Nota a Trib. Alessandria, 18 luglio 2019 (dep. 14 ottobre 2019), Giud. Bargero
Abstract. La pronuncia in esame risulta, a quanto ci è dato constatare, una delle prime sentenze edite riguardanti il delitto di falso in attestazioni e relazioni. Il professionista attestatore avrebbe infatti consapevolmente omesso di indicare informazioni rilevanti, compilando una relazione fortemente rivolta a permettere all’imprenditore in crisi di accedere alla procedura di concordato preventivo. Peraltro, questi non avrebbe potuto esser chiamato a svolgere tale delicato incarico per mancanza dei requisiti di indipendenza ed imparzialità espressamente richiesti dall’art. 67, comma 3, l. fall. La presente trattazione intende brevemente analizzare i numerosi profili di criticità della fattispecie di cui all’art. 236-bis l. fall., tanto sul versante della delimitazione del perimetro di tipicità, che sotto il profilo della dimostrazione dell’elemento soggettivo.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Breve excursus storico. L’introduzione del delitto di falso in attestazioni e relazioni. – 3. Tratti essenziali della fattispecie: l’indipendenza del professionista attestatore. – 3.1. Le condotte incriminate: gli incerti confini del falso penalmente rilevante. – 3.2. La difficile prova del dolo del professionista: un riscontro necessariamente indiziario. – 4. Epilogo. Brevi cenni sul “nuovo” art. 342 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.