Scheda  
29 Settembre 2026


Stalking: per la Cassazione la mancata comparizione del querelante citato come testimone non comporta remissione tacita della querela.


Lavinia Pedol

Cass. Sez. V, sent. 30 giugno 2026 (dep. 19 agosto 2026), n. 31583, Pres. Miccoli, Rel. Guardiano


1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di cassazione si è pronunciata sulle modalità di remissione della querela con riferimento al delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.

Più precisamente, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la mancata comparizione del querelante all’udienza nella quale sia stato citato in qualità di testimone non integra l’ipotesi di remissione tacita prevista dall’art. 152, comma 3, n. 1), c.p. Questa forma di remissione deve, infatti, ritenersi incompatibile con il regime speciale dettato dall’art. 612-bis, comma 4, c.p., il quale, per il reato in esame, consente esclusivamente la remissione processuale della querela, da effettuarsi nelle forme previste dall’art. 340 c.p.p.

 

2. La pronuncia del Supremo Collegio trae origine dal ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catania, il quale chiedeva l’annullamento della sentenza che aveva dichiarato l'estinzione del reato per violazione di legge, in relazione agli artt. 152, comma 3, n. 1), e 612-bis, comma 4, terzo periodo, c.p., nonché all’art. 340 c.p.p.

Il ricorrente ha evidenziato che – con riferimento al delitto di atti persecutori – la remissione della querela, fatta eccezione per le ipotesi di procedibilità d’ufficio[1] e per quelle in cui la querela è irrevocabile[2], può intervenire esclusivamente nelle forme della remissione processuale e richiede, pertanto, un’espressa manifestazione di volontà da parte del querelante. In questa prospettiva, la remissione tacita prevista all’art. 152, comma 3, n. 1) c.p. risulterebbe quindi non configurabile, essendo prevista esclusivamente nell’ambito della remissione extraprocessuale.

 

3. La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguarda gli effetti della mancata comparizione, senza giustificato motivo, della persona offesa all’udienza alla quale è citata in qualità di testimone. Questa condotta, alla quale l’art. 152, comma 3, n. 1) c.p. ricollega l’effetto della remissione tacita della querela, pone il problema di stabilire se possa determinare l’estinzione del reato anche con riferimento al delitto di atti persecutori. Occorre, in particolare, verificare se la disciplina generale della remissione della querela possa trovare applicazione rispetto alla fattispecie speciale di cui all’art. 612-bis, comma 4, c.p.[3], nonostante quest’ultima disposizione stabilisca espressamente che la remissione «possa essere soltanto processuale».

La Suprema Corte accoglie il ricorso muovendo prima da una puntuale ricostruzione dei rapporti tra la disciplina generale della remissione della querela e quella speciale dettata in relazione al delitto di atti persecutori.

La disciplina della remissione della querela trova la propria regolamentazione, per un verso, nel codice penale (artt. 152-156 c.p.) e, per altro verso, nel codice di procedura penale (art. 340 c.p.p.)[4]. Ai sensi dell’art. 152 c.p., nei reati perseguibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato[5]. La disposizione distingue, inoltre, tra remissione processuale ed extraprocessuale, prevedendo che soltanto quest’ultima possa assumere forma tacita[6]. In particolare, la remissione tacita ricorre quando il querelante compie fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela[7].

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia) ha ulteriormente tipizzato due ipotesi di remissione tacita, stabilendo che la querela si intenda rimessa: i) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è citato in qualità di testimone; ii) quando il querelante partecipa a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo. Con riferimento a quest’ultima ipotesi, qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione, da parte dell’imputato, di impegni comportamentali, la remissione si perfeziona soltanto con l’adempimento dei medesimi.

La distinzione tra remissione processuale ed extraprocessuale non dipende, tuttavia, dal mero dato temporale né dal contesto nel quale la volontà remissiva si manifesta, ma dalle modalità attraverso le quali essa viene esteriorizzata. La remissione processuale si caratterizza, infatti, per la necessaria osservanza delle forme previste dall’art. 340 c.p.p., mentre quella extraprocessuale può essere espressa o tacita. Ne consegue che una condotta adottata nel corso del procedimento penale non assume, per ciò solo, natura di remissione processuale: ove difetti la prescritta dichiarazione formale, essa può, in presenza dei relativi presupposti, integrare una remissione extraprocessuale tacita.

In tale prospettiva assume rilievo la disciplina dell’art. 340 c.p.p., che individua le forme attraverso le quali la remissione processuale deve essere manifestata e accertata. La disposizione prevede che la remissione, al fine di consentire la verifica della spontaneità della stessa, debba essere resa mediante dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria[8] e che la dichiarazione di remissione o di accettazione sia resa nelle forme stabilite per la rinuncia espressa alla querela. La remissione processuale presuppone, dunque, una manifestazione espressa della volontà remissiva, resa dal querelante personalmente o a mezzo di procuratore speciale e ricevuta dall’autorità procedente nelle forme prescritte dalla legge[9].

In linea con questa ricostruzione, la giurisprudenza delle Sezioni Unite[10] ha chiarito che la remissione processuale è quella ricevuta dall’autorità giudiziaria procedente nelle forme previste dall’art. 340 c.p.p. e che, in sede processuale, non sono ammesse modalità di manifestazione della volontà remissiva diverse dalla formale dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente. Ai fini della qualificazione della remissione rilevano, pertanto, non il luogo o il momento nel quale la condotta viene posta in essere, ma le modalità attraverso le quali la volontà remissiva viene esteriorizzata[11].

È alla luce di tale distinzione che deve essere esaminata la disciplina speciale dettata dall’art. 612-bis, comma 4, c.p. per il delitto di atti persecutori. La previsione secondo cui, al di fuori dei casi di procedibilità d’ufficio e di irrevocabilità della querela, la remissione può essere soltanto processuale esclude, infatti, l’operatività delle forme di remissione extraprocessuale, comprese quelle tacite, contemplate dalla disciplina generale.

Ne consegue che la mancata comparizione del querelante all’udienza alla quale è citato in qualità di testimone, pur costituendo, ai sensi dell’art. 152, comma 3, n. 1), c.p., un’ipotesi di remissione tacita non può determinare l’estinzione del delitto di atti persecutori. La disciplina speciale dell’art. 612-bis, comma 4, c.p., prevale, infatti, sulla disciplina generale e impedisce l’operatività delle ipotesi di remissione tacita ivi contemplate. Perché la remissione possa produrre l’effetto estintivo, è pertanto necessario che la volontà del querelante sia manifestata nelle forme proprie della remissione processuale, secondo quanto previsto dall’art. 340 c.p.p.

 

4. La pronuncia riafferma, dunque, la necessaria prevalenza della disciplina speciale dettata dall’art. 612-bis, comma 4, c.p. rispetto alla disciplina generale della remissione prevista dall’art. 152 c.p. La scelta legislativa di ammettere, per il delitto di atti persecutori, esclusivamente la remissione processuale impedisce, infatti, di attribuire efficacia estintiva alle condotte che, in base alla disciplina generale, integrano ipotesi di remissione tacita. Ne consegue che la mancata comparizione della persona offesa all’udienza, pur in assenza di un giustificato motivo, non è di per sé idonea a determinare l’estinzione del reato, occorrendo una manifestazione espressa della volontà di rimettere la querela nelle forme previste dall’art. 340 c.p.p.

Tale soluzione appare particolarmente significativa se rapportata alla peculiare natura del delitto di atti persecutori. La necessità di una manifestazione formale della volontà remissiva consente, infatti, di verificare in modo più rigoroso l’effettiva spontaneità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, evitando che a un comportamento meramente omissivo possa essere attribuito un significato univoco di rinuncia alla tutela penale. La forma processuale assume, pertanto, una funzione che trascende il mero formalismo, ponendosi quale presidio volto ad assicurare che la scelta di rimettere la querela sia frutto di una volontà libera, consapevole e inequivocabilmente manifestata, tanto più in considerazione delle peculiari dinamiche relazionali che possono connotare la fattispecie di atti persecutori.

 

 

 

 

 

[1] Ai sensi dell’art. 612-bis c.4 c.p. il reato è procedibile d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. 

[2] Ai sensi dell’art. 612-bis c.4 c.p. la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612 comma secondo. Si consulti in tema di irrevocabilità della querela anche Cass. pen. Sez. V, 7/11/2025, n. 5231; Cass. pen. Sez.11/05/2023, n. 34412.

[3] Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

[4] G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di dritto penale. Parte generale, 14 ed., Giuffrè, 2025, pp. 541- 547. 

[5] D. Albanese, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, 2025, p. 1766.

[6] D. Albanese, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, 2025, pp. 1767.

[7] La giurisprudenza è costante nel sostenere che questi comportamenti debbano essere assolutamente inequivoci, Cass. pen. Sez. V, 25/09/2006, n. 35806.

[8] Da ultimo la giurisprudenza ammette anche la remissione presentata a un ufficiale di polizia giudiziaria, cfr. Cass. pen. Sez. VI, 18/03/2025, n. 3012; Cass. pen. Sez. III, 12/01/2023, n. 8170.

[9] D. Albanese, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, 2025, pp. 1766 ss.

[10] Sez. U., n.31668 del 23/06/2016, Rv. 267239.

[11] A. Valsecchi, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, Vol. III, 2025, p. 386.