ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Nota a sentenza  
17 Giugno 2020


L’incerta qualificazione giuridica della venditio fumi. Conseguenze (in)attese dell’abrogazione del millantato credito

Nota a Cass., Sez. VI, sent. 18 settembre 2019 (dep. 7 febbraio 2020), n. 5221, Pres. Fidelbo, Est. Costantini



Abstract. Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione si confronta con i delicati profili di diritto intertemporale conseguenti all’abrogazione del delitto di millantato credito, ritenendo che le condotte precedentemente rientranti nel secondo comma dell’art. 346 c.p. integrino ora gli estremi del reato di truffa. Il presente lavoro intende sottoporre a vaglio critico la ricostruzione della S.C. che, pur discostandosi dalla voluntas legis, conferisce maggiore omogeneità alla novellata fattispecie di traffico di influenze illecite.

SOMMARIO: 1. Prologo. – 2. Il delitto di millantato credito: una fattispecie tradizionalmente “ambigua”. – 3. Il “rinnovato” art. 346-bis c.p. Tratti essenziali. – 3.1. La dubbia rilevanza del traffico di influenze “putativo”. – 4. L’alternativa proposta dalla Cassazione: l’art. 346-bis c.p. come délit obstacle. – 4.1. L’art. 346 cpv.: una speciale ipotesi di truffa? – 4.2. La “sorte” del primo comma dell’art. 346 c.p.: profili di irragionevolezza. – 5. Brevi considerazioni pro futuro: l’incerto destino della venditio fumi.

* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.