che il testo allora in discussione non riproduceva nemmeno il riferimento, già presente nella legge del 2012, alla liceità della consulenza interna resa dal giurista d'impresa[16]; solo in sede di approvazione definitiva quel riferimento è stato recuperato, e Confindustria ne ha salutato il ripristino come recupero della disciplina previgente[17]. La vicenda va tuttavia circoscritta nella sua reale portata: l'omissione, se non corretta, non avrebbe impedito ai giuristi d'impresa di proseguire la propria attività, estranea alla riserva forense a prescindere da un'espressa conferma legislativa, ma avrebbe aperto una zona interpretativa grigia, sfruttabile in chiave contenziosa. Se ne può trarre un indice contestuale debole ma non insignificante: il tentativo, poi abbandonato sotto la pressione delle rappresentanze datoriali, di sopprimere una prerogativa già consolidata, e il suo successivo recupero, mostrano che il legislatore ha comunque avvertito l'esigenza di non arretrare rispetto alla posizione già acquisita dalla figura — un riconoscimento per sottrazione mancata, non per attribuzione, che rende quantomeno plausibile invocare la stessa esigenza di non regresso anche per il superamento della lettura restrittiva del CNF sulle partecipazioni pubbliche indirette.

Questo ritardo normativo risalta con particolare evidenza se confrontato con l'evidenza empirica sul ruolo oggi svolto dalla funzione legale interna: un esempio tangibile di una realtà che si è spinta più avanti non solo geograficamente, ma proprio sul piano del riconoscimento di garanzie specifiche. Il 2026 KPMG Global General Counsel Outlook, basato su una survey condotta tra novembre 2025 e febbraio 2026 su 468 general counsel e senior legal leader in 28 giurisdizioni, fotografa un'evoluzione della figura del General Counsel da funzione protettiva a ruolo strategico: il 75% risulta coinvolto anche su temi non legali, il 75% dichiara che la propria funzione legale ha già implementato casi d'uso di intelligenza artificiale, e il ruolo emerge come sempre più centrale nelle decisioni di business[18]. Sono dati che confermano, su base empirica, quanto questo contributo sostiene sul piano giuridico: l'attività del giurista d'impresa è oggi essenzialmente di compliance e di orientamento legale del business, non di mera assistenza tecnica accessoria.

 

9. Il costo dell'assenza: la giurisprudenza su responsabilità d'impresa e sicurezza. Se la sezione precedente mostra il non scusabile ritardo del diritto positivo, la giurisprudenza penale in materia di sicurezza rivela quanto sia già rilevante — e quanto costi, in termini di responsabilità personale del vertice, la sua assenza — il presidio che questo contributo sostiene debba essere istituzionalmente tutelato. Tre pronunce, lette in sequenza, ne offrono la misura.

Il precedente di riferimento resta Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, ric. Espenhahn e altri (caso Thyssenkrupp)[19], che oltre a fissare il criterio distintivo tra dolo eventuale e colpa cosciente in materia di infortuni sul lavoro, ha vagliato l'idoneità del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 adottato dalla società, ritenendolo inadeguato proprio sotto il profilo del controllo e dell'aggiornamento dei presidi di sicurezza. La dottrina più autorevole in materia di colpa di organizzazione individua proprio in pronunce di questo tipo la conferma che l'adeguatezza del modello si misura sulla capacità dei presidi interni di tradursi in prassi effettive di aggiornamento del rischio, non nella loro mera esistenza documentale[20]. Sullo stesso terreno si è mossa la vicenda del disastro ferroviario di Viareggio del 2009, chiusa in via definitiva da Cass. pen., Sez. IV, 25 giugno 2026: già Cass. pen., Sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899, aveva affermato che la responsabilità colposa dell'amministratore delegato di una capogruppo può fondarsi sull'esercizio effettivo e autonomo di poteri di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. fortemente interferenti con l'autonomia gestoria della controllata, fermi tutti i requisiti della colpa[21], un principio che trova riscontro nella dottrina commercialistica sui gruppi di società, da tempo attenta a come l'esercizio di quei poteri non consenta di scindere la direzione dalla responsabilità per il suo scorretto esercizio[22]. In termini analoghi, sia pure in primo grado e non ancora in via definitiva, si è pronunciato il Tribunale di Genova il 16 luglio 2026 sul crollo del viadotto Polcevera, condannando, tra gli altri, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia per omicidio e disastro colposi, in ragione dell'omessa manutenzione e delle mancate verifiche del viadotto, protrattesi per anni a fronte di segnali noti di degrado strutturale[23].

Le tre pronunce condividono un tratto che rileva direttamente ai fini di questo contributo: in nessuna di esse la responsabilità nasce da un atto isolato, ma dal protrarsi, per anni se non per decenni, di un deficit di aggiornamento dei presidi di controllo — esattamente il tipo di deriva che un presidio di legalità dotato di continuità e autorevolezza istituzionale ha il compito di intercettare per tempo, come argomentato al paragrafo 7 a proposito dell'art. 41 Cost. Nessuna delle tre riguarda direttamente la posizione del giurista d'impresa: il loro valore è sistemico, non probatorio in senso proprio. Mostrano il costo, in termini di responsabilità penale personale del vertice — e non solo, considerata l'esposizione già segnalata al paragrafo 5 — di una continuità di controllo che è mancata. Ne discende che la tutela qui proposta richiede, in definitiva, una stabilità del presidio legale interno che non sia rimessa alla sola discrezionalità di chi dovrebbe, all'occorrenza, essere corretto: riconoscimento giuridico del ruolo, autorevolezza conseguente nell'organigramma, e garanzie difensive coerenti con quanto l'ordinamento già riconosce al rappresentante legale e al consulente tecnico — tre elementi cumulativi, senza i quali ciascuno degli altri due resterebbe nominale.

 

10. Un contenzioso già in corso: il caso Broadcom/VMware davanti al Tribunale UE. Questo percorso non è, del resto, soltanto teorico: è già oggetto di un contraddittorio reale, e vale la pena darne conto per chiudere il cerchio aperto al paragrafo 4. Il 6 maggio 2026 Broadcom Inc. e VMware International Unlimited Company hanno impugnato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea la decisione della Commissione del 26 febbraio 2026 (procedimento AT.40924), che imponeva la produzione di documenti predisposti anche da giuristi d'impresa operanti fuori dall'Unione. Il 3 agosto 2026 il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda cautelare di sospensione proposta dalle ricorrenti[24]; dieci giorni dopo, il 13 agosto, l'Association of Corporate Counsel — che rappresenta oltre 48.000 giuristi d'impresa in più di 100 Paesi — ha depositato istanza di intervento nella causa principale[25].

L'ordinanza cautelare merita un esame autonomo, perché consente di verificare la tenuta di quanto sostenuto sul terreno che qui conta davvero: non quello costituzionale italiano, ma quello proprio del diritto dell'Unione, l'unico rilevante quando in discussione vi sia un atto della Commissione europea. Il Presidente del Tribunale richiama gli artt. 47 e 48 della Carta e l'art. 6 CEDU quali parametri del giusto processo, e l'art. 7 della Carta a presidio della riservatezza delle comunicazioni — le stesse disposizioni che, per il tramite della clausola di omogeneità già richiamata al paragrafo 4, assorbono lo standard convenzionale. Applicando proprio quelle disposizioni, tuttavia, l'ordinanza conferma senza esitazioni la lettura di Akzo Nobel, ribadendo che la tutela rafforzata della consulenza legale non copre le comunicazioni con i giuristi d'impresa «sul rilievo che [essi] non sono indipendenti». Resta così confermato, sul piano europeo, lo stesso vizio già isolato al paragrafo 4: un test di indipendenza che assorbe il diritto di difesa invece di misurarsi con esso in autonomia.

Il sindacato di proporzionalità condotto dal Tribunale (punti 88-94 dell'ordinanza) apre, inoltre, un'incoerenza che va confrontata con la giurisprudenza CEDU del paragrafo 2. Il Tribunale si accontenta dell'esclusione — disposta dalla stessa Commissione in via unilaterale e «eccezionale» — delle sole comunicazioni con avvocati esterni indipendenti: ritagliata quella soglia, considera la proporzionalità soddisfatta, senza domandarsi se l'esclusione totale dei giuristi d'impresa sia essa stessa proporzionata rispetto allo scopo perseguito. È esattamente l'assenza di un controllo giurisdizionale indipendente — qui sostituito da una concessione discrezionale della stessa autorità procedente — che la Corte di Strasburgo censura come vizio sistemico nella linea Italgomme. Il Tribunale finisce così per misurare la proporzionalità con due pesi diversi: controllo giurisdizionale individuale per l'accesso fisico ai locali dell'impresa, soglia amministrativa decisa dalla stessa Commissione per le comunicazioni del suo giurista interno. È una contraddizione che questo contributo può solo segnalare come ulteriore terreno di verifica per il giudizio di merito, dove l'intervento ACC potrà sottoporla, finalmente, a un contraddittorio pieno.

L'iniziativa ACC porta con sé, a prescindere dal suo esito, un duplice significato che chiude coerentemente il percorso qui condotto. Il primo riguarda i varchi metodologici isolati al paragrafo 4: un soggetto che rappresenta la generalità dei giuristi d'impresa a livello globale sottopone oggi al Tribunale, con dati aggiornati sul raddoppio degli Stati membri che riconoscono la tutela, esattamente il tipo di verifica empirica che Kokott aveva prefigurato come condizione di un possibile mutamento. Il varco condizionale lasciato aperto nel 2010 non è rimasto una clausola di stile: è la porta a cui oggi si bussa. Il secondo riguarda la dimensione stessa della tutela in gioco: non una regola tecnica di diritto antitrust, ma un valore di rango sostanzialmente costituzionale nel senso ampio del termine, comune a più ordinamenti prima ancora che a un singolo testo positivo, che attraversa con formulazioni diverse ma identica sostanza l'art. 24 Cost., gli artt. 47 e 48 della Carta e gli ordinamenti che già la riconoscono. Che a rivendicarlo davanti al Tribunale UE sia un'associazione di oltre cento Paesi, e non un singolo interesse nazionale, conferma che il diritto di difesa del giurista d'impresa non è una rivendicazione di categoria professionale, ma l'espressione di un principio di giustizia sostanziale che trascende, per sua natura, i confini di qualunque singolo ordinamento — lo stesso principio, universale nella sua pienezza, da cui questo contributo è partito.

 

 

 

 

[1] F. Grande Stevens, Vita di un Avvocato, Cedam, 2000.

[2] Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia, ricorsi nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10.

[3] Corte EDU, 11 settembre 2025, Mereghetti c. Italia, ricorso n. 37185/18.

[4] Corte EDU, 6 febbraio 2025, Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, ricorsi nn. 36617/18 e altri (accessi e ispezioni in locali commerciali e studi professionali); Corte EDU, 8 gennaio 2026, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, ricorsi nn. 40607/19 e 34583/20 (accesso ai dati bancari del contribuente); Corte EDU, 5 marzo 2026, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri c. Italia, ricorsi nn. 32961/18 e 32984/18 (accessi in locali a uso promiscuo).

[5] Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.m. 7 febbraio 2024; coord. G. Fidelbo), Relazione conclusiva e proposta di articolato, novembre 2025, resa pubblica nel gennaio 2026.

[6] Schema di disegno di legge recante «Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231», approvato dal Consiglio dei ministri n. 185 del 4 agosto 2026.

[7] Schema di disegno di legge, cit., art. 1, comma 1, lett. b) (inserimento del comma 3 nell'art. 5 d.lgs. 231/2001) e lett. c) (abrogazione dell'art. 6 d.lgs. 231/2001).

[8] Schema di disegno di legge, cit., art. 2, comma 1, lett. a) (sostituzione dell'art. 44 d.lgs. 231/2001).

[9] CGUE, 14 settembre 2010, causa C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals c. Commissione, punti 44-49 della sentenza; Conclusioni dell'Avvocato generale J. Kokott, 29 aprile 2010, medesima causa, punti 95, 104, 118.

[10] Corte cost., sent. n. 183/1973 (Frontini); sent. n. 170/1984 (Granital); ord. n. 24/2017 e sent. n. 115/2018 (vicenda Taricco).

[11] D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2).

[12] Art. 391-nonies c.p.p. (Attività investigativa preventiva).

[13] C.E. Paliero, C. Piergallini, La colpa di organizzazione, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2006, 3, p. 167 ss.

[14] L. 28 luglio 2026, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense (A.C. 2629 – A.S. 1917), approvata in via definitiva dal Senato il 22 luglio 2026, in G.U. n. 177 del 1° agosto 2026; l. 31 dicembre 2012, n. 247.

[15] Consiglio Nazionale Forense, parere n. 27 del 12 giugno 2024.

[16] General Counsels Association (GCA), con il sostegno di Manageritalia, audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati sull'A.C. 2629, 3 dicembre 2025.

[17] Confindustria, «Riforma della professione forense: positivo il ripristino della disciplina sui giuristi d'impresa», comunicato, 22-23 luglio 2026.

[18] KPMG, 2026 KPMG Global General Counsel Outlook. From gatekeeper to strategic leader, aprile 2026.

[19] Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, ric. Espenhahn e altri.

[20] C.E. Paliero, C. Piergallini, La colpa di organizzazione, cit.

[21] Cass. pen., Sez. IV, 8 gennaio 2021 (dep. 6 settembre 2021), n. 32899; Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2024 (dep. 26 luglio 2024), n. 30805; Cass. pen., Sez. IV, 25 giugno 2026 (disastro ferroviario di Viareggio, 29 giugno 2009).

[22] P. Montalenti, Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance. Studi in tema di società per azioni, Padova, Cedam, 1999; Id., Conflitto di interessi nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi, in Giur. comm., 1995, I, p. 710 ss.

[23] Trib. Genova, 16 luglio 2026 (crollo del viadotto Polcevera, 14 agosto 2018), sentenza di primo grado non definitiva.

[24] Ordinanza del Presidente del Tribunale, 3 agosto 2026, causa T-280/26 R, Broadcom e VMware International/Commissione, punti 39-49 e 88-94.

[25] Association of Corporate Counsel, istanza di intervento nella causa T-280/26, depositata il 13 agosto 2026 (rappresentata da E. Barbier de La Serre e A.-S. Perraut, Jones Day, Parigi).