Nota a Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021 (dep. 14 aprile 2022), n. 14573, Pres. Cassano, est. Verga
Abstract. Con la sentenza in oggetto, le Sezioni Unite delle Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla legittimità della notificazione eseguita mediante consegna al difensore, a norma dell’articolo 161, comma 4, c.p.p., successivamente alla notifica compiuta dall’addetto al servizio postale attestante l’irreperibilità dell’imputato presso il domicilio dichiarato o eletto. In particolare, il Supremo Consesso, ponendo fine ad un annoso contrasto giurisprudenziale, ha affermato la perfetta equivalenza tra la notificazione a mezzo posta e quella a mezzo ufficiale giudiziario, ragion per cui ha ritenuto non necessaria l’osservanza delle modalità ordinarie ai sensi dell’articolo 170, comma 3, c.p.p.
SOMMARIO: 1. Il caso e i termini del contrasto giurisprudenziale – 2. L’impossibilità di notifica al domicilio dichiarato o eletto e la notifica sostitutiva al difensore tra obiter dicta e oscillazioni giurisprudenziali – 3. Il percorso motivazionale e le valutazioni giuridiche delle Sezioni Unite – 4. Conclusioni, dubbi e necessarie riflessioni.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.
Marianna Biral
Isadora Neroni Rezende
Cosimo Emanuele Gatto
Alessandra Santangelo
Irene Milazzo
Giulia Lasagni
Laura Bartoli
Antonio Pugliese
Vanessa Maraldi
Michele Caianiello