Riflessioni a margine di Cass., Sez. II, sent. 26 novembre 2020 (dep. 22 dicembre 2020), n. 37063, Pres. Cammino, Rel. Messini D’Agostini, ric. Kassimi
Abstract. La Cassazione fornisce una nuova soluzione interpretativa al problema del controverso rapporto tra la disciplina della “recidiva reiterata” ed il pregresso riconoscimento dello status di recidivo, limitandone lo spazio di applicabilità ai soli casi di nuovo reato commesso dopo il passaggio “in giudicato” di precedente condanna definitiva. La decisione rappresenta un ulteriore ed importante avvicinamento alla diversa soluzione accolta dalla dottrina prevalente, ma lascia aperti i margini di un contrasto interpretativo, che ancora condiziona il completo e più coerente inquadramento sistematico della “nuova recidiva” nata con la riforma dell’anno 2005.
SOMMARIO: 1. Premessa. Il dubbio interpretativo sul rapporto tra “recidiva reiterata” ed il pregresso accertamento di altra ipotesi di recidiva. – 2. Lo “stato dell’arte” precedente alla riforma dell’anno 2005. – 3. Le caratteristiche di fondo della “nuova recidiva” introdotta con la legge n. 251/2005 nelle prime interpretazioni della dottrina. – 4 La “nuova recidiva” nell’interpretazione della giurisprudenza: i tratti essenziali del progressivo abbandono delle passate posizioni. – 5. I residui termini del contrasto circa il rapporto tra “recidiva reiterata” ed il pregresso riconoscimento dello status di recidivo. – 6. La nuova risposta fornita dalla Cassazione: la “recidiva reiterata” presuppone la commissione di un illecito successivo ad una precedente condanna definitiva. – 7. La ribadita rilevanza del pregresso status (sostanziale) di recidivo per l’integrazione della “recidiva reiterata”. – 8. Considerazioni conclusive. La “riscoperta” rilevanza della recidiva agli effetti della procedibilità d’ufficio quale nuovo spazio di problematicità interpretativa.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.