Cass., Sez. I, 12 giugno 2026 (dep. 17 luglio 2026), n. 27109, Pres. Casa, Rel. Natalini
1. Non può che destare un certo stupore il fatto che la vicenda da cui prende le mosse la sentenza in esame[1] sia pervenuta all’attenzione della Prima Sezione penale della Suprema Corte. Siamo infatti al cospetto di un caso avente un’offensività risibile, dinnanzi al quale l’opportunità di fare ricorso allo ius terribile si pone in netta antitesi con il canone della sussidiarietà e dell’extrema ratio[2], e con le sempre pressanti esigenze di alleggerimento del carico giudiziario.
Al netto di queste considerazioni di politica-criminale, la pronuncia de qua si segnala per alcune interessanti considerazioni di più ampio spettro, relative alla declinazione prasseologica della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. (il getto pericoloso di cose)[3].
2. Procediamo con ordine, ripercorrendo – per sommi capi – la vicenda posta al vaglio della S.C.
L’imputata era chiamata a rispondere della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., per aver somministrato cibo a gatti randagi in violazione di un’ordinanza comunale in materia di igiene e sanità pubblica, e di quella di cui all’art. 674 c.p. Costei, foraggiando gli sventurati felini e fornendo loro ricovero presso un immobile di sua proprietà, avrebbe infatti «provoca(to) il versamento di deiezioni animali, nonché l’abbandono di scarti di cibo e di acqua stagnante, atti a molestare e creare notevole disturbo alle persone» residenti nei luoghi limitrofi a quello di insediamento della colonia felina. Tanto varrebbe a integrare gli estremi di una peculiare ipotesi di getto pericoloso di cose, che non sarebbe qui consistito nel getto o nel versamento diretto di avanzi o deiezioni, ma in una indiretta "provocazione" del versamento materialmente realizzato dagli animali.
2.1. Il Tribunale di Locri assolveva l’imputata per la contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità «perché il fatto non costituisce reato».
Tale conclusione è fondata sull’assunto che la fattispecie di cui all’art. 650 c.p. ha carattere sussidiario e il suo perimetro operativo è circoscritto alle sole ipotesi in cui la violazione del provvedimento di autorità non integri gli estremi di un più grave reato (come espressamente previsto dallo stesso art. 650 c.p.) o di un diverso illecito amministrativo[4]. Un’evenienza, quest’ultima, verificatasi nel caso di specie, dato che l’ordinanza del sindaco del Comune di Bovalino che vietava la somministrazione del cibo ai gatti randagi prevedeva l’irrogazione di una sanzione amministrativa ad hoc per il mancato rispetto della citata prescrizione.
2.2. Veniva invece pronunciata sentenza di condanna alla pena dell’ammenda di 200 euro per il reato di cui all’art. 674 c.p., in combinato disposto con l’art. 40 cpv. (che non era stato tuttavia oggetto di specifica contestazione nell’editto accusatorio).
Il giudice di merito ritenne che l’imputata – nell’accudire i gatti randagi – avesse volontariamente assunto una posizione di garanzia rilevante ex art. 40 cpv., divenendo titolare di obblighi di custodia e di controllo nei confronti della colonia felina. Obblighi a cui era però venuta meno, mancando di predisporre le adeguate cautele volte a prevenire danni a terzi. Segnatamente, costei non aveva eliminato gli avanzi di cibo dall’immobile in cui aveva allestito mangime e giacigli, né rimosso le deiezioni dei felini dalle aree circostanti. In questo modo, aveva contribuito alla – o, meglio, non aveva impedito la – propagazione delle esalazioni odorigene, in particolare nel giardino limitrofo al rifugio, di proprietà della persona offesa costituita parte civile, con conseguente compromissione del benessere psico-fisico e del sereno svolgimento della sua vita di relazione.
A detta del Tribunale di Locri, siffatte omissioni davano luogo a una responsabilità omissiva impropria per non aver colposamente impedito l’evento di “molestie olfattive” rilevante ai sensi dell’art. 674 c.p., evento materialmente cagionato da una ripetuta condotta animale.
3. La difesa dell’imputata presentava ricorso per saltum in Cassazione, denunciando – per quanto qui interessa – una violazione di legge in relazione agli artt. 40 cpv. e 674 c.p.
In particolare, si sosteneva che, in capo al soggetto agente, non fosse ravvisabile una posizione di garanzia «tale da imporre l’obbligo di controllare e custodire i gatti» randagi che entravano ed uscivano dall’immobile. Dalla disamina della l. 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della Legge regionale 3 ottobre 2023, n 45 (Legge della regione Calabria sulla “Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”) si evince, infatti, che i gatti facenti parte delle colonie vivono, per definizione, in libertà e che, pertanto, i privati cittadini che volontariamente si occupano del sostentamento di questi animali non rivestono alcuna posizione di garanzia, non potendo nemmeno essere qualificati come detentori.
Sotto altro versante, il ricorrente riteneva che il reato di cui all’art. 674 c.p. non fosse configurabile per un difetto di tipicità in relazione all’ambientamento spaziale dell’illecito, che non si verificò «in un luogo di pubblico transito», bensì nel giardino privato della parte civile. Ciò consentirebbe di escludere in radice la sua sussistenza della contravvenzione de qua, non essendo ipotizzabile che, «per andare esente da responsabilità», il soggetto attivo dovesse fare ingresso nelle pertinenze dell’abitazione della persona offesa per ripulire eventuali deiezioni.
4. Ebbene, all’esito di un articolato iter motivazionale, la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso richiamato poc’anzi, annullando senza rinvio la sentenza del Tribunale di Locri nella parte relativa al reato di cui all’art. 674 c.p., che va dunque ritenuto insussistente.
4.1. In via preliminare, la Corte procede a una puntuale esegesi della contravvenzione in oggetto – le cui origini si radicano nel diritto romano –, ribadendo come essa configuri un reato di pericolo che, conformemente alla sua collocazione sistematica nella Sezione II del Capo I del Libro III c.p., è posto a tutela dell’incolumità pubblica. Segnatamente, l’art. 674 c.p. salvaguarda l’incolumità delle persone, o anche di singoli individui, «nei luoghi di transito o nelle abitazioni private»[5] e mira alla repressione di «pericoli più o meno gravi dipendenti dal getto o versamento di cose» o dall’emissione di gas, vapori e fumi[6].
Molti studiosi sostengono che la disposizione in parola tipizza due distinte fattispecie di reato, produttive di un medesimo evento di pericolo: quella di getto (di solidi) o versamento (di liquidi) di cose atte a offendere, molestare od imbrattare persone (art. 674 c.p., primo periodo) e quella di emissioni di gas, vapori o fumo volte a cagionare il medesimo effetto (art. 674 c.p., secondo periodo)[7].
L’ambito operativo della prima contravvenzione è soggetto a una restrizione di carattere spaziale, poiché il getto o il versamento deve essere realizzato «in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso»; la seconda, invece, può trovare applicazione dinnanzi a emissioni nocive non consentite ex lege, a prescindere dal luogo in cui esse sono provocate e dal luogo in cui penetrano[8].
La giurisprudenza prevalente – a cui si allinea la sentenza in commento – è invece di avviso contrario e ritiene che l'art. 674 c.p. sia, in realtà, una norma a più fattispecie[9] e debba pertanto essere interpretata «nel senso che non prevede due ipotesi di reato separate, ma un solo e unitario reato, nel quale la seconda ipotesi (emissione di gas, vapori o fumo) non è altro che una specificazione della prima ipotesi, caratterizzata non tanto dal fatto del particolare oggetto dell’emissione (gas, vapori, fumo) quanto piuttosto dalla circostanza che è possibile che l'emissione, ossia l’attività pericolosa, in quanto socialmente utile, sia disciplinata dalla legge o da un provvedimento dell'autorità, e che in tal caso il reato è configurabile esclusivamente quando essa non sia consentita, ossia quando siano superati i limiti previsti per la specifica attività, dovendo altrimenti presumersi legittima»[10].
Comunque sia, trattandosi di un reato di pericolo, al fine della sua integrazione non occorre che le condotte tipizzate producano un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente dimostrare la loro concreta attitudine – rectius, la loro idoneità – a cagionare effetti dannosi in capo a uno o più individui[11]. È pacifico che il riscontro di tale evento di pericolo – consistente per l’appunto nella capacità delle cose o delle emissioni a imbrattare, offendere o molestare le persone – non deve necessariamente essere basato su una perizia, ma può anche fondarsi su elementi probatori di varia natura, come ad esempio le dichiarazioni testimoniali di chi abbia assistito al getto, al versamento o all’emissione[12].
La contravvenzione in esame ha natura strutturalmente istantanea, ma – specialmente nelle ipotesi indicate dal secondo periodo dell’art. 674 c.p. – non può escludersi che l’emissione nociva abbia luogo, continuativamente, per un certo periodo di tempo: in simili eventualità saremmo dinnanzi a un unico reato permanente, che si consuma al momento della cessazione delle emissioni, con tutto ciò che ne consegue in punto di disciplina (decorso della prescrizione, configurabilità del concorso di persone, e così via)[13].
Sul piano dell’elemento soggettivo, infine, coerentemente alla sua natura contravvenzionale, il reato è configurabile anche al sussistere della colpa, sempreché il soggetto agente sia consapevole della situazione di pericolo ingenerata dall’azione criminosa.
4.2. Dopo questo rapido excursus, la S.C. chiarisce innanzitutto che, nel caso in esame, occorre interrogarsi in merito alla sussistenza del reato previsto dalla prima parte dell’art. 674 c.p., in quanto la fattispecie tipizzata nella seconda parte della norma può trovare applicazione soltanto nelle ipotesi di emissioni vietate dalla legge. La casistica è quella relativa alle emissioni provocate da attività socialmente utili o da attività economiche legate al ciclo produttivo, che sono autorizzate ex lege entro determinati limiti, al superamento dei quali è ipotizzabile l’integrazione del reato de quo[14]. Una situazione che, evidentemente, non ricorre nel caso di specie.
4.3. Ora, se consideriamo più da vicino le condotte descritte dall’art. 674 c.p., non si può far a meno di rilevare come la fattispecie sia oggetto di interpretazioni “a maglie larghe”, tese a dilatare il suo orizzonte applicativo, talora oltre i limiti tracciati dalla littera legis.
Oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale è stata, in particolare, la possibilità di includere entro lo spettro di tipicità dell’art. 674 c.p. la propagazione di onde elettromagnetiche[15]. L’orientamento prevalente propende per la soluzione affermativa, ritenendo che le onde elettromagnetiche possano essere considerate “cose” rilevanti ai sensi dell’art. 674 c.p., poiché dotate di una propria fisicità e suscettibili di utilizzazione e misurazione. Nello stesso senso depone l’impiego del verbo gettare, che è dotato di un’ampia portata semantica, essendo riferibile a qualsiasi azione «positiva di lanciare qualcosa in qualche luogo, ovvero di mandar fuori, emettere, espellere»[16].
4.4. Anche la pronuncia in commento adotta un’interpretazione estensiva dell’art. 674 c.p.
In primo luogo, essa ammette che il reato possa essere commesso anche in forma omissiva, in forza dell’applicazione della clausola di equivalenza di cui all’art. 40 cpv. Del resto, sebbene un risalente indirizzo sostenesse che la contravvenzione in parola – in quanto fattispecie di mera condotta e a forma vincolata – fosse realizzabile unicamente in forma attiva[17], la giurisprudenza considera l’art. 674 c.p. un reato a forma libera ed è ferma nel riconoscerne l’integrazione anche quando «il pericolo concreto per l’incolumità pubblica derivi dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l’obbligo giuridico di evitarlo»[18].
In secondo luogo, la sentenza in esame – ponendosi nel solco di un consolidato filone ermeneutico – ritiene che nell’alveo dell’art. 674 c.p. rientrino anche le “molestie olfattive”, sempreché l’emissione di tali esalazioni superi i valori fissati da specifiche disposizioni di legge o, in assenza di predeterminazione normativa, i limiti della «stretta tollerabilità». Tale parametro – a detta della Corte – deve essere preferito al più blando criterio della «normale tollerabilità» di cui all’art. 844 c.c., che viene reputato inidoneo «ad approntare una adeguata protezione all’ambiente ed alla salute umana»[19].
Incidentalmente, la S.C. ricorda come, già in passato, l’odore determinato dalla mancata rimozione delle deiezioni di cani e gatti da parte del proprietario o del detentore fosse stato ricondotto entro i margini dell’art. 674 c.p.
Emblematica la vicenda relativa a un soggetto che aveva ospitato nella sua abitazione condominiale sette cani e ventisei felini, senza adottare cautele idonee a prevenire ed evitare ai propri vicini i disturbi e le molestie (olfattive) cagionate dagli animali, che – a causa dell’incuria e delle precarie condizioni igieniche in cui versavano – avevano provocato odori nauseabondi evidentemente intollerabili[20]; o, ancora, quella riguardante l’omessa custodia di un cane, lasciato dal proprietario sul balcone di casa per molte ore, con conseguente sversamento delle deiezioni e propagazione della esalazioni maleodoranti nelle aree comuni e nelle proprietà dei condomini dei piani di sotto[21].
4.5. Una volta chiarito che – in linea di massima – non sussistono assolute preclusioni all’inquadramento nell’art. 674 c.p. delle molestie olfattive mediante omissione, la Cassazione ha nondimeno escluso la sussistenza del reato nella vicenda in oggetto, annullando senza rinvio la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Locri.
4.5.1. Le ragioni poste a fondamento della decisione sono – essenzialmente – due.
La prima concerne il luogo di realizzazione del reato, che, ad avviso della Corte, non è – come espressamente richiesto dall’art. 674 c.p. – né un luogo di pubblico transito, né un luogo privato, ma di comune o altrui uso. Secondo la S.C., nel caso di specie, mancherebbe «il presupposto tipico della condotta materiale», in quanto le deiezioni feline e i cattivi odori da esse provocati si sarebbero riversati nel giardino di proprietà della parte civile, che è «un luogo privato tout court», e certo non adibito «a comune o altrui uso»[22]. Un simile rilievo sarebbe, di per sé, sufficiente a negare l’integrazione dell’art. 674 c.p. per assenza di un elemento costitutivo della fattispecie.
4.5.2. Il secondo elemento che ha persuaso la S.C. a escludere la sussistenza del reato è l’assenza di una posizione di garanzia tale da imporre al soggetto agente di adottare le necessarie cautele volte a impedire le “molestie olfattive” cagionate dai felini.
A differenza di quanto accaduto nelle ipotesi di getto di deiezioni animali richiamate poc’anzi, l’imputata non risultava proprietaria o detentrice degli animali facenti parte della colonia, che – per espressa previsione di legge – è costituita da «gatti che vivono in libertà»[23]. Una condizione, quest’ultima, che preclude in radice l’instaurazione di un rapporto giuridico di detenzione in capo a chi assuma – più o meno formalmente – l’incarico di occuparsi degli gli animali e dello stato igienico dell’area in cui essi stazionano (ossa colui che la legge della regione Calabria definisce referente o tutor di colonia felina).
Sotto altro complementare aspetto, il fatto che gli animali vivessero liberi rende del tutto inipotizzabile l’esistenza di un qualsivoglia potere impeditivo in capo al tutor della colonia, che – quand’anche riconosciuto titolare di un obbligo di protezione e di controllo nei confronti degli animali – non sarebbe, comunque, stato nella materiale possibilità di intervenire per evitare il prodursi delle molestie olfattive derivanti dalle deiezioni che si trovavano all’interno del giardino privato della persona offesa.
Infine – conclude la Corte – il fondamento della posizione di garanzia non può nemmeno essere individuato nell’esistenza di un generico obbligo, da parte di chi abbia anche solo la detenzione temporanea degli animali, di adottare «ogni cautela per evitare o prevenire danni a terzi». È infatti pacifico che questo dovere di custodia – la cui inottemperanza integra, già di per sé, gli estremi della contravvenzione di cui all’art. 672 c.p. – riguarda ex lege i soli animali pericolosi, tra i quali di certo non rientrano felini di piccola taglia.
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5. Per quanto la vicenda qui schematicamente ripercorsa esprima un disvalore all’evidenza bagatellare, la pronuncia in commento affronta alcune delicate questioni interpretative, sulle quali la Corte – pur pervenendo a un esito condivisibile nella sostanza – si attesta su posizioni non esenti da criticità.
5.1. Del tutto peculiare, si rivela – innanzitutto – l’interpretazione restrittiva che la Corte offre del requisito di luogo di verificazione della condotta tipica indicato dall’art. 674 c.p. prima parte.
Come si è rilevato poc’anzi, la S.C. sostiene che, nel caso di specie, sia ravvisabile un difetto di tipicità, poiché i fatti dedotti in imputazione si erano verificati nel giardino dell’abitazione della parte civile, che non è né un luogo pubblico né luogo privato ma adibito ad altrui uso, ma «un luogo privato tout court»[24].
Una lettura siffatta appare, tuttavia, poco persuasiva.
A ben vedere, infatti, con la locuzione «altrui uso» impiegata nell’art. 674 c.p., il legislatore ha inteso sì delimitare l’ambito spaziale di realizzazione del reato, escludendovi però non già qualsiasi luogo privato, ma solo quelli di pertinenza dell’autore del getto o del versamento. Quest’ultima impostazione trova ampio riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità, la quale afferma costantemente che «l’uso altrui, cui si riferisce l'art. 674 cod. pen. ed al quale deve essere soggetto il luogo privato perché possa configurarsi il reato» de quo «può consistere in qualunque legittima facoltà» di valersi del luogo stesso per qualsiasi bisogno, «dipendente da un diritto soggettivo esclusivo, ovvero da un diritto in re aliena o d’obbligazione o anche da una mera condiscendenza di chi può prestarla», ma spettante – si badi bene – «ad un soggetto diverso da quello che compie il getto o il versamento»[25].
In altre parole, diversamente dal luogo di pubblico transito e dal luogo privato di comune uso, il luogo privato ma di altrui uso non è altro che quello «destinato a servire persone diverse» dall’autore del reato, il quale non ne ha in alcun modo la disponibilità[26].
Una simile interpretazione appare in linea con la ratio sottesa alla criminalizzazione dell’art. 674 c.p., nel quale l’effimero interesse dell’incolumità pubblica viene declinato nei termini di interesse a prevenire danni più o meno gravi alle persone[27], «nei luoghi di pubblico transito e nelle abitazioni», come espressamente sancito dal titolo della § 1della Sezione II, Capo I, Titolo I, in cui l’art. 674 trova la sua collocazione topografica.
Ed ecco allora che, qualora la Corte avesse adottato l’interpretazione prevalente – e a nostro avviso obbligata alla luce del dato legale –, sarebbe stato piuttosto arduo ravvisare un deficit di tipicità “spaziale” del reato, in ragione del fatto che il versamento delle deiezioni e delle esalazioni odorigene ha colpito un luogo privato, ma appartenente a un soggetto terzo e non all’imputata.
5.2. Decisamente più persuasivi risultano gli argomenti in base a cui la sentenza in esame ha negato che sulla noncurante “gattara” gravasse una posizione di garanzia.
In primis – a livello formale – costei non ricopriva il ruolo di referente della colonia felina, soggetto che, a norma dell’art. 13 della già citata legge regionale, sarebbe tenuto – previo accordo di collaborazione con i comuni e rilascio di tesserino identificativo del servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali – a occuparsi della cura e del sostentamento dei gatti randagi soggiornanti in una certa area geografica.
Peraltro, se anche ammettessimo che, de facto, l’imputata avesse volontariamente assunto l’onere di accudire la colonia, ciò non comporterebbe – di per sé – l’insorgenza di un potere impedivo rilevante ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p., proprio in ragione dello stato in cui versavano gli animali, che – a differenza di quelli sottoposti a cura e custodia del proprietario/detentore o ospitati nei canili o nella c.d. oasi feline[28] – restavano liberi di spostarsi (ed espletare le proprie funzioni fisiologiche) nell’intero quartiere.
Orbene, è innegabile che i comportamenti contestati al soggetto agente – seppur mossi da un lodevole apprezzamento per gli animali – abbiano, in qualche misura, compromesso il benessere psico-fisico della persona offesa e dell’intero vicinato. Tuttavia – in assenza della dimostrazione che l’imputata avesse acquisito, a titolo originario, la proprietà dei felini o ne avesse quanto meno assunto la custodia (intesa quale stabile potere di governo, controllo e disponibilità) – non vi sono margini affinché la mancata pulizia del luogo di pubblico transito adibito a punto-cibo e dell’immobile di proprietà predisposto a rifugio possano comportare l’insorgenza di un obbligo impeditivo ex art. 40 cpv.[29].
Intollerabile – perché lesiva del principio di legalità – sarebbe stata poi l’opzione di dilatare lo spettro di tipicità dell’art. 674 c.p. fino a ricomprendervi, come prospettato in ipotesi accusatoria, le condotte attive di foraggiamento dei felini, quasi che l’imputata – nell’accudire gli animali – avesse indirettamente contribuito alla realizzazione delle molestie olfattive.
5.2.1. Da ultimo, non va trascurato che, nel capo di imputazione, non compariva il riferimento all’art. 40 cpv. o all’omissione di questa o di quella cautela doverosa, dato che, come appena visto, la condotta veniva discutibilmente descritta in forma attiva. Tanto sarebbe dovuto valere a ravvisare un difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
Più in generale, una auspicabile interpretazione tassativizzante dell’art. 674 c.p. dovrebbe indurre a escludere la sua configurabilità in forma omissiva, poiché, a ben vedere, esso non prevede un vero e proprio evento naturalistico da impedire, trattandosi di una fattispecie di pericolo, ove «l’elemento della pericolosità attiene all’oggetto materiale» del reato[30].
A ciò si aggiunga che – stando al tenore letterale della norma – l’art. 674 c.p. sembra configurare un reato a forma vincolata, realizzabile soltanto mediante le condotte attive di getto, versamento o di emissione. Se così fosse, dovrebbe escludersi l’applicazione della clausola di equivalenza di cui all’art. 40 cpv. che, a detta della dottrina largamente prevalente, non può essere impiegata nei reati a forma vincolata[31].
Sappiamo però bene che la giurisprudenza è di avviso contrario. In verità essa non affronta apertamente il problema della natura vincolata o meno dell’art. 674 c.p., ma, con disinvoltura estrema, si limita sostenere per facta concludentia che tale contravvenzione integra gli estremi di un reato a forma libera, che annovera tra i suoi elementi costitutivi un evento di pericolo (il versamento o l’emissione nociva) distinto e distinguibile dalla condotta da cui è provocato, la quale «può essere sia attiva che omissiva»[32].
Siffatta conclusione ha ricevuto l’implicito avallo delle Sezioni unite del 2025 nella pronuncia relativa alla realizzabilità del reato di epidemia in forma omissiva.
In quell’occasione, la Corte – nell’escludere la natura vincolata dell’art. 438 c.p. (mancando così di affrontare espressamente la spinosa questione della ipotetica operatività dell’art. 40 cpv. in relazione a tale categoria di reati) – ha incidentalmente richiamato l’art. 674 c.p., osservando come anche tale fattispecie – «caratterizzata da condotte […] diffusive, di versamento di polveri o di emissione di gas, vapori e fumi» – integri un reato causale puro, ove «la norma incriminatrice tende a evitare l’evento pericoloso per la salute pubblica, indipendentemente dalle modalità comportamentali (positive o negative) con cui si realizza il versamento o l’emissione»[33]. Evento che – giova ribadirlo – ha contorni davvero labili ed è oggetto di interpretazioni latissime da parte del diritto vivente, venendo identificato con «qualsiasi situazione di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete» avente un «impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione» della persona offesa, a prescindere dal verificarsi di un danno o anche solo di un pericolo «alla salute e/o all’ambiente, casi nei quali altre (e più gravi) sono le fattispecie incriminatrici applicabili»[34].
5.3. Infine, ci sia consentita un’ultima considerazione che, invero, prescinde dalla risoluzione del caso di specie.
Come s’è avuto modo di osservare, dall’analisi della sentenza in commento emerge, in controluce, il problematico statuto applicativo dell’art. 674 c.p. Una disposizione che, a causa dell’intrinseca vaghezza con cui è formulata (basti pensare all’impiego degli sfuggenti vocaboli getto, versamento, cose), è affetta da un ineliminabile deficit di determinatezza, che conferisce al precetto una elasticità abnorme[35], mettendo a serio rischio la tenuta del principio di riserva di legge e il rispetto del divieto di analogia in malam partem[36].
È dunque presto spiegato perché nel corso degli anni, l’art. 674 c.p. sia stato oggetto di un «tortuoso percorso interpretativo», che da sempre impegna dottrina e giurisprudenza[37]. Nel recente passato, la notevole versatilità della fattispecie de qua ha favorito un suo impiego in funzione di supplenza nella repressione di condotte inquinanti potenzialmente nocive per uomo e ambiente, ma non ancora adeguatamente punite dalla legislazione speciale[38]. Anche oggi nel perimetro dell’art. 674 c.p. vengono ricomprese le più disparate tipologie di condotte: si pensi, ad esempio, alle molestie olfattive, al getto di “cose” a mo’ di dispetto (uova, escrementi, avanzi di cibo, acqua), allo scarico di reflui industriali, all’elettro-smog e così via[39]. È pertanto evidente come, nella prassi, si assista a un notevole allargamento dell’orizzonte operativo dell’art. 674 c.p., che finisce con l’essere applicato nei più disparati contesti e dinnanzi a episodi assai diversi sul piano del disvalore e delle finalità di tutela[40].
L’indeterminatezza della norma ha peraltro favorito l’affermarsi di letture disomogenee, con chiaro vulnus ai fondamentali valori di prevedibilità e certezza del diritto.
La tematica meriterebbe ben altro approfondimento[41].
In questa sede, ci limitiamo soltanto a segnalare che tali oscillazioni emergono in maniera palmare anche (e forse specialmente) nella variegata casistica sulle molestie olfattive, che attiene, per lo più, alle emissioni odorigene provenienti dall’esercizio di attività economiche, da impianti produttivi o da centri di smaltimento e compostaggio rifiuti.
Le criticità riguardano, in particolar modo, le ipotesi in cui la legge non fissi alcun limite alle emissioni, in quanto, in simili evenienze, occorre reperire un parametro alla stregua del quale valutare se dette emissioni integrino gli estremi di una molestia idonea ad alterare il benessere psico-fisico di uno o più individui e, dunque, rilevante ex art. 674 c.p.
Alcune volte la giurisprudenza fa riferimento al criterio della “normale tollerabilità” ricavabile dall’art. 844 c.c.[42]: basti pensare alla vicenda, per molti versi similare a quella affrontata dalla sentenza in commento, relativa alle molestie cagionate dal mancato accudimento di sette cani e ventisei gatti[43]; altre volte, come nel caso di specie, evoca invece il più stringente limite della “stretta tollerabilità”[44].
Al netto di questa evidente difformità di vedute[45], ciò che preme sottolineare, a monte, è l’estrema vaghezza dei parametri della “normale” e della “stretta” tollerabilità. Da tale vaghezza consegue che la verifica in merito al rispetto del limite di liceità dell’emissione maleodorante dipende, in definitiva, dall’apprezzamento del singolo giudice, ed ha quindi natura altamente discrezionale, se non del tutto arbitraria. Ciò a maggior ragione se consideriamo che, al fine del riscontro del reato in parola, la giurisprudenza tende ad accontentarsi di dichiarazioni testimoniali – le quali, per quanto non debbano risolversi nell’espressione di valutazioni soggettive sono comunque basate sulla percezione odorigena dell’audito[46] – senza fare ricorso a perizia, a una indagine olfattometrica o ad altre risultanze di natura oggettiva.
Tutto ciò non può che comportare una pericolosa deriva verso un incontrollato soggettivismo interpretativo, oltre a un’insanabile frattura con il principio di legalità[47]. In conclusione, l’analisi di un caso che, a prima vista, non può che far sorridere il lettore diviene l’ennesima occasione per rinnovare l’auspicio di una lettura quanto più possibile stringente dell’art. 674 c.p., che – in ossequio ai canoni della frammentarietà e dell’extrema ratio del diritto penale – ne riconosca l’integrazione soltanto ove si dimostri che le condotte ivi tipizzate siano in effetti «idonee a mettere rischio l’integrità psicofisica» – rectius la salute – di una o più persone[48], escludendo dal suo alveo accadimenti di cui non sia provata, oltre ogni dubbio ragionevole, una reale consistenza offensiva.
[1] Su cui v. anche S. Regini, L’art. 674 c.p. tra tipicità e responsabilità omissiva: il caso dei gatti randagi, in Arch. pen., 2026.
[2] Per ampie riflessioni sul cronico problema dell’ipertrofia penalistica e sulla necessaria depenalizzazione della criminalità bagatellare, valga per tutti il rimando a: C.E. Paliero, Principio di esiguità e deflazione penale: la ricetta italiana del tipo bagatellare, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, 535 ss.; imprescindibile, Id., Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985.
[3] Cfr. L. Gizzi, Il getto pericoloso di cose, Napoli, 2008.
[4] In questo senso si esprime la giurisprudenza consolidata, la quale afferma che «in tema di inosservanza di provvedimento dell’autorità, la disposizione di cui all’art. 650 c.p. è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell’autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa». Cfr. Cass., Sez. III, 7 giugno 2019, n. 25322; Cass., Sez. III, 12 febbraio 2021, n. 10773; Cass., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 35159, in One Legale.
[5] S. Ardizzone, Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la), in Dig. disc. pen., Torino, 1992, consultato su One Legale.
[6] G. Sabatini, Incolumità pubblica (contravvenzioni concernenti la), in Noviss. Dig. it., Torino, 1962, 573 ss.
[7] P. Silvestri-D. Tripiccione, art. 674 c.p., in G. Lattanzi-E. Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, VI, Milano, 2022, 91 ss.
[8] Sul punto, A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante frode, in Trattato di diritto penale. Parte spec., vol. 9.2., diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro, Milano, 2013, 670 s., nonché R. Gargiulo, art. 674 c.p., in Codice penale commentato, diretto da Dolcini-Gatta, Milano, 2025, 1317.
[9] V. Torre, Getto (e collocamento) pericoloso di cose, in D. Castronuovo (a cura di), Reati contro l’incolumità pubblica, diretto da Palazzo-Paliero-Pelissero, Torino, 2024, 492.
[10] Cass., Sez. III, 18 novembre 2010, n. 40849; Cass., Sez. III, 17 ottobre 2011, n. 37495, in One Legale.
[11] In senso conforme, Cass., Sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1451; Cass., Sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1451, in One Legale.
[12] Cass., Sez. III, 5 giugno 2024, n. 31114, in One Legale.
[13] Da ultimo, Cass., Sez. III, 11 maggio 2026, n. 16551, commentata da V. Paone, Emissione di molestie olfattive e natura permanente del reato, in Amb. & svil., 2026, 464 ss. Come osservato da P. Malanetto, art. 674 c.p., in Codice penale commentato on line, diretto da Ronco-Romano, agg. da M. Lombardo, in One Legale, «Inizio moduloil reato può avere carattere istantaneo ma le ipotesi socialmente più rilevanti sono permanenti». Fine modulo
[14] Per una ricognizione giurisprudenziale sulla contravvenzione di cui al secondo periodo dell’art. 674, v. R. Gargiulo, art. 674 c.p., cit., 1317 ss.
[15] Criticamente, A. Manna, L’epidemia colposa al vaglio delle Sezioni unite, in questa Rivista, 23 settembre 2025, il quale sottolinea che, etimologicamente, «il riferimento ai verbi “gettare” e “versare”» depone a favore del fatto che il reato possa essere realizzato da condotte di lancio di oggetti solidi o liquidi.
[16] Cfr. Cass., Sez. I, 17 luglio 2026, n. 27109.
[17] Di questo avviso, Cass., Sez. VI, 16 maggio 1985, n. 8449, la quale affermava che «ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 674, prima parte, cod. pen., è necessaria una condotta attiva e cioè un cosciente e volontario lancio o versamento delle cose “de loco ad locum”. Ne consegue che non integra l’elemento materiale di cui alla norma incriminatrice, una condotta omissiva […]»; Cass., Sez., I, 21 novembre 1995, n. 12748, in One Legale.
[18] Ex plurimis: Cass., Sez. III, 27 settembre 2023, n. 39196; Cass., Sez. II, 5 febbraio 2021, n. 4633; Cass., Sez. III, 18 dicembre 2012, n. 16286; Cass., Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 44362; Cass., Sez. I, 17 novembre 1993, n. 781, in One Legale.
[19] Cass., Sez. I, 17 luglio 2026, n. 27109. Nello stesso senso, Cass., Sez. III, 10 gennaio 2017, n. 798, in One Legale.
[20] Cass., Sez. III, 23 gennaio 2025, n. 2795; similmente Cass., Sez. III, 3 novembre 2014, n. 45230, in One Legale.
[21] Cass., Sez. III, 31 luglio 2008, n. 36063, in One Legale.
[22] Cass., Sez. I, 17 luglio 2026, n. 27109, par. 2.3.
[23] Cass., Sez. I, 17 luglio 2026, n. 27109, par. 2.4.3.
[24] Cass., Sez. I, 17 luglio 2026, n. 27109, par. 2.3.
[25] Cass., Sez. III, 28 ottobre 2024, n. 39599, con nota di V. Paone, Nozione di “uso altrui” ex art. 674 cod. pen., in Amb. & svil., 2024, 816 ss.; Cass., Sez. I, 4 dicembre 1989, n. 4939, Rv. 184908-01.
[26] Cfr. G. Sabatini, Incolumità pubblica (contravvenzioni concernenti la), cit., 578;
[27] L. Gizzi, art. 674 c.p., in Codice penale, II, diretto da Padovani, Milano, 2019, 4828 ss.
[28] Così definisce la legge della regione Calabria le strutture adibite a ricovero degli animali d’affezione, che devono essere regolarmente pulite e dotate delle adeguate precauzioni.
[29] Cfr. G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, Manuale di diritto penale, Milano, 2026, 274 ss.
[30] Di questo avviso, in dottrina, L. Eusebi, sub art. 674 c.p., in Commentario al codice penale, diretto da Forti-Riondato-Seminara, Milano, 2024, 2848 s.; V. Torre, Getto (e collocamento) pericoloso di cose, cit., 501.
[31] In argomento, nella manualistica recente, M. Pelissero, Manuale di diritto penale, Torino, 2026, 280; in termini problematici G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, Manuale di diritto penale, cit., 273 s., i quali osservano come talora la giurisprudenza (specie in materia di truffa contrattuale) riconosca – non senza margini di ambiguità – la configurabilità di reati a condotta vincolata anche in forma omissiva. Con specifico riguardo al delitto di cui all’art. 640 c.p., in relazione al quale si riscontrano tali discutibili affermazioni, va però precisato che le condotte di artifici e raggiri ivi tipizzate siano da tempo memore oggetto di una interpretazione a maglie larghe – osteggiata in dottrina, ma ancora ben salda nel diritto vivente – che porta al quasi completo svuotamento del disvalore di azione della fattispecie di truffa, privando di ogni tassatività e pregnanza una disposizione formulata in maniera solo apparentemente rigida. Interpretazione che acconsente di includere nello spettro di tipicità dell’art. 640 c.p. anche comportamenti aventi una scarsa, se non nulla, connotazione fraudolenta, come appunto il mendacio o il semplice silenzio. Un risultato, quest’ultimo, cui il diritto vivente perviene – si badi bene – senza fare alcun esplicito riferimento all’art. 40 cpv. A questo proposito, sia consentito rimandare a G. Ponteprino, L’indebita percezione di erogazioni pubbliche: una fattispecie “a vocazione sussidiaria” divenuta perno del sistema di contrasto alle frodi nelle sovvenzioni, in questa Rivista, 24 settembre 2025, 35, e alle più autorevoli riflessioni di M. Mantovani, La responsabilità omissiva e l’argine delle fattispecie a forma vincolata, in questa Rivista, 19 febbraio 2025.
[32] Cfr. nitidamente Cass., Sez. II, 12 dicembre 2008, n. 16286.
[33] Cass., Sez. un., 28 luglio 2025, n. 27515, commentata da S. Tordini Cagli, Le Sezioni Unite si pronunciano sul reato di epidemia in forma omissiva, in Giur. it., 2025, 2612 ss.; A. Massaro, Epidemia per omissione: il significato (im)proprio delle parole secondo la connessione proposta dalle Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., 2026, 231 ss.; E. Davì, Le Sezioni Unite alla prova del Covid: il delitto di epidemia colposa può configurarsi in forma omissiva, in questa Rivista, 4 agosto 2025; nonché volendo G. Ponteprino, La pronuncia delle sezioni unite sull’epidemia colposa in forma omissiva: un reato astrattamente configurabile ma dal problematico riscontro processuale, in Foro it., 2025, II, 627 ss. La Corte riprende testualmente sul punto quanto in precedenza affermato da Cass., Sez. II, 12 dicembre 2008, n. 16286Inizio moduloFine modulo
[34] Cass., Sez. III, 21 maggio 2021, n. 20204, in One Legale.
[35] M. Solinas, Getto pericoloso di cose. Sincretismo giurisprudenziale e persistenti aporie, in Resp. civ. prev., 2017, 1610 ss., nonché L. Sabatini, Rapporti tra l’art. 674 c.p. e l’art. 844 c.c. Un problema ancora aperto, in Cass. pen., 2006, 2117 ss.
[36] L. Eusebi, sub art. 674 c.p., cit., 2845 s.
[37] Così si esprime Cass., Sez. III, 21 maggio 2021, n. 20204, in One Legale. Secondo E. Lo Monte, Diritto penale e tutela dell’ambiente, Milano, 2004, 196, l’art. 674 c.p. è una norma «buona per tutte le stagioni, a cui è fatto dire tutto e il contrario di tutto».
[38] Sulla questione G. De Falco, Una nuova stagione per l'art. 674 c.p.: strumento di tutela contro l'inquinamento elettromagnetico, in Cass. pen., 2001, 148 ss.
[39] V. Torre, Getto (e collocamento) pericoloso di cose, cit., 490.
[40] Ibidem.
[41] In proposito, il rinvio corre a L. Eusebi, sub art. 674 c.p., cit., 2845 ss.
[42] Cfr. Cass., Sez. III, 3 novembre 2014, n. 45230 relativa alle molestie olfattive provocate dallo spargimento di deiezioni canine, che afferma come laddove «non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, condizione nella specie sussistente, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.; nello stesso senso, Cass., Sez. III, 14 luglio 2011, n. 34896, in One Legale.
[43] Cass., Sez. III, 23 gennaio 2025, n. 2795.
[44] Si veda Cass., Sez. III, 13 luglio 2016, n. 46149, secondo la quale «nel caso di molestie olfattive prodotte al di fuori di attività produttive le cui emissioni siano assoggettate a limiti normativi, debba rinviarsi al parametro della “stretta tollerabilità”, sul presupposto che il criterio della normale tollerabilità previsto dall'art. 844 c.c. e richiesto da talune pronunce non è idoneo ad assicurare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana».
[45] Va sottolineato che un recente orientamento giurisprudenziale in tema di molestie olfattive ingenerate, però, dalle emissioni provenienti dall’esercizio di attività produttive distingue tra «l’attività produttiva svolta senza l’autorizzazione dell’autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di “stretta tollerabilità”, e quella esercitata secondo l’autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla “normale tollerabilità” delle persone previsto dall'art. 844 cod. civ. e sempre che l'azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l'impatto delle emissioni sulla realtà esterna». Cfr. Cass., Sez. III, 5 agosto 2020, n. 23582; Cass., Sez. III, 27 novembre 2025, n. 38434, in One Legale.
[46] Cass., Sez. III, 21 maggio 2021, n. 20204, in One Legale
[47] Lo rileva, tra gli altri, E. Fassi, Art. 674 c.p. i dubbi interpretativi dietro l’apparente “fil rouge” logico e sistematico seguito dalla Cassazione, in Cass. pen., 2021, 3185 ss.; altresì, L. Eusebi, sub art. 674 c.p., cit., 2845 ss.
[48] M. Solinas, Getto pericoloso di cose. Sincretismo giurisprudenziale e persistenti aporie, cit., 1610 ss.