Pubblichiamo il video del primo webinar organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Sistema Penale, disponibile altresì sul nuovo canale YouTube della Rivista, al quale invitiamo i nostri lettori ad iscriversi per essere aggiornati sui futuri video che saranno pubblicati. L’elevato numero di partecipanti (oltre 200 persone) conferma che questa tipologia di iniziative merita di essere coltivata anche al di là della contingente situazione sanitaria. Ferma restando l’insostituibilità della presenza “dal vivo”, è infatti evidente che la facilità con la quale gli strumenti tecnologici consentono la partecipazione di una platea ampia e qualificata, proveniente non solo da tutto il territorio nazionale ma anche da altri Stati Membri dell’UE, rappresenta un valore aggiunto tutt’altro che trascurabile.
Questo primo incontro, svoltosi il 23 aprile 2020 su piattaforma Zoom, è stato dedicato alle problematiche, a cavallo tra diritto penale e internazionale, sollevate dalle operazioni di soccorso di migranti nel Mediterraneo, esaminate alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione sul caso Sea Watch (che non ha convalidato l’arresto della comandante Carola Rackete per resistenza a pubblico ufficiale e a nave da guerra), nonché delle novità introdotte dalla legislazione emergenziale di “chiusura dei porti” per il contrasto alla diffusione del Covid-19.
Sono intervenuti, in qualità di relatori, Alessandro Gamberini, difensore di Carola Rackete e già docente di diritto penale nell’Università degli Studi di Bologna; Francesca Cancellaro, assegnista di ricerca nell’Università della Tuscia e avvocata dello studio legale Gamberini; Cesare Pitea, professore associato di diritto internazionale nell’Università degli Studi di Milano. L’incontro è stato moderato da Stefano Zirulia, ricercatore di diritto penale dell’Università degli Studi di Milano.
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Il primo giro di domande ai relatori ha avuto ad oggetto i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione che non ha convalidato l’arresto di Carola Rackete, comandante della nave Sea Watch.
Domanda rivolta ad Alessandro Gamberini: Si tratta di una sentenza dal contenuto anzitutto procedurale, che non ha convalidato un arresto disposto a fronte di condotte integranti resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) sulla base della ritenuta legittimità (anzi doverosità) della condotta di soccorso. Puoi spiegarci perché nel caso specifico la Guardia di Finanza non avrebbe dovuto procedere all'arresto della comandante Carola Rackete? Provando a fare l' "avvocato del diavolo", mi verrebbe da dire che la polizia di frontiera aveva davanti una nave straniera che non si era fermata a fronte dei molteplici alt, intimati sulla base di un divieto ministeriale almeno formalmente legittimo (basato sul decreto sicurezza-bis)
Risposta al min. 13 e 40 sec.
Domanda rivolta a Francesca Cancellaro: Volendo ora soffermarci più nel dettaglio sui profili sostanziali della sentenza Rackete, quali sono a tuo avviso i capisaldi che la Corte di Cassazione afferma in materia di soccorsi in mare e adempimento del dovere di soccorso? Si tratta di principi a tuo avviso estendibili anche alla fattispecie di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare (art. 12 TU. Imm.)?
Risposta al min. 25 e 06 sec.
Domanda rivolta a Cesare Pitea: Dalle risposte di Alessandro Gamberini e Francesca Cancellaro, è emerso chiaramente che la scriminante dell'adempimento del dovere si "riempie di contenuto" alla luce del diritto internazionale del mare in materia di soccorsi. Si tratta di una disciplina consolidata in convenzioni internazionali, tutte ratificate dall'Italia. Eppure le numerose vicende che coinvolgono le ONG attive nel Mediterraneo generano quasi sistematicamente situazioni di stallo, in cui i comandanti delle navi attendo giorni per l'indicazione di un porto sicuro, mentre le condizioni psico-sanitarie a bordo degenerano, fino al punto in cui un comandante potrebbe decidere autonomamente di attraccare in un porto per tutelare la salute delle persone di cui ha la responsabilità. Puoi spiegarci, con terminologia comprensibile ad una platea variegata di giuristi (non solo internazionalisti, ma anche penalisti, amministrativisti ecc.) come si distribuiscono gli obblighi tra Stati e comandanti nella gestione di queste situazioni?
Risposta al min. 40 e 56 sec.
Nel secondo giro di domande i relatori si sono confrontati con le questioni recentemente sollevate dalla normativa a carattere emergenziale intervenuta allo scopo di disciplinare le operazioni di sbarco e di quarantena dei naufraghi (decreto interministeriale del 7 aprile 2020 e Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 aprile 2020).
Domanda rivolta ad Alessandro Gamberini: Il decreto interministeriale del 7 aprile 2020 stabilisce che per l'intero periodo di durata dell'emergenza sanitaria da Covid-19 "i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e la definizione di Place of Safety ("luogo sicuro") in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell'area SAR italiana". Sembrerebbe l'ennesimo provvedimento ministeriale di "chiusura dei porti", questa volta adottato sulla base dell'emergenza sanitaria. Ritieni che il dettato del decreto contrasti con i principi affermati dalla Cassazione nel caso Rackete, e che quindi possa essere in qualche modo legittimamente disatteso dai comandanti delle navi, in caso di necessità?
Risposta a ore 1, min. 04, sec. 20
Domanda rivolta a Francesca Cancellaro: Proseguendo nella disamina della più recente decretazione, il decreto di cui ci ha parlato Alessandro Gamberini trova una sua "appendice" nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 aprile 2020, che autorizza il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ad avvalersi di navi per il periodo di sorveglianza sanitaria da Covid-19 degli stranieri soccorsi in mare per i quali non è possibile indicare un "luogo sicuro" ai sensi del decreto interministeriale. Considerato che ti occupi da molto tempo di restrizioni "extra ordinem" della libertà personale degli stranieri, a tuo avviso si tratta di un provvedimento che solleva problemi dal punto di vista del diritto fondamentale alla libertà personale?
Risposta a ore 1, min. 15, sec. 06
Domanda rivolta a Cesare Pitea: Il decreto del 12 aprile sembra avere la funzione di dichiarare l'Italia porto non sicuro "ex lege". Si tratta a tuo avviso di una previsione legittima? Siamo tutti d'accordo che un Paese non possa autodichiararsi "porto sicuro", ma può autodichiararsi "porto non sicuro"? Posto che la nozione di "porto sicuro" è fissata dalla Convenzione di Amburgo, non dovrebbero prevalere le valutazioni di fatto compiute dal comandante, che alla luce delle circostanze concrete valuta appunto se i requisiti della Convenzione sono integrati?
Risposta a ore 1, min. 28, sec. 25.