Corte di Assise di Appello di Palermo, Sez. II, 6 agosto 2022 (ud. 23 settembre 2021), Pres. Pellino
Abstract. La Corte d’Assise di Appello ha ribaltato le statuizioni del giudice di primo grado sui fatti della c.d. trattativa Stato-mafia, prosciogliendo, con formule differenti, tutti i co-imputati istituzionali. La decisione appare ben strutturata, addivenendo a conclusioni che, sul piano del diritto penale e, quindi, della verifica della sussistenza oltre ogni ragionevole dubbio di tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato, paiono le più plausibili. Forse, ad analoghi esiti si poteva pervenire in taluni casi anche tramite strade diverse rispetto a quella sempre insidiosa dell’elemento psicologico. In ogni caso, la sentenza ha il merito di aver contribuito all’opera di ‘depurazione’ di questo processo da talune letture ‘mediatiche’ estremizzanti, filo o contro trattativa, e di averlo ricondotto su una metrica rigorosamente giuridica. C’è poi l’impressione che, probabilmente, alla luce della riforma Cartabia e di quella sulla presunzione di innocenza, processi di questo tipo non potrebbero più essere celebrati o dovrebbero essere impostati molto diversamente.
SOMMARIO: 1. La sentenza in breve. – 2. La metrica seguita. – 3. I passaggi salienti. La preliminare costatazione della natura politica del processo e la precisazione lessicale-contenutistica sul suo oggetto. Cenni sulla imputazione oggettiva del reato. – 4. Gli elementi di continuità con la decisione di condanna di primo grado. La conferma della qualificazione giuridica dei fatti contestati ai sensi degli artt. 110 e 338 c.p. – 4.1. La conferma della mancata abolitio criminis parziale. – 5. La conferma della effettiva realizzazione delle condotte da parte degli esponenti del R.O.S. – 5.1. L’esclusione della non punibilità a titolo di reato impossibile e della derubricazione al rango di mero tentativo con conseguente prescrizione. – 6. Il fulcro dell’overruling: l’esclusione della sussistenza del dolo per gli ufficiali dei Carabinieri. – 7. L’esclusione della prova della veicolazione delle richieste estorsive per Dell’Utri. – 8. I dubbi sulla qualificazione giuridica e i possibili argomenti a sostegno della abolitio criminis. – 8.1. Le lacune motivazionali sul contributo concorsuale, l’elemento soggettivo e la possibile sussistenza di cause di giustificazione. – 8.2. Le perplessità di fondo sulla mancata scelta del concorso esterno. – 9. I meriti oggettivi: congedo dal processo mediatico e ritorno al processo giudiziario. – 9.1. Gli auspici futuri: oltre gli estremismi. Verso un giudizio stricto iure della Suprema Corte sui soli fatti penalmente rilevanti.
* In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.