Commento a Trib. Lagonegro, sent. 2 marzo 2021, giud. Lombardi
Abstract. In seno al dibattito sulla rilevanza penale del falso in autodichiarazione, tornato di grande attualità alla luce dell’impianto di regole e sanzioni messo in atto per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, si inserisce una recente pronuncia della giurisprudenza di merito, in cui si esamina il rapporto tra dichiarazione sostitutiva di atto notorio e autotutela amministrativa. Le motivazioni alla base dell’assoluzione dell’imputato, in particolare, offrono una lettura interessante della relazione intercorrente tra la disciplina dell’art. 483 c.p. – e dei delitti di falso in generale – e il d.P.R. 445/2000, in una prospettiva di valorizzazione del dato funzionale meritevole di approfondimento.
SOMMARIO: 1. Premessa: la vicenda giudicata. – 2. Una questione preliminare: la contestazione del reato ex art. 483 c.p. – 3. Il difetto strutturale dell’atto. – 4. Il difetto funzionale della dichiarazione sostitutiva in autotutela. – 4.1. Il potere discrezionale della pubblica amministrazione – 5. Sui rapporti tra reati di falso e d.P.R. 445/2000. – 5.1. Lo spazio residuo di rilevanza penale del falso in autodichiarazione: falsità personali e falso per induzione. – 6. Conclusioni.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.