Scheda  
28 Maggio 2026


Autodiagnosi in internet e scelta delle cure: il "dottor Google"


Paolo Piras

Pubblichiamo di seguito il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno presso l’Università di Sassari del 17 aprile 2026. 

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1. Il diritto di scegliere le cure.

Un tempo l’autodiagnosi si faceva con l’enciclopedia medica. C’era però chi non la voleva consultare, perché diceva: meglio di no, altrimenti va a finire che mi sento chissà quale malattia!

L’autodiagnosi non è certo un fenomeno nuovo. In passato ha ispirato anche opere letterarie. Nel romanzo Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome, pubblicato nel 1889, il protagonista, leggendo un dizionario medico, si autodiagnostica quasi ogni malattia esistente, tranne il ginocchio della lavandaia[1]. Va poi dal suo medico di fiducia, che capisce tutto e gli prescrive una bistecca di manzo e un boccale di birra ogni sei ore, una camminata di dieci miglia ogni mattina e andare a letto la sera alle 11 in punto, con l’avvertimento finale: e non riempirti la testa di cose che non capisci!

Nell’attuale mondo digitalizzato ci sono molti pazienti che navigano in internet per un’autodiagnosi[2]. Alcuni di loro non navigano, ma naufragano in internet, dove si autodiagnosticano una malattia e scelgono le cure prima di andare dal medico. Ad es., con internet si autodiagnosticano una borsite in un dito di un piede, poi vanno dall’ortopedico e chiedono un’infiltrazione di cortisone, anche se in realtà si tratta di una microfrattura di una falange suscettibile di guarigione spontanea.

Oppure aspettano che sia il medico a proporre le cure e poi scelgono fra quelle proposte. Ad es., un paziente con depressione maggiore accetta le benzodiazepine perché lo aiutano a dormire e accetta la terapia cognitivo-comportamentale, ma rifiuta un farmaco che inibisce la ricaptazione della serotonina, perché questo farmaco lo etichetta come paziente psichiatrico.

Talvolta la scelta delle cure avviene in modo capriccioso. Ad es., un paziente ulceroso a rischio emorragico e con un dolore artritico, che vuole l’antinfiammatorio perché gli fa passare il dolore, ma rifiuta il farmaco gastroprotettore: Ma sta scherzando dottore? Il pantoprazolo se lo prende lei! Io ho uno stomaco di ferro

Consenso informato? No, questo è capriccio informato!

Succede anche che la scelta delle cure avvenga con improbabili ragionamenti giuridici, anche questi alimentati dal "dottor Google", che al bisogno sveste il camice e indossa la toga.

Sul piano giuridico c’è comunque da chiedersi: esiste il diritto di scegliere le cure?

Sì, esiste, ma con un limite: le cure scelte dal paziente non devono essere contrarie a legge, deontologia medica o buone pratiche.

Lo prevede espressamente l’art. 1 co. 6 della legge 219/17, dedicata al consenso informato[3]: Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. Quindi, ad es., il paziente ulceroso non può esigere un antinfiammatorio senza gastroprotezione.

Sorge un dubbio: è costituzionalmente legittimo il limite posto dalla legge?

Il dubbio sorge perché, come noto, l’art. 32 co. 2 Cost. prevede che Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge[4]. Questo dubbio può essere agevolmente fugato, se si considera che l’art. 32 cit. ha ad oggetto il rifiuto delle cure, mentre l’art. 1 cit. ha ad oggetto la scelta delle cure. Con il rifiuto il paziente dice non mi puoi obbligare, con la scelta dice voglio questo. Con il rifiuto la pretesa è negativa, con la scelta è invece positiva. Ci troviamo quindi di fronte a fattispecie diverse, che non possono venire assimilate neanche con la più anarchica delle interpretazioni dell’art. 32 co. 2 Cost. reperibile in internet.

Nella pratica clinica per il medico la distinzione suona così: non posso obbligare il paziente a cure appropriate, ma il paziente non può esigere cure inappropriate.

Il discorso però deve essere affinato. Va preso in considerazione l’art. 1 co. 5 della legge 219/17, che prevede che il paziente ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico[5]. L’inciso in tutto o in parte svela che il rifiuto può essere anche solo parziale. Il paziente può quindi scegliere: accetta solo una parte del trattamento e rifiuta il resto. Come nel caso del paziente che sceglie di accettare solo uno dei due farmaci che il medico gli prescrive in associazione.

Quando la scelta delle cure avviene in questo modo, sorge la domanda: che differenza c’è fra il rifiuto parziale e la scelta delle cure?

È una domanda non da poco, dal momento che, come sappiamo, la legge attribuisce al paziente il diritto al rifiuto parziale (art. 1 co. 5 primo periodo), ma gli nega il diritto di scegliere le cure (art. 1 co. 6 sec. periodo).

La risposta può essere data chiaramente in questi termini: ciò che specializza la fattispecie della scelta delle cure rispetto a quella del rifiuto parziale è la previsione espressa dell’esaminato limite all’accoglimento di quanto voluto dal paziente e cioè la contrarietà a legge, deontologia professionale o buone pratiche. Quel limite necrotizza la scelta del paziente. È un trombo occludente l’arteria che irrora sua pretesa giuridica.

Quel limite è implicitamente previsto anche dall’art. 13 del codice di deontologia medica, a tenore del quale: Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo.

 

2. Per il medico: che fare per evitare una responsabilità?

Vengono in considerazione alcuni dati, accertabili mediante alcune domande.

La prima: il trattamento che vuole il paziente è o no una cura?

Ad es., il paziente dice a un chirurgo della mano: Dottore, mi tagli l’anulare e il mignolo della mano sinistra: non sono dita mie. Siamo in una struttura privata, le do tutti i soldi che vuole[6]. Si capisce subito che questo paziente non ci fa niente da un chirurgo della mano, che farà il possibile perché il paziente non si allontani prima dell’arrivo di uno psichiatra. È infatti un paziente che presenta evidenti sintomi di un disturbo di agnosia corpo-immagine, che va quindi medicalmente aggredito.

La seconda domanda: è davvero una malattia quella lamentata dal paziente?

Pensiamo, ad es., al paziente che dice: Dottore, voglio un farmaco agonista della dopamina, perché ho un disturbo motivazionale: non ho iniziativa, non ho stimoli, mi manca spinta ad agire… Qui andrebbe ovviamente indagata l’eziologia, per accertare una malattia nosograficamente inquadrata, ad es., una depressione o un disturbo neurovegetativo, per escludere quindi che si tratti di comune pigrizia.

Potrebbe anche non esserci la necessità d’indagare l’eziologia, come nel caso della richiesta di prescrizione del farmaco per farne un uso guascone, ad es., da parte di chi vuole il viagra solo allo scopo di garantirsi prestazioni spettacolari.

Come anche non c’è malattia nel caso del paziente che esige un farmaco per curare il dolore dell’innamoramento non corrisposto e che sta ignorando che ci sono dolori che non possono essere curati, ma solo attraversati. E che ci sono storie che non sono destinate neppure ad iniziare, ma che hanno comunque qualcosa di profondo da insegnare.

La terza domanda: il trattamento voluto dal paziente è contrario a legge, deontologia professionale o buone pratiche?

Pensiamo al paziente con un carcinoma non più operabile, che rifiuta il trattamento chemioterapico e accetta le sole cure palliative. O pensiamo al paziente con fibrillazione atriale, che propone l’intervento di ablazione della fibrillazione perché pur essendo compliante non tollera l’idea di prendere l’anticoagulante per omnia saecula saeculorum. In questi casi andrebbe presa in seria considerazione la proposta del paziente, perché ci può essere una solida giustificazione clinica e deontologica per venirgli incontro. In casi come questi, le linee guida lasciano talvolta spazi per l’opzione proposta dal paziente. Quegli spazi fatti di poca clinica ma di tanta umanità, che costituisce il collante emotivo dell’alleanza terapeutica[7].

La quarta domanda, molto spinosa ma solo eventuale: che fare se scelgo di accondiscendere il paziente che esige trattamenti contrari a legge, deontologia o buone pratiche?

In questa ipotesi il medico dovrebbe stare alle condizioni poste dal paziente, altrimenti per la giurisprudenza lede il diritto all’autodeterminazione terapeutica. Questo è stato affermato dalla Cassazione civile nel un caso di un testimone di Geova che aveva accettato la laparotomia esplorativa, ma aveva rifiutato l’eventuale emotrasfusione[8]. È fuori discussione che si tratta di un trattamento contrario a buone pratiche, ma se il medico accetta non può poi emotrasfondere se risulta necessario, come invece era successo nel caso citato, nonostante appunto la scelta del paziente di non essere emotrasfuso. E la sentenza precisa che questo vale anche in caso di pericolo di vita.

Se il medico sta alle condizioni poste dal paziente, rimangono comunque ipotizzabili conseguenze penali, ad es., per una condotta medica contraria a linee guida, ovviamente solo se ne derivano morte o lesioni al paziente.

A prescindere poi da un evento lesivo, rimangono comunque ipotizzabili conseguenze disciplinari ex art. 13 del codice di deontologia medica, dato lo scopo di accondiscendere il paziente con una condotta contraria a buone pratiche.

La quinta domanda: il paziente è correttamente informato?

Questa domanda è sempre imprescindibile, perché il medico ha l’obbligo generale d’informare il paziente sulle cure. L’art. 1 co. 3 l. 219/17 prevede infatti l’obbligo d’informazione completa su diagnosi, prognosi, benefici, rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari, possibili alternative e conseguenze dell’eventuale rifiuto. Praticamente si tratta di tutti gli aspetti di cura.

L’art. 7 co. 3 l. 132/2025, rubricato Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità, ha aggiunto che il paziente deve essere informato anche dell’uso dell’intelligenza artificiale, che costituisce, come espressamente prevede lo stesso art. 7 co. 5 l. cit., un supporto nel percorso di cura, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica.

Nel dare l’informazione andrebbe tenuto conto anche dello stato emotivo del paziente che è naufragato in internet. Se ne occupa in termini generali il codice di deontologia medica: l’art. 33 impone di tenere conto della sensibilità e reattività emotiva del paziente. È importante non solo che cosa si dice, ma anche come si dice e cioè la modalità di comunicazione.

Questa è una competenza assolutamente cruciale: per il medico l’informazione con modalità adeguate è l’arma più potente nella competizione con il "dott. Google", che può anche conoscere più contenuti, ma sicuramente dispone di meno modalità del medico in carne e ossa.

Non è certo una competenza semplice, perché richiede che il medico entri in contatto, non solo con il paziente, ma anche con il proprio mondo interiore.

Come scrive Antonio Damasio nel suo libro L’errore di Cartesio: Non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma siamo macchine emotive che pensano.

 

3. Il paziente digitale.

Anche il paziente deve fare la sua parte nella relazione di cura, che non è un’entità di fantasia, frutto di una visione romantica della medicina ispirata alla Cittadella di Cronin. La relazione non si vede, ma esiste. Non tutto ciò che non si vede non esiste, questo è ovvio.

Non esistono solo medico da un lato e paziente dall’altro, ma esiste una terza componente: la relazione appunto, che se non è salda trema come una foglia al vento e ha bisogno di cure anche da parte del paziente.

Sul piano giuridico il paziente digitale dovrebbe prendere coscienza del fatto che non ha il diritto a cure contrarie a legge, deontologia professionale o buone pratiche. E questo sia che le proponga lui al medico avendole individuate prima, sia che le scelga fra quelle proposte dal medico. Non può cioè andare dal medico e fare come fa al ristorante con il cameriere.

Sul piano umano. Prima di poggiare le dita sulla tastiera, potremmo chiederci: che cosa mi sta spingendo a mettermi nelle mani del "dott. Google"?

Può darsi che siamo mossi solo da curiosità intellettuale, semplicemente vogliamo saperne di più e accogliere con diffidenza e con un sorriso la bizzarria di una diagnosi che ci potrà passare per la mente. Anche perché la diffidenza è amica intima della curiosità. Allora sì, possiamo lasciare pure correre le dita sulla tastiera. Del resto, come diceva Thomas Mann L’interesse per la malattia e la morte è sempre e soltanto un’altra espressione dell’interesse per la vita.

Ma il più delle volte ci accorgiamo che non siamo mossi da curiosità, ma dalla paura della malattia. Possiamo allora essere onesti con noi stessi e questo sarà il momento per esercitare la nostra libertà di non consegnarci alla paura e quindi di non iniziare la ricerca. Dopo sarà troppo tardi. Le dita correranno sulla tastiera obbedendo alla paura e all’insaziabile desiderio di rassicurazione.

Stiamo lottando contro un nemico, la paura, che nello scontro diretto vince sempre, per quanto possano essere potenti le armi che usiamo e che sono gli argomenti per combatterlo. Se pesco nel mio vissuto personale, ricordo che mia madre mi disse: Non cercare di sconfiggere la paura con argomenti, perché la paura ne ha sempre migliori. Osservala invece, mettila in discussione, giudicala tu e così perde potere. Fai come nei film western, quando un duellante si rende conto di avere la pistola scarica e si mette a parlare con il rivale, cercando di fargli capire che il duello è inutile.

Prima di digitare sulla tastiera e di duellare con la paura, possiamo metterla quindi in discussione. Ricordiamo con calma alcune cose.

In primis. È destinato al fallimento il tentativo di autorassicurarci che si tratta solo di un sintomo banale, che non si tratta di nulla di grave. Anzi c’è da aspettarsi l’amplificazione dell’ansia per la prospettazione di scenari peggiori di quelli che avevamo in mente. Cresce il dubbio e il bisogno di continuare la ricerca. Entriamo in un circolo vizioso, in una spirale perversa che aggiunge smarrimento alla paura. E anche confusione, perché in internet le informazioni sono di solito in eccesso (information overload) e talvolta si tratta di fake news, difficili da smascherare per chi non è medico[9]. Paura, smarrimento e confusione possono portare a essere “fatalisti” e a concludere: tanto se qualcosa deve succedere, succede comunque… e quindi possono portare a non rivolgersi a un medico anche quando sarebbe il caso di farlo[10].

Poi. Rischiamo la cybercondria, che è un disturbo inquadrato nosograficamente. Rappresenta la deriva dell’ipocondria[11] in epoca digitale, cioè la ricerca compulsiva in internet spinta dall’ansia[12]. Peraltro, ancora non esistono linee guida per il trattamento della cybercondria, anche se gli studi si sono approfonditi negli ultimi vent’anni, con segnalazione della minaccia di diffusione[13]. E con identificazione di scale di severità del disturbo[14].

Ancora. Il percorso diagnostico è notoriamente complesso e richiede anamnesi, visita clinica e spesso anche immagini diagnostiche ed esami di laboratorio. Il percorso è agevolato se il medico conosce personalmente il paziente. Federspil diceva La diagnosi corretta è una vera e propria opera d’arte nella quale convergono le conoscenze scientifiche e la conoscenza personale del paziente. Il "dottor Google" invece non conosce la nostra storia, né clinica né personale.

Non solo. Il "dott. Google" dialoga meglio con il medico che con il paziente. Pensiamo, ad es., al paziente che digita il sintomo mal di pancia in basso a destra. E pensiamo al medico che digita algia in fossa iliaca destra, abbreviando destra con dx. A chi dei due darà una risposta migliore il "dott. Google"? Ovviamente al medico, perché con quei termini tecnici andrà a pescare anche e soprattutto nella letteratura medica, non si limiterà ai blog.

Inoltre. La nostra ricerca in rete non aiuterà il medico, anzi è probabile che tenderemo, anche solo inconsapevolmente a orientare il suo ragionamento, a pilotarlo verso la diagnosi della malattia che crediamo di avere e non è detto che il medico riesca poi a rassicurarci che non si tratta della diagnosi fatta dal "dottor Google".

Infine. Naufragare in internet non è prendersi cura di sé. Il "dottor Google" non potrà mai sostituire il rapporto umano con un medico di fiducia, anche se ci darà una risposta in un nanosecondo, mentre il medico forse ci farà aspettare un po’ di tempo prima di visitarci, lasciandoci per un po’ nell’incertezza.

Ma prendersi cura di sé nasce dall’amore per sé stessi e quindi anche dall’accettazione incondizionata delle nostre incertezze e della nostra fragilità, che sono parte essenziale della nostra ricchezza, della nostra bellezza umana.

 

 

 

[1] In termini tecnici borsite prepatellare.

[2] In Italia il 94,2% della popolazione cerca informazioni su sintomi, malattie e terapie attraverso internet e intelligenza artificiale. V. gli esiti dello studio degli Istituti Sociometrica e FieldCare su incarico di Fondazione Italia in Salute e Fondazione Pensiero Solido in Quotidiano Sanità, 2 feb. 26

[3] Per un’analisi dell’intera legge v. S. Canestrari, Una buona legge buona, in Riv. It. Med. Leg., 2017, fasc. 3, 975. Dello stesso Autore, La legge n. 219 del 2017 in materia di consenso informato, in Leg. Pen., 19 dic. 2018

[4] Su questa disposizione: M. Cartabia, L'art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana, in Diritto alla salute e servizi sanitari tra consolidamento e indebolimento a cura di R. Balduzzi, Il Mulino, 2017, 25

[5] Sul rifiuto delle cure v. P. Piras, Manuale di diritto penale della medicina, 2026, ‎Independently published, cap. 17, 292

[6] Per approfondimenti su questa ipotesi v. F. Giunta, Richiesta di amputazione di un arto sano. Il punto di vista giuridico, in Medicina, bioetica e diritto, a cura di P. Funghi, F. Giunta e C. Paonessa ETS, 2012, 201

[7] In questo conteso merita valorizzazione la giurisprudenza secondo la quale le raccomandazioni contenute nelle linee guida forniscono un'indicazione del comportamento astrattamente doveroso del sanitario, ma che non si tratta di veri e propri precetti cautelari, capaci di generare allo stato attuale della normativa, in caso di violazione rimproverabile, colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto: Sez. Un., 8770-18, Mariotti, in Dir. pen. cont., 1 mar. 18, con nota di C. Cupelli

[8] Cass. Civ., Sez. 3, 29469-20, est. Scoditti, in Ced, Rv. 660087-01

[9] In argomento, funditus, ASSOSALUTE-CENSIS, L’automedicazione al tempo dell’Intelligenza Artificiale e delle fake news, Rapporto finale, Roma, 4 novembre 2025

[10] P. Black, The dangers of using Google as a diagnostic aid, in British Journal of Nursing, ott. 2009, vol. 18, n. 19

[11] Sull’ipocondria, D. Leveni, M. Lussetti, D. Piacentini, P. Michielin, Ipocondria, ansia per le malattie e disturbo da sintomi somatici: Guida per il clinico e manuale per chi soffre del disturbo, Erickson, 2017

[12] C. Yang, R. Huan Xu, Impact of Cyberchondria on Health and Quality of Life, Pub Med Central, 4 dic. 25; F. Ambrosino, La cybercondria è un problema emergente? FNOMCeO, Dottore, ma è vero che? 12 mar. 19; C. Marino, Cyberchondria: googla un sintomo e ti dirò cos’hai, State of mind, 5 giu. 20

[13] V. ad es., R. W. White, E. Horvitz, Cyberchondria: Studies of the Escalation of Medical Concerns in Web Search, 2009, Association for Computing Machinery

[14] E. McElroy, M. Shevlin, The development and initial validation of the cyberchondria severity scal, in Journal of anxiety disorders, mar. 2014, vol. 28, 259