Nota a sentenza  
28 Settembre 2026


Ritorno al futuro: l’ordo temporalis ritrovato. Tutela dei creditori e limiti alla generalizzazione del modello antimafia


Alberto Tedoldi
Roberto Paese

Corte cost., sent. 8 giugno 2026 (dep. 16 luglio 2026), n. 126, Pres. Amoroso, red. Petitti


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Abstract. La sentenza n. 126 del 2026 dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p. nella parte in cui estende ai creditori che abbiano iniziato o siano intervenuti in un’esecuzione individuale, rispetto ai beni sequestrati o confiscati ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., il sistema di accertamento e soddisfacimento previsto dal titolo IV del Libro I del codice antimafia. La Corte ravvisa una compressione irragionevole e sproporzionata dei diritti del terzo di buona fede, determinata sia dall’onere di dimostrare la propria estraneità all’attività illecita del debitore, sia dal limite quantitativo al soddisfacimento. L’esito sembra restituire centralità alla priorità delle formalità pubblicitarie. La motivazione lascia, nondimeno, aperti il rapporto con le procedure concorsuali, la distinta struttura della confisca diretta e di quella per equivalente, la posizione del creditore non ancora procedente e dell’aggiudicatario, nonché il possibile eccesso di delega derivante dall’estensione alle esecuzioni individuali di una disciplina concepita per il coordinamento con la liquidazione giudiziale.

SOMMARIO: 1. La decisione in sintesi: il ritorno alla priorità temporale. – 2. La vicenda processuale e la questione di costituzionalità. – 3. Il quadro normativo: dalla specialità del codice antimafia alla sua generalizzazione. – 3.1. Il modello speciale del titolo IV del codice antimafia. – 3.2. La legge delega e il codice della crisi. – 4. Le linee giurisprudenziali precedenti: tutela dei terzi, sequestro e procedure concorsuali. – 4.1. Gli orientamenti anteriori all’entrata in vigore del codice della crisi. – 4.2. Dalla sentenza Bacherotti alla tutela dell’affidamento incolpevole. – 4.3. Focarelli, Uniland e il conflitto con le procedure concorsuali. – 4.4. La giurisprudenza costituzionale sui creditori di buona fede. – 5. Il percorso argomentativo della Corte. – 5.1. L’art. 24 Cost. e l’effettività dell’esecuzione. – 5.2. Gli artt. 3 e 42 Cost.: affidamento, ipoteca e ragionevolezza. – 5.3. La falcidia e il giudizio di proporzionalità. – 5.4. Il rapporto tra confisca diretta e confisca per equivalente. – 6. La tecnica decisoria e l’esatta portata del dispositivo. – 7. Osservazioni critiche: profili di persuasività e questioni aperte. – 7.1. Il superamento della prevalenza pubblicistica automatica. – 7.2. Il richiamo alla criminalità organizzata: un criterio storico che potrebbe richiedere precisazioni. – 7.3. La prova della buona fede: presunzione di mala fede o condizione speciale di accesso? – 7.4. Il limite del sessanta per cento: una falcidia, ma non necessariamente una riduzione lineare del singolo credito. – 7.5. Il possibile eccesso di delega e la diversa lettura sistematica dell’estensione. – 8. Gli effetti applicativi della pronuncia. – 8.1. Le esecuzioni individuali pendenti. – 8.2. Il creditore ipotecario non procedente e l’aggiudicatario. – 8.3. La liquidazione giudiziale e l’art. 317 del codice della crisi. – 8.4. Le altre confische e il comma 1-quater dell’art. 104-bis. – 8.5. Le ricadute sulla gestione delle imprese sottoposte a sequestro. – 9. Le anticipazioni della dottrina e il progressivo affiorare delle criticità sistematiche. – 10. Considerazioni conclusive: una pronuncia di rilievo sistemico e le persistenti esigenze di coordinamento.

 

*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.