Nota a Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2022 n. 19853, Pres. Di Stefano, rel. Ricciarelli
Abstract. Con la pronuncia che si annota, la Cassazione annulla senza rinvio una sentenza di patteggiamento impugnata con un ricorso volto unicamente a far valere la sopravvenuta remissione della querela. La Suprema corte si discosta dal suo precedente orientamento, che individuava nella scelta del rito negoziato un ostacolo alla declaratoria della causa estintiva, escludendo che, ai fini dell’operatività di quest’ultima, la sentenza di patteggiamento si differenzi da quella di condanna. Il contributo richiama gli indirizzi giurisprudenziali consolidati, cui aderisce la pronuncia annotata, in materia di concorso tra cause di inammissibilità del ricorso e cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., cercando di comprendere se la genesi negoziale della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti possa in qualche modo giustificare una deroga allo ius receptum in materia di estinzione del reato ex art. 152 c.p.
SOMMARIO: 1. La decisione della Cassazione. – 2. Il precedente difforme. – 3. Gli istituti sottesi alla fattispecie. – 3.1. L’inammissibilità del ricorso e le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. – 3.2. Il trattamento speciale riservato alla remissione di querela. – 3.3. La (dubbia) natura della remissione di querela. – 4. La rilevanza del patteggiamento nella risposta al problema. – 4.1. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. – 4.2. Le peculiarità della sentenza di patteggiamento e gli effetti sui poteri di impugnazione delle parti. – 5. Una decisione tra principi generali e (discutibili) deroghe.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.