Nota a sentenza  
14 Ottobre 2020


Le nuove frontiere della particolare tenuità del fatto: l'applicazione con sentenza predibattimentale


Vincenzo Giordano
Raffaele Muzzica

Nota a Trib. Napoli, sent. 11 giugno 2020, Giud. Bove


Abstract. Il Tribunale di Napoli, con un'innovativa pronuncia, ha applicato in sede predibattimentale la particolare tenuità del fatto proscegliendo così un’imputata arrestata in flagranza per il reato di cui all’art. 13 co. 13 d. lgs. 286/1998. La decisione, affrontando numerose questioni processuali e sostanziali relative all'istituto di cui all'art. 131 bis c.p., offre lo spunto per analizzare sul piano processuale i rapporti tra la particolare tenuità del fatto ed il rito direttissimo, soffermandosi in particolar modo sulla possibilità per il Giudice di emettere una pronuncia ex art. 469 co. 1 bis c.p.p. in sede di predibattimento e non in un'anticipata udienza camerale ad hoc. Inoltre, da un punto di vista sostanziale, induce a ragionare sulle problematiche valutazioni in punto di tenuità dell'offesa del fatto concreto, parametro di riferimento per il giudice, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite Tushaj, nelle fattispecie astratte di pericolo. Emerge così un rinnovato ruolo, proattivo e propositivo, dell'organo giudicante che, nell'opera di verifica della sussistenza dei presupposti dell'art. 131 bis c.p. nel caso di specie, assume su di sé il compito di bilanciare gli interessi e le risorse sostanziali e processuali in gioco, riservando l'applicazione concreta dello strumentario penale soltanto ai casi che ne richiedono (e meritano) l'attivazione

SOMMARIO: 1. Il fatto ed il processo. – 1.1. Le questioni processuali – 1.1.1. Sulla applicabilità della particolare tenuità del fatto nel giudizio direttissimo – 1.1.2. Sull’applicabilità del proscioglimento predibattimentale ex art. 469 co. 1 bis c.p.p. nel giudizio direttissimo – 1.1.3. Una questione più generale: l’applicabilità del proscioglimento ex art. 469 co. 1 bis c.p.p. in udienza pubblica 1.1.4. Gli atti utilizzabili: un nuovo rito “pretorio”? - 2. Le questioni di diritto sostanziale. La motivazione della sentenza. - 2.1 La fattispecie incriminatrice: la trasgressione del divieto di reingresso da parte dello straniero espulso. - 2.2. La particolare tenuità dell’offesa tra reati di pericolo e fattispecie concreta. – 3. Un rinnovato ruolo del giudice penale.

* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esterno.