Nota a Cass., Sez. un., sent. 18 aprile 2019 (dep. 20 febbraio 2020), n. 5788, Pres. Carcano, Rel. De Crescienzo
Abstract: Nel giudizio abbreviato “a prova integrata”, la disciplina delle nuove contestazioni rappresenta il frutto di un bilanciamento tra l’esigenza di garantire la stabilità del giudizio d’accusa, e quella di rendere “elastico” lo scopo del processo penale nella misura in cui risulti funzionale all’accertamento della “verità”. Nel dialogo tra queste due istanze, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato un indirizzo ermeneutico che rispetta i requisiti di tipicità del rito “a prova contratta”. Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, nel corso del giudizio abbreviato “a prova integrata” non sono rituali le contestazioni concernenti fatti già desumibili dal compendio investigativo formatosi prima dell’ordinanza ammissiva del rito speciale e, comunque, non connessi agli esiti dell’integrazione probatoria.
SOMMARIO: 1. “Fluidità dell’imputazione” e ruolo delle contestazioni suppletive nell’udienza preliminare. – 2. Giudizio abbreviato “secco” e divieto di contestazioni suppletive. – 3. Ruolo delle contestazioni suppletive nel giudizio abbreviato ad integrazione probatoria. – 4. L’oggetto probatorio delle contestazioni suppletive nel giudizio abbreviato “a prova integrata”: una prima ipotesi interpretativa. – 4.1. Segue: la soluzione interpretativa accolta dalle Sezioni Unite. – 5. Riflessioni critiche.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.