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  Nota a sentenza  
07 Febbraio 2020


Il concorso dell'amministratore di fatto e dell'extraneus nel reato di bancarotta patrimoniale, alla luce della nozione di identità del fatto

Nota a Cass., Sez. V, sent. 19 marzo 2019 (dep. 10 aprile 2019), n. 15796, Pres. Palla, est. Scordamaglia, ric. Santi



Abstract. Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha affermato che risponde del reato di bancarotta patrimoniale colui che – pur non rivestendo alcuna delle qualifiche previste dalla legge – apporti un concreto contributo materiale o morale – efficiente – alla produzione dell’evento, con la consapevolezza e di concorrere con l’intraneus e di determinare un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Nell’accogliere il primo motivo di ricorso in virtù del citato principio, la Suprema Corte riteneva assorbito il secondo afferente alla violazione degli artt. 516, 521 e 522 c.p.p. per avere la Corte di Appello riqualificato l’originaria contestazione a carico dell’imputato di aver agito in qualità di amministratore di fatto della società fallita in quella di aver contribuito all’evento quale concorrente ex art. 110 c.p. Dunque, la pronuncia offre lo spunto per una riflessione di più ampio respiro sul concorso di persone nel reato di bancarotta consentendo di approfondire anche i rapporti (di fungibilità o di interferenza) tra la condotta tenuta dall’amministratore di fatto e quella del concorrente extraneus nel reato di bancarotta.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La condotta dell’amministratore di fatto nei reati di bancarotta. – 3. Il concorso nel reato di bancarotta del soggetto non qualificato. – 4. Ammissibilità della riqualificazione automatica della condotta di amministratore di fatto in quella di concorrente extraneus ai sensi dell’art. 110 c.p.