Nota a Trib. Busto Arsizio, sent. 17 aprile 2019 (dep. 18 aprile 2019), n. 417, Giud. Montanari
Abstract. La sentenza che si annota è relativa ad un peculiare caso di indebita compensazione di crediti non spettanti, nel quale sia la società controllante sia la sua controllata, pur opponendo in compensazione crediti esistenti, omettevano di prestare le garanzie previste nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo. Nonostante l’accertata sussistenza di crediti IVA in capo ad entrambe le società, peraltro qualificate come “contribuenti virtuosi”, oggetto di contestazione era l’omessa prestazione delle garanzie richieste in caso di superamento del limite previsto per il rimborso erogabile. La pronuncia in esame, pur considerando il credito in oggetto “non spettante”, in linea con il tradizionale rigore della giurisprudenza maggioritaria in materia, rileva l’assenza di un danno economico all’Erario nel caso di specie e, valorizzando quindi il principio di offensività in concreto, dichiara l’insussistenza del fatto. Si tratta, dunque, di un’interpretazione originale e senz’altro condivisibile in un’ottica di extrema ratio della repressione degli illeciti tributari, che limiti l’intervento penale a condotte che arrechino effettivo pregiudizio alle pretese fiscali dello Stato.
SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. L’indebita compensazione di crediti non spettanti tra definizioni incerte e applicazioni praeter legem. – 3. La “non spettanza” tra fatto tipico e principio di offensività. – 4. Conclusioni.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.