Nota a Cass., Sez. III, 19 aprile 2019 (dep. 23 agosto 2019), n. 36380, Pres. Andreazza, Rel. Semeraro
Abstract. La disciplina della data retention costituisce ad oggi uno dei terreni di più delicato bilanciamento tra diritti fondamentali e uso dei mezzi tecnologici a fini repressivi. Sullo sfondo delle ormai note pronunce della Corte di giustizia sul tema, il presente contributo commenta la sentenza n. 36380 del 2019, che vede la Corte di Cassazione riconfermare la compatibilità dell’art. 132 cod. privacy con gli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Dopo aver esaminato i profili più problematici dell’attuale disciplina dell’art 132 cod. privacy, si riflette sulla necessità di ripensare la ben nota distinzione tra dati esterni e contenuto delle comunicazioni. In conclusione, l’analisi si sposta sul ruolo del principio di proporzionalità nella complessa materia della data retention
SOMMARIO: 1. Un’occasione mancata? – 2. Le ragioni poste dalla Corte di Cassazione a fondamento della propria decisione. – 3. Non basta una regolazione generica per ottemperare ai requisiti pretesi dai principi europei. – 4. L’intervento del pubblico ministero: un’autorità veramente indipendente nel quadro dei principi dell’Unione?. – 5. Nuovi paradigmi per metadati e contenuto delle comunicazioni nell’era dei big data. – 6. Principio di proporzionalità e data retention: dei nodi ancora da sciogliere per i sistemi di sorveglianza di massa.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.