ISSN 2704-8098
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  Articolo  
29 Ottobre 2020


Problemi vecchi e nuovi delle false dichiarazioni sostitutive


Il contributo è pubblicato sul numero 3/2020 di Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale. Per accedervi, clicca qui.

Abstract. L’articolo ripercorre i principali snodi interpretativi riguardanti la rilevanza penale delle false attestazioni in dichiarazioni sostitutive di certificati e atti notori disciplinate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, analizzando le modifiche apportate dai decreti Rilancio e Semplificazioni, nonché i peculiari problemi connessi all’uso di questo strumento istruttorio per la concessione della garanzia statale sui finanziamenti alle imprese.

SOMMARIO: 1. Premesse. La semplificazione delle procedure amministrative per l’ottenimento di benefici economici. – 2. Le dichiarazioni sostitutive di certificati e atti notori. – 3. Conseguenze penali delle false attestazioni. Il falso ideologico del privato in atto pubblico. – 3.1. (segue) Il falso per induzione nelle premesse descrittive dell’atto di concessione del beneficio. – 3.1.2. (segue) Interazione tra la condotta del privato e i poteri di controllo sulla sua veridicità del p.u. – 3.1.3. (segue) La struttura logica dello schema della presupposizione. – 4. La garanzia sui finanziamenti concessa da SACE Spa. – 4.2. (segue) Profili di rilevanza penale. – 4.2. (segue) Profili di rilevanza penale della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art. 1 bis del decreto liquidità. L’attestazione che il finanziamento è destinato a sostenere costi relativi a stabilimenti aventi sede in Italia. – 4.3. (segue) Le altre attestazioni richieste dall’art. 1 bis. – 4.4. (segue) La deroga al potere-dovere di controllo preventivo sulla veridicità dell’autodichiarazione. Operatività del falso per induzione. – 5. Conclusioni.